La Corte EDU condanna l’Italia per mancata tutela effettiva contro la violenza domestica
29 Settembre 2025
La ricorrente, avvocato, aveva denunciato alle autorità italiane episodi ripetuti di violenza fisica e psicologica, tra cui aggressioni, minacce, controllo e coercizione, anche in presenza del figlio minore. Nonostante referti medici, testimonianze e denunce, i tribunali nazionali avevano qualificato i fatti come semplici conflitti familiari, negandone l'ascrivibilità ai reati di maltrattamenti o atti persecutori (stalking) ai sensi degli artt. 572 e 612-bis del codice penale italiano. La ricorrente denunciava di aver subito, a seguito della separazione, minacce e insulti da parte dell'ex compagno, che l'avrebbe ripetutamente denigrata come madre e come donna, oltre a impedirle di accedere ad alcune parti della casa e aver minacciato di gettare i suoi vestiti in strada. Inoltre, l'avrebbe tempestata di messaggi e accusata di comportamenti inventati, ingenerandole un grave strato di ansia e prostrazione psicologica. Malgrado la presenza di certificati medici e perizie che provavano gli episodi di violenza, la permanenza in una casa famiglia e il rischio cui la ricorrente era esposta, i giudici italiano avevano archiviato tali comportamenti come mera espressione di una situazione di grave conflittualità nell'ex coppia, riprovevoli, in quanto dovuti a pregiudizi e desiderio di vendetta sull'ex coniuge, ma non passibili di sanzione penale. L'interpellata Corte EDU, invece, ha, ritenuto che le autorità nazionali italiane non avessero correttamente valutato il rischio reale e immediato di violenza cui la vittima era sottoposta, sottovalutandone i rischi. La Corte ha sottolineato la persistenza, in Italia, di prassi giudiziarie che tendono a ridurre la violenza domestica a semplici conflitti, ignorando la particolare vulnerabilità della vittima e la dimensione di genere della violenza. Inoltre, nel caso di specie, le indagini sono state lente e poco approfondite, facendo sì che la risposta delle istituzioni fosse inadeguata e non proporzionata alla gravità di quanto denunciato. Ciò è espressione di un pericoloso e tenace stereotipo sessista che impedisce anche ai giudici di dare il dovuto rilievo alla violenza di genere e ai rischi cui sono sottoposte le vittime. Ha evidenziato anche la necessità di un rafforzamento della formazione di tutti gli operatori della giustizia e dell'adozione di misure maggiormente efficaci e tempestive, anche in fase cautelare, a tutela delle vittime. La Corte ha, pertanto, condannato lo Stato italiano a risarcire la ricorrente per il danno morale subito, nonché al pagamento delle spese processuali. |