Il pagamento del mutuo non esonera il genitore obbligato al mantenimento del figlio

La Redazione
24 Settembre 2025

La Cassazione conferma che il pagamento del mutuo da parte del genitore proprietario non equivale a contributo al mantenimento del figlio, ma è adempimento di un obbligo personale, pertanto, il godimento del bene casa da parte del genitore collocatario inciderà sulla determinazione del quantum della contribuzione per il figlio dovuta dal genitore non collocatario posto che evita esborsi a titolo di canone di locazione al genitore collocatario.

Nel procedimento tra ex coniugi per la definizione dell’assegno di mantenimento della figlia minore, la Corte d’Appello di Milano aveva escluso che la rata del mutuo, pagata dal padre sull’immobile familiare di sua esclusiva proprietà e assegnato alla madre e alla figlia, costituisse contributo al mantenimento della minore. La Corte ha distinto il caso in cui l’immobile sia cointestato (e il mutuo condiviso) da quello, come nella specie, di proprietà solo del genitore obbligato: in quest’ultimo caso, il pagamento del mutuo è un obbligo personale che realizza un vantaggio patrimoniale esclusivo per il proprietario. Il godimento dell’abitazione da parte di madre e figlia rappresenta per loro solo un beneficio in natura (evitando esborsi per affitto), ma non si traduce in adempimento dell’obbligo di mantenimento. La Cassazione ha confermato questa impostazione, precisando che il mantenimento deve essere determinato considerando la reale situazione patrimoniale e reddituale delle parti, e che il pagamento del mutuo non può essere computato come quota dell’assegno per la figlia; infine è il godimento della casa che occorre considerare ai fini della determinazione del quantum della contribuzione per il figlio dovuta dal genitore non collocatario, posto che evita esborsi a titolo di canone di locazione al genitore collocatario.

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