In Gazzetta Ufficiale la legge sull’Intelligenza Artificiale
26 Settembre 2025
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 132/2025, l’Italia si dota per la prima volta di una cornice organica nazionale sull’intelligenza artificiale, destinata ad affiancare e integrare l’AI Act europeo. I principi generali La legge n. 132/2025, secondo l’art. 3 che enuncia i «i principi generali», mira a garantire che «la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l’adozione, l’applicazione e l’utilizzo di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali» avvengano «nel rispetto dei diritti fondamentali e delle liberta' previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalita', sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parita' dei sessi e sostenibilita'». Le principali novità introdotte Dopo l’approvazione, con modifiche, da parte della Camera, il testo della legge n. 132/2025 introduce rilevanti novità per professioni intellettuali, pubblica amministrazione, giustizia, diritto d’autore e diritto penale. Professioni intellettuali: secondo l’articolo 13 «l’utilizzo di sistemi di IA nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera». Inoltre, «per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo». Pubblica amministrazione: l’articolo 14 consente l’impiego dell’IA «allo scopo di incrementare l’efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese». L’utilizzo dell’IA, tuttavia, avviene «in funzione strumentale e di supporto all'attivita' provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale». Attività giudiziaria: l’articolo 15 stabilisce che «nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attivita' giudiziaria e' sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti». L’IA può essere usata «per l’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie». Codice di procedura civile: l’articolo 17 modifica l’articolo 9 c.p.c., attribuendo al Tribunale la competenza esclusiva «per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale». Diritto d’autore: l’articolo 25 precisa che possano essere protette le opere di origine umana «, anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purchè costituenti il risultato del lavoro intellettuale dell’autore». Diritto penale: l’articolo 26 introduce nuove fattispecie di reato per l’uso illecito dell’IA. Modifica, inoltre, la disciplina su aggiotaggio, plagio e manipolazione del mercato, includendo condotte realizzate con l’IA (come deepfake e plagio digitale). |