Onere della prova nel processo tributario: la CGT Lombardia applica il nuovo art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992

La Redazione
16 Settembre 2025

dL'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 (aggiunto dall'art. 6, comma 1, L. 130/2022), facendo applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., prevede che “L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”.

Nel momento in cui la pretesa erariale è contestata, la PA deve dare prova necessaria a non soccombere in giudizio, essendo l'accertamento induttivo contestabile e, in ogni caso, fondato su una logica del “più probabile” (o della presunzione di fatto) e non su quella della presunzione legale.

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