Separazione e adottabilità: autonomia dei giudizi e limiti della competenza
02 Ottobre 2025
È bene precisare che il giudizio di separazione e quello ex art. 8 l. 184/1983 costituiscono due procedimenti totalmente autonomi e distinti che hanno oggetti diversi e sono incardinati davanti a giudici diversi. Il procedimento di separazione si instaura davanti al Tribunale Ordinario, consente ai coniugi di ottenere l'autorizzazione a vivere separati e ha ad oggetto la regolamentazione dei loro rapporti personali ed economici tra i coniugi con particolare riguardo alla tutela e al mantenimento dei figli. Il procedimento ex art. 8 l. 184/1983 si incardina, invece, davanti al Tribunale per i minorenni ed è volto ad ottenere uno pronuncia dello stato di adottabilità di un minore che versi in una situazione di abbandono perché privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori. Nonostante la coesistenza di due procedimenti paralleli che coinvolgono la stessa minore (nel caso di specie disabile) non è certamente possibile invocare la riunione degli stessi e una concentrazione delle tutele in capo ad un solo Giudice posto che competente alla pronuncia di separazione resta sempre il Tribunale ordinario mentre ai fini della dichiarazione di adottabilità, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 184 del 1983, è unicamente competente il Tribunale per i Minorenni avendo giurisdizione esclusiva in materia di stato e capacità delle persone minorenni. Infatti, la disciplina contenuta nell'art. 38 disp. att. c.c. - che regola appunto la “competenza per attrazione” del Tribunale ordinario (derogando a quella del T.M.) – opera solo in ordine ai procedimenti ablativi, limitativi o ripristinatori della responsabilità genitoriale e non anche a quelli volti al riconoscimento dello stato di adottabilità. Nonostante l'autonomia dei due giudizi, che faranno il loro corso, si ritiene comunque che le statuizioni del Tribunale per i minorenni siano pregiudiziali rispetto a quelle del Giudice della separazione in punto di affidamento della minore. Il T.M. ha infatti competenza esclusiva in tema di accertamento delle condizioni per la dichiarazione di adottabilità dei minorenni (Cfr. Cass. civ., ord. n. 14842/2015) La dichiarazione di adottabilità di un minore, a norma dell'art. 8 l. 184/1983, costituisce una extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale che devono essere dimostrati in concreto (Cfr. Cass. ord. n. 25374/2025). Ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono, è necessario quindi accertare la capacità genitoriale in concreto, verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi (Cass. civ., sez. un., sent. 17 novembre 2021, n. 35110). Va da sé che laddove il Tribunale per i Minorenni, a seguito degli accertamenti svolti, dovesse dichiarare lo stato di abbandono e adottabilità della minore, il Tribunale ordinario presso cui pende la separazione dei suoi genitori non potrà certamente pronunciarsi sul suo affidamento ma solo sullo status. La stessa legge (art. 19. l 184/1983) prevede infatti che durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della responsabilità genitoriale. Quindi va da sé che non vi può essere una regolamentazione dell'affidamento o neppure delle frequentazioni da parte dei genitori. Il Giudice della separazione dovrà prendere atto della nuova condizione giuridica della minore. È possibile peraltro che lo stesso Curatore Speciale della minore avanzi istanza per chiedere la sospensione del giudizio di separazione in attesa che il Tribunale per i minorenni concluda il procedimento ex art. art. 8 l. 184/1983 in modo da evitare situazioni giuridiche incoerenti. |