Mancata partecipazione della parte tenuta all'esperimento del procedimento di mediazione
Antonella Cotugno
25 Settembre 2025
Con la sentenza in commento, il Tribunale di Civitavecchia ribadisce il principio già affermato in passato da parte della giurisprudenza di merito e da quella di legittimità, secondo cui la mancata partecipazione dell’attore al procedimento di mediazione promosso dalla controparte determina la declaratoria di improcedibilità della domanda e non l’applicazione delle sanzioni stabilite dalla legge.
Massima
Nel caso della mediazione obbligatoria, va sanzionato con la improcedibilità il comportamento della parte onerataex lege a esperire il tentativo di mediazione che, a prescindere dall'attivazione o meno del relativo procedimento da parte sua, non lo coltiva, non comparendo al primo incontro avanti al mediatore, applicandosi l'art. 8 comma 4-bis (ante Riforma Cartabia) d.lgs. n. 28/2010, relativo alle conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione al procedimento, solo nei confronti della parte non onerata ex lege.
La fattispecie
Proposto ricorso per la risoluzione del contratto di locazione e il conseguente risarcimento del danno per violazione delle norme di cui agli artt. 1575 c.c., i resistenti si costituivano proponendo domanda riconvenzionale ed eccependo il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, trattandosi di una controversia rientrante nell'ambito delle materie soggette alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010; il giudice, accolta l'eccezione, disponeva l'esperimento del tentativo di mediazione. A tale provvedimento davano seguito i resistenti, attesa la domanda riconvenzionale proposta, ma i ricorrenti non aderivano al procedimento di mediazione così avviato, né si presentavano all'incontro fissato; pertanto, all'udienza fissata per la prosecuzione della causa i resistenti eccepivano il mancato perfezionamento della condizione di procedibilità delle domande proposte dai ricorrenti.
La questione affrontata
Così ricostruita la fattispecie posta alla sua attenzione, il giudice adito esamina preliminarmente la questione relativa alla possibilità di considerare improcedibile la domanda giudiziale laddove la parte onerata ex lege al procedimento di mediazione promosso dalla controparte non vi partecipi al primo incontro. Stando al tenore letterale dell'art. 8, comma 4-bisdel d.lgs. n. 28/2010 nella formulazione previgente alla Riforma Cartabia, “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”. A seguito delle modifiche operate dalla Riforma Cartabia di cui al d.lgs. n. 149/2022, il comma 4-bis dell'art. 8, d.lgs. n. 28/2010 è stato trasfuso nel nuovo art. 12-bis, d.lgs. n. 28/2010, rafforzando il quadro sanzionatorio complessivo già esistente. Dunque, oggi come ieri il giudice, nel momento in cui accerta la mancata partecipazione al primo incontro del procedimento di mediazione senza giustificato motivo, può desumerne argomenti di prova nel successivo giudizio e può altresì applicare il complesso sanzionatorio previsto dalla legge.
Sia prima che dopo la Riforma Cartabia, la prassi e la giurisprudenza costante hanno interpretato le suddette norme nel senso di ritenere che le conseguenze sopra citate trovano applicazione soltanto laddove sia il convenuto a non partecipare al primo incontro del procedimento di mediazione obbligatoria. Diversamente, laddove sial'attore a non presentarsi al primo incontro, la domanda va dichiarata improcedibile, poiché questi era il soggetto che avrebbe già dovuto introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria. La giurisprudenza di merito, infatti, ritiene che chi intende promuovere una controversia rientrante nell'ambito delle materie soggette all'esperimento del previo tentativo obbligatorio di mediazione, deve non solo promuovere la procedura di mediazione, ma deve essere altresì presente all'incontro dinanzi al mediatore, non essendo sufficiente il solo deposito dell'istanza di mediazione per ritenere superata la condizione di procedibilità. Quanto esposto trova conferma anche nell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 28/2010, secondo cui “Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione”, sicché laddove il primo incontro non si tenga per causa imputabile all'attore, o, comunque, per causa imputabile alla parte che avrebbe già dovuto attivare il procedimento di mediazione, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale non può ritenersi soddisfatta. Il meccanismo per cui propende la giurisprudenza di merito prevalente, confermato anche da quella di legittimità, è, dunque, la seguente: ove la parte onerata ex lege all'esperimento del procedimento di mediazione non coltiva quest'ultimo – indipendentemente dal fatto che abbia attivato o meno effettivamente il procedimento – subirà la conseguenza della declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale; ove, invece, sia la parte non onerata ex lege all'esperimento del procedimento di mediazione a non partecipare al primo incontro, egli subirà le conseguenze del complesso sanzionatorio di cui all'art. 8 comma 4-bis del d.lgs. n. 28/2010 ante Riforma Cartabia, oggi trasfuso nell'attuale art. 12-bis del d.lgs. n. 28/2010.
Sulla procedibilità della domanda giudiziale in caso di mancata partecipazione della parte onerata ex lege al primo incontro del procedimento di mediazione promosso dalla controparte
La mancata partecipazione della parte onerata al procedimento di mediazione promosso dalla controparte determina, non l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla legge, ma la declaratoria di improcedibilità della domanda, impedendo tale condotta l'esperimento della mediazione.
Trib. Nocera Inferiore n. 2338/2023; Trib. Caltanissetta 26 agosto 2016; Trib. Avellino 20 gennaio 2019; Trib. Forlì, 2 febbraio 2021, n. 130). In termini, Cass. 8 luglio 2024, n. 18485; Cass. 26 marzo 2025, n. 8050.
Al fine di ritenere validamente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, chi intende agire, cioè l'attore, non solo deve promuovere la procedura di mediazione ma deve essere anche presente all'incontro dinanzi al mediatore, non essendo sufficiente, per il superamento della condizione di procedibilità, il mero deposito dell'istanza di mediazione, diversamente da chi resiste nel giudizio.
Trib. Forlì 2 febbraio 2021, n. 130.
La soluzione proposta
Alla luce di quanto osservato, ad avviso del giudice non pare allora dubbio che la mancata comparizione da parte dell'attore al primo incontro del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 determini la non soddisfazione della condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Anche la giurisprudenza di legittimità ha ribadito quanto sopra esposto dalla giurisprudenza di merito. Da ultimo, l'ordinanza della Corte di cassazione26 marzo 2025, n. 8050ha affermato che “Ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, è sufficiente che le parti compaiano dinanzi al mediatore per il primo incontro e che, in tale sede, manifestino la propria intenzione, anche negativa, di proseguire il procedimento. Non sussiste un obbligo di intraprendere le fasi successive della mediazione o di raggiungere un accordo. In questo modo si bilancia l'obiettivo di promuovere la risoluzione alternativa delle controversie con il diritto delle parti di accedere alla tutela giurisdizionale in tempi ragionevoli e senza oneri procedurali eccessivi”. Pertanto, “richiedere che l'attore sia presente personalmente al ‘primo' incontro destinato anche ad essere ‘ultimo' qualora non compaia la controparte – rincara il giudicante – appare ragionevole e costituisce un sacrificio esigibile, tenuto conto che detto modesto impegno preliminare ha lo scopo di evitare: ‘un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria” (cfr. Cass. 27 marzo 2019, n. 8473).
Nel caso di specie, la mediazione ordinata dal giudice era stata avviata dai resistenti, ma l'incontro esitava negativamente per la mancata partecipazione dei ricorrenti e del loro difensore, sicché veniva redatto verbale di mancata adesione e comparizione. Preso atto di ciò e alla luce del fatto che l'art. 5, comma 2, ultima parte del d.lgs. n. 28/2010 prevede che all'udienza il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta, e, in mancanza, dichiara la improcedibilità della domanda giudiziale, il giudice adito ha ritenuto di dover dichiarare la improcedibilità della domanda dei ricorrenti, provvedendo tra l'altro a condannare i ricorrentianche al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ex art. 8 comma 4-bis del d.lgs. n. 28/2010ratione temporis vigente, in quanto “si deve ritenere che debba prendersi in considerazione il (maggior) valore del contributo unificato versato dai resistenti in ragione della domanda (riconvenzionale) trattandosi della domanda rispetto alla quale i ricorrenti, con la propria assenza al procedimento di mediazione, hanno negato sul nascere ogni possibilità di definizione alternativa (al giudizio) della controversia e sulla quale va parametrata la sanzione punitiva”.
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