Giurisdizione ordinaria se contestata la pignorabilità dei beni
29 Settembre 2025
A prescindere dalla distinzione fra le singole poste alla base dell'atto di pignoramento, ogni contestazione in ordine alla pignorabilità dei beni (così come ogni questione relativa ai fatti sopravvenuti alla cartella od all'intimazione di pagamento), deve essere mossa davanti al giudice ordinario con la procedura dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. |