Implicazioni dell’intelligenza artificiale sul codice penale
01 Ottobre 2025
Premessa Dopo oltre un anno dalla presentazione del relativo D.d.L., in data 25 settembre 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223, la l. 23 settembre 2025 n. 132, recante Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, in vigore dal 10/10/2025, che potremmo ribattezzare legge sull'intelligenza artificiale (L.I.A.). Il provvedimento, che consta di 28 articoli, suddivisi in 6 capi, si interpreta e si applica conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, c.d. A.I. Act, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di apprestare adeguati meccanismi di tutela dei diritti fondamentali dai potenziali effetti pregiudizievoli connessi all'utilizzo dell'I.A., promuovendo la realizzazione di un contesto di fiducia che ne favorisca la diffusione, nonché istituti volti a facilitarne l'implementazione. Per quanto qui rileva, l'art. 26 comma 1, inserito nel capo VI della L.I.A., recante Disposizioni penali, apporta tre modifiche al codice penale, con l'intento di introdurre nuove tutele contro l'uso illecito dell'intelligenza artificiale. Nell'elenco di cui all'art. 61 comma 1c.p. viene aggiunto il numero 11-decies) che introduce la nuova aggravante comune, a effetto comune - con aumento di pena fino a un terzo - consistente ne l'avere commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato. In realtà, il riferimento iuxta numerum, contenuto nel disegno di legge, non ha tenuto conto delle successive modifiche legislative intervenute. Infatti, il numero 11-decies) esiste già perché introdotto, a decorrere dal 12/4/2025, dall'art. 11 comma 1, d.l. 11 aprile 2025 n. 48, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, convertito, senza modificazioni, dalla l. 9 giugno 2025 n. 80, consistente ne «l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri». Ciò premesso, si deve procedere ad analizzare la novità.
Come si legge nella relazione «l'aggravante è incentrata sull'insidiosità del mezzo e sulla sua capacità di mistificazione della realtà, in grado di impedire ogni forma di difesa, per le enormi potenzialità decettive connesse all'impiego dell'intelligenza generativa». Nell'art. 294, recante Attentati contro i diritti politici del cittadino, unica ipotesi della species dei delitti i diritti politici del cittadino, del genus concernente i delitti contro la personalità dello Stato, del titolo I, del libro II del codice penale, viene introdotto un secondo comma, che reca un'aggravante speciale, a efficacia speciale. Nello specifico si prevede il raddoppio della reclusione (da 1) a 2 anni nel minimo, e l'aumento (da 5) a 6 anni nel massimo, qualora l'inganno per impedire in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, o determinare taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, sia posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Art. 612-quater Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate. Il nuovo delitto di cui all'art. 612-quater intende perseguire una tutela rafforzata della persona, incentrando l'offensività della condotta sul pregiudizio all'autodeterminazione e al pieno svolgimento della personalità. La disposizione, consistente in un unico - quanto faticoso - comma, integra un reato comune, che punisce con la reclusione da 1 a 5 anni, l'aver cagionato un danno ingiusto mediante specifiche modalità illecite, id est senza il consenso, di circolazione di contenuti, immagini, video o voci realizzate con l'intelligenza artificiale. La (opinabile) collocazione sistematica, quale ulteriore disposizione supplementare al delitto di minaccia, prevede l'inserimento nella species dei delitti contro la libertà morale di cui alla sezione III, del Capo III, delitti contro la libertà individuale, del genus concernente i delitti contro la persona, del titolo XII, del libro II del codice penale. La descrizione della condotta si sviluppa in 3 modi:
che risultano alternativamente equivalenti, come attesta l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva “o” - ancorché la prima forma comportamentale, a differenza delle ultime due, possa svilupparsi anche nei confronti di una sola persona definita. I contenuti, consistenti in immagini, video o voci, devono essere stati:
mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. È, inoltre, prevista l'ulteriore condizione secondo la quale i citati contenuti debbano risultare idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità. Il criterio sembra richiamare la giuridica rilevanza del falso, di talché la contraffazione grossolana e comunque inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla norma (falso innocuo) non è punibile - falsitas non punitur quae non solum non nocuit, sed nec erat apta nocere - ai sensi dell'art. 49 comma 2, per inidoneità dell'azione. Il delitto è punibile a querela, secondo il termine ordinario; si procede, tuttavia, d'ufficio se il fatto sia connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio, o se sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate. |