La composizione negoziata della crisi può “bloccare” il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.

La Redazione
29 Settembre 2025

Il Tribunale di Milano analizza i rapporti tra composizione negoziata della crisi e denunzia al Tribunale di irregolarità gestorie ai sensi dell'art. 2409 c.c.

lLa pendenza di una procedura di composizione negoziata della crisi, con la presenza di un esperto indipendente sotto la sorveglianza del Tribunale, nonché l'assenza di attualità di un danno comportano il rigetto della denuncia, ex art. 2409 c.c., di gravi irregolarità gestorie.

La pendenza di un procedimento di composizione negoziata della crisi impone, infatti, al Tribunale una doverosa prudenza nell'intervenire sull'organo gestorio della società, tenuto conto che seppur gli amministratori non vengano spogliati dei propri poteri gestori, tuttavia il percorso di risanamento e le continue interlocuzioni tra amministratori, esperto e Tribunale che segue la procedura non può che essere valutato nel senso di evitare, se possibile, interferenze tra procedimento ex art. 2409 c.c. e il procedimento di composizione negoziata della crisi.

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