Revisione prezzi nei contratti pubblici e giurisdizione: quando la controversia è devoluta al giudice ordinario

30 Settembre 2025

Il T.A.R. Lazio, Roma dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto contro la determinazione della stazione appaltante in tema di revisione prezzi, ritenendo la controversia attinente all'adempimento di obbligazioni contrattuali e, quindi, devoluta al giudice ordinario.

Il caso. Un operatore economico, risultato aggiudicatario di tre lotti nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica indetta per l'affidamento del servizio di ristorazione presso le sedi delle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio, ha sottoscritto con la stazione appaltante i relativi contratti attuativi tra il 2020 e il 2021. La convenzione quadro, disciplinante i rapporti tra le parti, ha previsto all'art. 10, comma 8 la facoltà per il fornitore di richiedere, a decorrere dal secondo anno di contratto, l'adeguamento dei prezzi in relazione ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei nuovi CCNL e accordi integrativi sottoscritte dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale. Pertanto, stante l'incremento del costo del lavoro già a partire dall'anno 2021, l'operatore economico ha formulato alla stazione appaltante richiesta di revisione prezzi. Quest'ultima, pur riconoscendo la sussistenza di tali aumenti, ha quantificato l'entità della revisione in misura forfettaria, limitandone la decorrenza al periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2026. L'operatore economico ha impugnato il provvedimento innanzi al T.A.R. Lazio, sede di Roma deducendone l'illegittimità sia sotto il profilo del calcolo della percentuale di aumento del costo della manodopera, sia in termini di decorrenza dell'aumento stesso; secondo le prospettazioni della ricorrente, la stazione appaltante avrebbe dovuto calcolare l'aumento non in misura forfettaria bensì lotto per lotto in base ai costi della manodopera indicati da ciascun aggiudicatario nella propria offerta, e che l'adeguamento dei prezzi avrebbe dovuto avere inizio – in coerenza con la clausola contrattuale - dal secondo anno del contratto. La stazione appaltante, costituitasi in giudizio, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, in via gradata, ha difeso la legittimità del proprio operato.

La decisione. Il T.A.R. Lazio ha respinto il ricorso perché inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 35, comma 1, lett. a) del c.p.a., evidenziando che la procedura de quo è stata bandita sotto la vigenza del d.lgs. n. 50/2016; precisazione di rilevante importanza atteso il diverso approccio del legislatore alla clausola revisione prezzi. Infatti, se nel codice previgente, l'art. 106 rimetteva alla discrezionalità della stazione appaltante la previsione di clausole di revisione prezzi nei documenti di gara, con l'effetto che tale revisione poteva essere riconosciuta solo se espressamente prevista in clausole chiare, precise ed inequivocabili, il nuovo codice ne ha sancito l'obbligatorietà. Nel caso di specie, la convenzione sottoscritta tra le parti in causa ha espressamente previsto che «A partire dal secondo anno di contratto, il Fornitore potrà richiedere l'adeguamento dei prezzi in base a maggiori onere derivanti dall'applicazione dei nuovi CCNL e accordi integrativi sottoscritte dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale». Il giudice, pertanto, rilevando che «la richiamata clausola di revisione dei prezzi non include […] alcuna discrezionalità della parte pubblica», venendo in rilievo una mera pretesa di adempimento contrattuale da parte del privato contraente, ha rigettato il ricorso perché inammissibile per difetto di giurisdizione, dovendo il giudice ordinario accertare l'esistenza di un diritto soggettivo.

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