Giurisdizione ordinaria se contestata la pignorabilità dei beni

La Redazione
29 Settembre 2025

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza (sentenza n. 85/2025) si è pronunciata su un ricorso relativo a pignoramento presso terzi per una pluralità di cartelle e avvisi di addebito, tra cui alcuni emessi dall’INPS. Il Collegio ha dichiarato il difetto di giurisdizione della giustizia tributaria relativamente agli avvisi di addebito INPS, affermando che la competenza spetta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La pronuncia ribadisce la netta distinzione di giurisdizione tra materie tributarie e previdenziali anche in presenza di atti esecutivi cumulativi, e richiama la necessità di indirizzare correttamente il ricorso secondo la natura del credito sottostante.

A prescindere dalla distinzione fra le singole poste alla base dell'atto di pignoramento, ogni contestazione in ordine alla pignorabilità dei beni (così come ogni questione relativa ai fatti sopravvenuti alla cartella od all'intimazione di pagamento), deve essere mossa davanti al giudice ordinario con la procedura dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..

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