Liquidazione giudiziale della società estinta: chi è legittimato attivo per il reclamo?
26 Settembre 2025
Con reclamo ex art. 51 c.c.i.i., una società impugnava, in persona del liquidatore, la sentenza con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato l'apertura della relativa procedura di liquidazione giudiziale. Si costituivano nel giudizio due controparti, le quali eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del liquidatore tanto al momento della costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Napoli, quanto nel procedimento di reclamo avanti alla Corte, essendo stata la società cancellata dal Registro delle Imprese. La Corte d'appello ha risolto la questione chiarendo quanto segue: «il fatto che della società si possa dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale nonostante l'estinzione (in quanto la cessazione dell'attività è intervenuta meno di un anno prima della domanda), determina come necessaria conseguenza che la medesima società possa impugnare tale decisione in sede di reclamo. Diversamente, la società sarebbe privata di un mezzo ordinario di impugnazione previsto dall'ordinamento, con conseguente violazione del diritto di difesa e incostituzionalità della norma così interpretata. Deve, pertanto, ritenersi che in simili casi il liquidatore abbia il potere eccezionale di proporre il rimedio giurisdizionale previsto dall'ordinamento per impugnare la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale». |