Avvocato: il compenso per la fase istruttoria va liquidato a prescindere dall'effettivo svolgimento
25 Settembre 2025
Con la sentenza del 19 settembre 2025, n. 25711, la Corte di legittimità ha richiamato i criteri per la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta dall'avvocato nel processo civile ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.M. n. 55/2014. In particolare, occorre prendere in considerazione diverse fasi: a) quella di studio della controversia, b) di introduzione del giudizio, c) la fase istruttoria e d) quella decisionale. Da questa articolazione per fasi e dall'elencazione delle attività in cui si sostanza la fase istruttoria, contenuta nella lett. c) della suddetta disposizione, è agevole rilevare che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni. Tale conclusione è confermata dalle tabelle allegate al decreto, che fissano i minimi e massimi della liquidazione del compenso in relazione al valore della controversia, ove questa fase è denominata "Fase istruttoria e/o di trattazione". La conseguenza – sottolineano i giudici – è che il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a dire la partecipazione del difensore ad una o più udienza davanti al giudice o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte (Cass. n. 28627/2023; Cass. n. 8561/2023; Cass. n. 20993/2020; Cass. n. 4698/2019). In applicazione dei sueposti principi, la Corte ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Patti che aveva escluso il compenso del difensore per la fase istruttoria con la perentoria affermazione che essa non si era svolta, apparendo essa in contrasto con la disposizione normativa sopracitata, secondo la quale nel giudizio di cognizione, almeno in primo grado, la trattazione della causa costituisce un'attività necessaria. Inoltre, nel caso esaminato, il ricorrente aveva indicato in modo specifico di aver svolto attività istruttoria di tipo probatorio, sicchè anche sotto tale profilo il provvedimento impugnato non appariva fondato. |