Il diritto di accesso del consigliere comunale e il bilanciamento dei contrapposti interessi, in particolare del diritto alla riservatezza

Redazione Scientifica Processo amministrativo
25 Settembre 2025

Il diritto di accesso del consigliere comunale, anche se più ampio di quello ordinario, non è assoluto, ma deve essere bilanciato con altri diritti di pari rango costituzionale, come il diritto alla riservatezza, specie se riguarda dati personali di terzi e, in particolare, quelli dei minori.

L'accesso è consentito solo per le informazioni "utili all'espletamento del mandato", per cui anche se il consigliere non deve motivare l'istanza in via generale, è comunque necessaria una specifica motivazione quando l'istanza di accesso è volta ad ottenere dati personali, al fine di consentire all'amministrazione di valutare la reale necessità della comunicazione.

L'obbligo di segreto imposto al consigliere non è una garanzia sufficiente a tutelare la privacy, poiché le informazioni ottenute possono essere legittimamente utilizzate nelle sedute pubbliche del consiglio, con il rischio di una loro ampia diffusione.

Un consigliere comunale formulava istanza di accesso, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del D.lgs. n. 267 del 2000, all'Azienda gestore, in virtù di apposita convenzione, di una serie di servizi sociali relativi alla famiglia ed ai minori, chiedendo di conoscere, tra le altre, il numero dei minori in carico e residenti nel Comune, unitamente al loro status relativamente all'affido.

L'istanza è stata dichiarata inammissibile dall'Azienda.

All'esito dell'impugnazione ex art. 116 c.p.a. avverso il provvedimento di diniego, il T.a.r. ha parzialmente accolto l'istanza, ritenendo che l'art. 43, comma 2, del D.lgs. n. 267 del 2000 non prevede un limite al diritto di accesso del Consigliere collegato all'esigenza di tutelare la riservatezza dei dati personali dei terzi, ma abilita il Consigliere a conoscere ed acquisire tutti i dati e gli atti ritenuti utili all'esercizio delle proprie funzioni. Una volta acquisito quanto richiesto, la posizione di garanzia sui dati e gli atti che fanno capo al funzionario che li detiene viene condivisa dal Consigliere che, di conseguenza, è tenuto a rispettare la disciplina nazionale ed europea, ricorrendone i presupposti, che tutelano la riservatezza dei terzi. Nella divulgazione verso l'esterno il Consigliere è infatti tenuto a osservare le prescrizioni dell'ordinamento nazionale ed europeo poste a tutela della riservatezza dei dati personali ed in particolare di quelli dei minori-

Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Azienda, per aver la decisione sacrificato la riservatezza dei minori, che non può ritenersi tutelata dall'obbligo, in capo al consigliere, di rispettare la disciplina del segreto, e non ha effettuato alcun bilanciamento dei contrapposti interessi.

Tanto esposto, il collegio ha accolto l'appello, statuendo che l'accesso del consigliere comunale a tutte le notizie e le informazioni in possesso del Comune e della Provincia e degli enti dipendenti, utili all'espletamento del proprio mandato, garantito dall'art. 43 del D.Lgs. n. 267 del 2000, pur avendo un'estensione più ampia di quello della L. n. 241 del 1990, non può sottrarsi alla regola del ragionevole bilanciamento, visto che i diritti fondamentali di pari rango si trovano nell'assetto costituzionale in un "rapporto di integrazione reciproca", non ordinato su base gerarchica, per cui non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri.

Invero, non è sufficiente rivestire la carica di consigliere per essere legittimati sic et simpliciter all'accesso, ma occorre dare atto che l'istanza muove da un'effettiva esigenza collegata all'esame di questioni proprie dell'assemblea consiliare. La strumentalità implica anche la proporzionalità della richiesta rispetto agli obiettivi perseguiti. Proprio in considerazione di tali limiti, i dati personali dei soggetti coinvolti dall'istanza di accesso possono rivelarsi non necessari ed anzi sovrabbondanti e la loro ostensione integrerebbe un'ingiustificata lesione della riservatezza dei terzi (nel caso di specie, peraltro, minori).

Pertanto, i dati personali, che ricadono nella vita privata e familiare delle persone, possono essere comunicati al consigliere comunale, al fine di garantire l'espletamento del suo mandato e di assicurare, quindi, l'assetto democratico dell'ordinamento, solo qualora ciò sia effettivamente necessario.

Per quanto innanzi, il collegio ha affermato che, sebbene il consigliere comunale non abbia, in linea di principio, l'onere di motivare l'istanza di accesso, la richiesta dei dati personali di terzi, in particolare di minori, deve essere giustificata in base a specifiche esigenze connesse all'espletamento della carica, che l'Amministrazione deve valutare e bilanciare con la necessaria tutela della riservatezza degli interessati.

Inoltre, il collegio ha anche evidenziato che l'obbligo del consigliere comunale di attenersi al segreto comporta che i dati e le informazioni acquisite siano utilizzati esclusivamente per l'esercizio del suo mandato, vietandone qualsiasi uso privato, ma non tutela di certo la riservatezza delle persone coinvolte nell'istanza di accesso, in quanto, proprio per la strumentalità dell'istituto in esame alla carica consiliare, le notizie possono essere utilizzate nel corso delle sedute del Consiglio comunale, la cui pubblicità ingenera il rischio della loro potenziale diffusione. Pertanto, la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'istanza di accesso può essere integralmente salvaguardata solo tramite l'esclusione dell'ostensione dei loro dati personali.

Per quanto innanzi, il collegio ha confermato l'accoglimento dell'istanza di accesso dell'originario ricorrente così come statuito dalla sentenza impugnata, ma con il limite della tutela della riservatezza dei minori, di cui non deve essere disvelata l'identità, con comunicazione limitata solo a quelle informazioni inidonee a rivelare l'identità dei minori.

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