Improcedibile il ricorso per cassazione se manca il deposito della relazione di notificazione

La Redazione
01 Ottobre 2025

La Corte di cassazione, nella sentenza del 18 settembre 2025, n. 25610, ha dichiarato il ricorso improcedibile a causa del mancato deposito, da parte dei ricorrenti, unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, della relata di notificazione, in violazione dell’art. 369, comma 2, c.p.c.

Preliminarmente i giudici, nella sentenza del 18 settembre 2025, n. 25610, hanno ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale in materia di improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito della sentenza impugnata o della relata di notificazione.

In particolare, si evidenzia come i principi espressi dall'orientamento tradizionale (Cass., sez. un., n. 9005/2009; conf., ex multis, Cass. n. 11376/2010; Cass. n. 25070/2010; Cass. n. 1443/2015) siano stati temperati dall'ultimo intervento delle Sezioni Unite, secondo cui «nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio» (Cass., sez. un., n. 21349/2022). Tale indirizzo non è in contrasto, ma anzi è confermato da altre due pronunce delle Sezioni Unite (Cass., sez. un., n. 22438/2018; Cass., sez. un., n. 8312/2019).

Secondo i giudici, dunque, alla luce di tali interventi, il quadro di riferimento può essere così riassunto:

a) l'art. 369 c.p.c.. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso;

b) l'improcedibilità può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione (art. 369, comma primo, c.p.c.);

c) l'improcedibilità non può invece essere evitata allorquando il deposito avvenga oltre detto termine, in quanto consentire il recupero dell'omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell'art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale;

d) la sanzione della improcedibilità non è applicabile quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o perché presente nel fascicolo d'ufficio acquisito su istanza della parte (ciò però nel solo caso, nella specie come detto non ricorrente, in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato prevedendo che da tale adempimento decorra il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.: Cass., sez. un., 21349/2022, cit.);

e) l'improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l'impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. n. 17066/2013);

Applicando i suddetti principi al caso di specie, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile in quanto, a seguito della  verifica degli atti  depositati unitamente al ricorso (o, comunque, nei venti giorni successivi all'ultima notificazione dello stesso), aveva rinvenuto solo la copia della sentenza impugnata priva di attestazione di conformità alla copia estratta dal fascicolo informatico, ma non anche la relata della notifica, che risultava depositata, invece, successivamente come allegato all'istanza ex art. 380-bis c.p.c. dei ricorrenti.

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