Notifica di atti fiscali via posta: se il destinatario è assente, si perfeziona dopo dieci giorni di giacenza
06 Ottobre 2025
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza in commento, che ha accolto il ricorso incidentale dell'Agente della riscossione contro la decisione della Commissione tributaria regionale (Ctr) della Sicilia. In precedenza, il giudice tributario di secondo grado aveva ritenuto valido il ricorso dei contribuenti, dichiarando nulla la notifica del preavviso di fermo amministrativo. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha chiarito che, quando la notifica di atti impositivi viene effettuata direttamente dall'Amministrazione tramite posta, senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario, in caso di assenza temporanea del destinatario, la notifica si considera perfezionata trascorsi dieci giorni dal deposito dell'avviso presso l'Ufficio Postale o dalla spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto. Si tratta di una procedura semplificata pensata per tutelare le esigenze del Fisco, che applica la normativa del servizio postale ordinario e non richiede la comunicazione dell'avvenuta notifica. Sul punto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 175/2018, ha ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, in quanto «il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile» (Cass. n. 6702/2025). |