Richiesta di applicazione del controllo giudiziario e poteri del giudice della prevenzione
Michele Toriello
16 Dicembre 2025
Ai sensi dell'art. 34 comma 6 d.lgs. n. 159/2011, le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva che abbiano impugnato il provvedimento del prefetto possono chiedere al tribunale l'applicazione del controllo giudiziario; il giudice della prevenzione, ai sensi della richiamata disposizione normativa, «accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti»: qual è l'oggetto del suo sindacato? La risposta delle Sezioni Unite.
Questione controversa
Qualora la richiesta di applicazione del controllo giudiziario provenga dall'impresa destinataria di informazione antimafia interdittiva, il giudice della prevenzione deve valutare, tra i vari presupposti, anche la sussistenza dell'infiltrazione mafiosa, ovvero deve darla per accertata, siccome già riscontrata dal prefetto, limitando, dunque, il suo vaglio alla occasionalità dell'agevolazione e alla prognosi positiva sulla possibilità di recupero dell'impresa?
Possibili soluzioni
Prima soluzione
Seconda soluzione
Un primo orientamento ritiene che il controllo demandato al giudice della prevenzione sia del tutto autonomo rispetto a quello operato in sede amministrativa, sicché il tribunale della prevenzione, pur muovendo da quanto emerge dall'informazione antimafia interdittiva, è tenuto a valutare la sussistenza di tutti i presupposti fattuali dell'istituto (l'esistenza di una relazione tra l'impresa e i soggetti portatori di pericolosità qualificata; l'occasionalità delle forme di agevolazione tra la prima e l'attività dei secondi; la prognosi favorevole in termini di efficacia del controllo a scongiurare il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose): il giudice non è vincolato dalle valutazioni espresse dall'organo di prevenzione amministrativa, e può, pertanto, rigettare la richiesta ove, ad esempio, constati l'esistenza di una condizione di agevolazione perdurante dell'impresa a vantaggio di realtà associative di stampo mafioso, ovvero nell'opposto caso in cui constati l'assenza della relazione anche pregressa tra azienda ed organizzazione criminale.
L'apprezzamento demandato al giudice ha, dunque, anche in questo caso struttura bifasica, in quanto ad una fase di matrice statico-retrospettiva sul carattere occasionale dell'agevolazione si aggiunge una fase di tipo dinamico-prospettica sulla possibilità di recupero dell'impresa all'economia sana; ove così non fosse, si sottolinea, vi sarebbero chiare aporie nel caso di contemporanea pendenza di separate richieste di controllo avanzate sia dal pubblico ministero che dall'impresa attinta ad interdittiva antimafia: a fronte della unicità della misura di prevenzione in esame, il tribunale dovrebbe del tutto irragionevolmente adottare due diversi moduli decisori, uno più ampio per l'iniziativa pubblica, e l'altro più ristretto in caso di istanza formulata dall'impresa (1).
Secondo altra linea esegetica, il perimetro cognitivo riservato al tribunale della prevenzione ha una diversa ampiezza a seconda della parte istante: ferma la necessità di valutare l'occasionalità dell'agevolazione e la possibilità di recupero dell'impresa, qualora la richiesta di controllo giudiziario sia presentata dalla parte pubblica il giudice deve valutare anche la sussistenza del prerequisito del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose; nel caso, invece, di istanza della parte privata non può prescindersi dall'accertamento di quello stesso prerequisito effettuato dall'organo amministrativo con l'informazione antimafia interdittiva, sicché il giudice non può rigettare l'istanza avanzata dall'impresa in ragione della insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, ma può farlo, ad esempio, nel caso in cui ritenga che il pericolo di infiltrazione non è occasionale e non può essere emendato con il semplice controllo giudiziario.
Dunque, pur se ai fini dell'applicazione della misura in questione il giudice della prevenzione è tenuto a verificare il grado e le caratteristiche di permeabilità mafiosa dell'impresa, tale accertamento, in pendenza del giudizio amministrativo avverso l'informazione antimafia interdittiva, assume una diversa latitudine, muovendosi entro due confini rappresentati, da un lato, dal dato patologico ricavato dall'accertamento amministrativo e, dall'altro, dalla verifica della cronicità dell'infiltrazione; pertanto, a prescindere dalle allegazioni difensive (siano esse fondate sulla occasionalità dell'agevolazione ovvero, replicando le difese svolte nel giudizio amministrativo, sulla insussistenza dell'infiltrazione mafiosa), una volta che in via amministrativa sia stata esclusa la stabilità della infiltrazione, l'impresa richiedente merita di avvalersi della misura e dei suoi effetti neutralizzanti, poiché, diversamente opinando, il giudice della prevenzione, a fronte di una comprovata indifferenza del ciclo produttivo imprenditoriale rispetto alle ingerenze della criminalità, e nonostante la riscontrata prospettiva di bonifica aziendale e la pendenza della verifica giudiziale del provvedimento amministrativo, dovrebbe negare all'ente richiedente di avvalersi della situazione privilegiata dal legislatore (2).
(1) Cass. pen., sez. V, 19 novembre 2024, dep. 2025, n. 7090; Cass. pen., sez. I, 11 dicembre 2024, dep. 2025, n. 5514; Cass. pen., sez. I, 9 novembre 2022, dep. 2023, n. 10578; Cass. pen., sez. I, 23 novembre 2022, n. 15156; Cass. pen., sez. II, 20 maggio 2021, n. 22083 .
(2) Cass. pen., sez. VI, 17 settembre 2024, n. 42983; Cass. pen., sez. VI, 17 settembre 2024, n. 41799; Cass. pen., sez. VI, 4 luglio 2024, n. 32482; Cass. pen., sez. VI, 6 aprile 2023, n. 22395; Cass. pen., sez. VI, 7 luglio 2021, n. 30168; Cass. pen., sez. VI, 9 giugno 2021, n. 27704; Cass. pen., sez. VI, 28 gennaio 2021, n. 9122; Cass. pen., sez. VI, 14 ottobre 2020, dep. 2021, n. 1590.
Rimessione alle Sezioni Unite
Cass. pen., sez. VI, 30 aprile 2025, n. 24672
La Corte era chiamata a deliberare sul ricorso presentato dal legale rappresentante della società attinta dall'informazione antimafia interdittiva avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al controllo giudiziario, adottato a cagione della ritenuta insussistenza del presupposto dell'infiltrazione mafiosa.
La Sesta Sezione penale, dopo aver ricostruito il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, ha manifestato la propria adesione al secondo orientamento, ritenendolo «coerente con la ratio della misura in esame e, soprattutto, idoneo a evitare profili di frizione con i principi costituzionali di ragionevolezza, eguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché con la libertà di impresa»: ed invero, l'opposto indirizzo, «legittimando il diniego della misura nell'ipotesi in cui il giudice della prevenzione non ravvisi alcuna forma di infiltrazione mafiosa, determina una situazione di disparità di trattamento, agevolando la piena ripresa dell'attività imprenditoriale e l'accesso alle misure di bonifica alle imprese la cui attività presenti profili di inquinamento mafioso e negandola, invece, alle imprese che lo stesso giudice ritiene "sane" con conseguente permanenza, solo per queste ultime, degli effetti interdittivi del provvedimento impugnato. In tale ultimo caso, il diniego del controllo giudiziario determina un duplice effetto negativo: per l'impresa, paralizzando la sua capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ma anche per la Pubblica Amministrazione che, nonostante l'assenza di forme di condizionamento mafioso dell'attività economica, in pendenza dell'efficacia dell'interdittiva antimafia, deve escludere detta impresa da tutti i rapporti contrattuali in corso oltre che dalle gare pubbliche cui è interessata».
I giudici rimettenti hanno tratto ulteriori conferme dallo schema procedimentale descritto dall'art. 34-bis comma 6 del codice antimafia: «Pur richiamando le forme dettate dall'art. 127 c.p.p., la norma contempla l'audizione, oltre che dei soggetti interessati e del procuratore distrettuale competente, secondo il modello procedurale tipico dei procedimenti in camera di consiglio, anche del prefetto che ha adottato l'informazione antimafia interdittiva. Tale audizione, ad avviso del Collegio, colora il contraddittorio di una peculiare valenza di carattere "collaborativo" e "dialogico" tra le due autorità. Escluso, infatti, che l'audizione del prefetto possa avere ad oggetto gli elementi valutati ai fini dell'interdittiva antimafia o la sua legittimità, oggetto del parallelo giudizio amministrativo, ragioni di ordine logico impongono, dunque, di conformare l'oggetto del contraddittorio alla natura del giudizio devoluto al giudice della prevenzione e, dunque, ai due temi della occasionalità della agevolazione e della prognosi di recupero dell'impresa. Una sorta, dunque, di "conferenza di servizi" avente ad oggetto, non la "fotografia" statica della situazione di condizionamento mafioso dell'attività economica dell'impresa richiedente, quanto il futuro dell'ente e la sua capacità di riallineamento al circuito "sano" dell'economia».
La Corte ha, dunque, rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, per la risoluzione del quesito che è stato così formulato: «se, in presenza di una richiesta di applicazione del controllo giudiziario previsto dall'art 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, il giudice, preso atto della sussistenza dell'informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, debba accertare la sussistenza dell'infiltrazione mafiosa, e, in caso di esito negativo di tale accertamento, rigettare la richiesta di controllo giudiziario richiesto volontariamente dall'impresa».
Informazione provvisoria
All’esito della camera di consiglio dell’11 dicembre 2025, le Sezioni Unite hanno dato al quesito risposta «affermativa per entrambi i quesiti».
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