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L'ampiezza applicativa dell'art. 113 c.p.c., in base al quale il giudice deve conoscere il c.d. “fatto notorio” a prescindere dalle allegazioni delle parti, è oggetto di discussione non solo in relazione alla definizione di “notorietà”, riferibile alla conoscibilità media di circostanze obiettive da parte di una platea di destinatari di media cultura, in un determinato ambito territoriale (più o meno esteso, tanto che si parla di notorietà “ristretta”, ove riferita a specifici contesti territoriali o a fattispecie specifiche), ma anche in relazione alla identificazione stessa delle circostanza astratte cui può essere riferibile il concetto di “fatto”.
Il caso di specie, può dirsi emblematico.
L'ordinanza della Corte di cassazione dell'11 ottobre 2024, n. 26525 ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di accertamento della nullità di un contratto di leasing per violazione della disciplina antiusura, essendo stati depositati solo in grado d'appello e a suo giudizio, dunque, tardivamente rispetto al disposto dell'art. 345, comma 3, c.p.c., i decreti ministeriali dai quali, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, è possibile trarre la base di calcolo per la determinazione dell'usurarietà degli interessi moratori.
A parere della Corte, infatti, sulla scia della sentenza resa a Sezioni Unite del 18 settembre 2020, n. 19597, nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto. Ne conseguirebbe che, ai fini della corretta ottemperanza a tale onere probatorio, è l'attore a dover produrre in giudizio il testo dei decreti ministeriali suddetti, non potendo soccorrere né la qualificazione del tasso-soglia alla stregua di fatto notorio (che – afferma la S.C. – “è un fatto di conoscenza pubblica e non già un fatto che risulta da fonti amministrative o regolamentari specifiche”) né il principio iura novit curia, non trattandosi di atti normativi, bensì di natura meramente amministrativa, come tali non sussumibili nell'ambito di applicazione del principio generale riservato alle norme di legge e agli atti a esse equiparabili.
L'ordinanza del 29 novembre 2022, n. 35102, al contrario, ritiene che i decreti ministeriali di rilevazione periodica trimestrale del tasso effettivo globale medio dell'usura (c.d. “TEGM”), in quanto pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e di carattere generale e astratto, pur essendo atti amministrativi “ordinari”, sono equiparabili alle fonti normative primarie, in quanto di esse costituiscono una necessaria integrazione e da esse mutuano le caratteristiche proprie delle leggi in senso formale. A tal proposito, l'ordinanza menziona altre ipotesi in cui la Corte Suprema è giunta ad attribuire ad atti amministrativi l'equiparabilità alle leggi formali, con conseguente applicazione del principio “iura novit curia”, come in relazione ai piani regolatori generali e ai regolamenti edilizi comunali (cfr. Cass., sez. II, n. 17692 del 29 luglio 2009, Cass., sez. II, 15 giugno 2010, n. 14446 e Cass., sez. II, 5 febbraio 2020, n. 2661) e come a proposito dei provvedimenti emessi dalle Autorità indipendenti (Cass., sez. III, 6 luglio 2022, n. 21407, nella specie, l'AGCOM).
Con specifico riguardo ai decreti ministeriali rilevanti per il calcolo del tasso-soglia, l'ordinanza n. 35102 del 2022 menziona, come precedenti conformi al proprio orientamento, Cass., sez. III, 13 maggio 2020, n. 8883; Cass., sez. VI, 20 ottobre 2021, n. 29240; Cass., sez. I, 10 marzo 2022, n. 7872; Cass, sez. I, 31 luglio 2024, n. 21427, che, a sua volta, richiama Cass., sez. I, 15 maggio 2023, n. 13144 e Cass., sez. I, 24 aprile 2024, n. 11108.
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