Danno da prodotto difettoso: responsabilità solidale del Ministero della Salute e distributore, esclusa la struttura sanitaria senza alert specifici

La Redazione
30 Settembre 2025

 Il Tribunale di Torino, con sentenza del 16 ottobre 2024, n. 10349, ha riconosciuto la responsabilità solidale del Ministero della Salute e della società distributrice B. S.p.A. per il decesso di un uomo, avvenuto a seguito di malattia di Creutzfeldt-Jakob di origine iatrogena. Il Ministero è stato ritenuto colpevole di omessa vigilanza e tardivo ritiro del prodotto, mentre la società distributrice non ha provveduto a tempestivi richiami dei lotti pericolosi né a una puntuale informazione dei sanitari. Esclusa la responsabilità della struttura sanitaria, che ha operato in assenza di alert ufficiali..

In tema di responsabilità civile per danno da prodotto difettoso, rispondono in solido il Ministero della Salute, per omessa vigilanza e tardivo ritiro dal mercato di dispositivi medici potenzialmente letali, e il distributore nazionale del prodotto, per mancata tempestiva informazione e ritiro dei lotti pericolosi, qualora la malattia contratta dal paziente (nella specie, Creutzfeldt-Jakob conseguente a impianto di Lyodura) sia causalmente collegata all’uso del dispositivo. Deve escludersi la responsabilità della struttura sanitaria che abbia utilizzato il prodotto in assenza di specifici alert o divieti ufficiali, potendo i sanitari confidare sulla regolarità dei dispositivi autorizzati alla commercializzazione. Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale va liquidato unitariamente, con personalizzazione sulla base delle circostanze concrete e delle Tabelle di Milano.

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