Concorso tra liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale: il criterio di esclusione reciproca ex art. 295 c.c.i.i.

03 Ottobre 2025

Viene commentata la recente pronuncia della Corte d’appello di Ancona, che ha revocato la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di una società cooperativa agricola già sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, rilevando la preminenza della seconda procedura, stante l’anteriorità del relativo provvedimento di ammissione, rispetto alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

Massima

L'individuazione del momento in cui si è avverata l'esistenza del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, o della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, rappresenta l'elemento dirimente per determinare la preminenza di una procedura rispetto all'altra, in osservanza a quanto disposto dagli artt. 295, comma 2, c.c.i.i. e 2545-terdecies c.c., che rappresentano due norme di analogo contenuto: l'una nel codice della crisi e l'altra nel codice civile.

Il caso

Il caso in esame tra origine da una pronuncia della Corte d'Appello di Ancona, avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di una società cooperativa agricola, già sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Si trattava di società che aveva richiesto e ottenuto la concessione del termine di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), c.c.i.i. ai fini dell'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi.

In data 25 ottobre 2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (“MIMIT”) emetteva decreto con cui sottoponeva la cooperativa a liquidazione coatta amministrativa e autorizzava l'esercizio provvisorio dell'attività.

Nella medesima data del 25 ottobre 2024 il Tribunale di Ancona (revocato il termine ex art. 44, comma 1, lett. a), c.c.i.i.), su ricorso di due creditori, rilevato lo stato di insolvenza della società e la qualifica della stessa quale ente che svolge attività commerciale, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della cooperativa agricola, disponendo altresì l'esercizio provvisorio dell'impresa ex art. 211 c.c.i.i..

Avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale proponevano reclamo la debitrice e il MIMIT e si costituiva la curatela, mentre le società creditrici procedenti per l'apertura della liquidazione giudiziale rimanevano contumaci.

Tra i motivi di reclamo assume particolare rilievo la dedotta violazione del principio contemplato dall'art. 2545-terdecies, comma 2, c.c. declinato sotto il profilo della priorità temporale del decreto del MIMIT, adottato e iscritto presso il Registro delle Imprese anteriormente al deposito della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

Motivo, questo, oggetto di replica da parte della curatela, che ha ritenuto illegittimo il decreto ministeriale essendo stato emesso in pendenza di una procedura di regolazione della crisi d'impresa; procedura che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.c.i.i., avrebbe dovuto essere esaminata in via prioritaria rispetto alle procedure di liquidazione.

Sul punto la Corte d'Appello ha dapprima rilevato, stante le disposizioni di cui agli artt. 2545-terdecies c.c. e 295 c.c.i.i., che la regola del “doppio binario” – applicabile nel caso in esame tenuto conto della qualifica di ente commerciale attribuita alla società cooperativa agricola – non trova una deroga in caso di pendenza di una procedura volta all'adozione di uno strumento di regolazione della crisi d'impresa, e ciò neanche in caso di adozione di misure protettive ex art. 54 c.c.i.i. Né ha ritenuto che la proposizione di un ricorso per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi possa paralizzare l'adozione di provvedimenti da parte della Pubblica Amministrazione, dal momento che il principio cardine della liquidazione coatta amministrativa è proprio costituito dalla tutela degli interessi pubblici.

La Corte d'Appello si è dunque soffermata sul tema della priorità temporale della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e del decreto ministeriale della liquidazione coatta amministrativa, evidenziando che, ai sensi dell'art. 2545-terdecies, comma 2, c.c., diviene dirimente il momento in cui si è avverata l'esistenza dell'atto.

Tale momento, per il decreto ministeriale della liquidazione coatta amministrativa, coincide con la data di sottoscrizione dello stesso da parte del Ministro, risultando, invece, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale solo una forma di pubblicità notizia.

Per la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, tale momento coincide con l'attestazione del Cancelliere concernente la data di pubblicazione della sentenza, con l'inserimento nell'elenco cronologico e l'assegnazione del numero identificativo, cosicché la sentenza stessa diviene ostensibile agli interessati, altresì con conseguente decorso del termine lungo per l'impugnazione.

Su questi presupposti, la Corte d'Appello, esaminati i riferimenti temporali oggetto del caso di specie, ha evidenziato l'anteriorità del decreto ministeriale rispetto alla sentenza ed ha conseguentemente accolto il reclamo, disponendo la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della società cooperativa agricola.

La questione

Gli artt. 295, comma 2, c.c.i.i. e art. 2545-terdecies c.c. disciplinano il rapporto tra la liquidazione coatta amministrativa e la liquidazione giudiziale, fondato sul principio della prevalenza, inteso come criterio di carattere strettamente cronologico, in termini di preminenza. In base a tale principio, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione giudiziale.

In rapporto all'art. 2545-terdecies, comma 2, c.c., ai fini dell'applicazione del predetto principio occorre individuare il preciso momento a partire dal quale il Tribunale non possa più dichiarare aperta la liquidazione giudiziale, ovvero il MIMIT non possa più provvedere sull'apertura della liquidazione coatta amministrativa.

Il momento a cui fa riferimento la norma si identifica, secondo la sentenza in commento:

  • quanto al provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, con la sua adozione da parte dell'Autorità e, dunque, con la sua sottoscrizione da parte del Ministro;
  • quanto alla sentenza di liquidazione giudiziale, con l'attestazione del Cancelliere concernente la data di pubblicazione della sentenza, con l'inserimento nell'elenco cronologico e l'assegnazione del numero identificativo.

Nel caso affrontato dalla sentenza in esame emerge dunque che la norma stabilisce esclusivamente una priorità temporale per determinare la preminenza di una procedura concorsuale rispetto all'altra.

Osservazioni

Il concorso tra la liquidazione coatta amministrativa e la liquidazione giudiziale, regolato dalle norme in esame, si manifesta solo in presenza di società cooperative che svolgono attività commerciale (art. 2545-terdecies, comma 1, c.c.), ovvero di una delle attività qualificate come commerciali ex art. 2195 c.c., nonché di società facenti parte di un gruppo bancario ex art. 101 TUB.

Peraltro, l'art. 2545-terdecies c.c. non specifica a chi spetti la competenza in ordine all'assoggettamento della società ad una procedura piuttosto che all'altra, bensì si limita a riconoscere la possibilità che le società cooperative aventi ad oggetto un'attività commerciale siano assoggettate sia a liquidazione coatta amministrativa sia a liquidazione giudiziale.

La procedura concorsuale è un istituto economico-giuridico immanente nell'ordinamento e può sfociare in un provvedimento giudiziario o amministrativo. I due percorsi non sono tra loro compatibili, in quanto vengono dichiarati in sedi diverse.

La determinazione dell'accesso a uno strumento di regolazione della crisi, quale il ricorso prenotativo ex art. 44 c.c.i.i., non preclude l'emissione del decreto di apertura della liquidazione coatta amministrativa, non operando per quest'ultima procedura il principio contenuto nell'art. 7, comma 2, c.c.i.i. Questa norma, infatti, si riferisce esplicitamente alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione controllata, il che porta a ritenere che il principio di priorità di trattazione delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi sancito dalla norma non sia applicabile in presenza di una procedura di liquidazione coatta amministrativa.

A sostegno di tale affermazione si rileva altresì che l'esistenza e l'efficacia di misure protettive ex art. 54 c.c.i.i. non precludono l'emissione del decreto di apertura della liquidazione coatta amministrativa, dal momento che le norme di riferimento prevedono che non possono essere adottate esclusivamente deliberazioni di natura giudiziaria, non contemplando, invece, quelle di natura amministrativa quali, appunto, il decreto di apertura della liquidazione coatta amministrativa.

Conclusioni

Nel caso di contemporaneità in ordine all'apertura della liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa prevale il criterio della prevenzione in termini di priorità cronologica tra i due atti.

In termini applicativi, sebbene sia stato oggetto di discussione in passato, con la sentenza in commento risulta ora che, per la liquidazione coatta amministrativa, debba farsi riferimento alla data di adozione del decreto e non già a quello della sua pubblicazione, anche per ragioni di produzione dei relativi effetti, dipendenti solo dalla giuridica esistenza del provvedimento e non dalla sua pubblicazione, mentre, per la liquidazione giudiziale, alla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa, coincidente con l'attestazione del Cancelliere, divenendo ostensibile ai terzi.

Di rilievo, infine, è il concetto di autonomia del procedimento di liquidazione coatta amministrativa rispetto agli strumenti di regolazione della crisi sotteso al contenuto dell'art. 7, comma 2, c.c.i.i.

L'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi non preclude l'emissione del decreto di apertura della liquidazione coatta amministrativa, non essendo quest'ultima espressamente contemplata dalla norma in questione e trattandosi di due procedimenti tra loro non compatibili e, pertanto, assoggettati a trattazione e definizione distinta.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.