La scissione mediante scorporo dopo il decreto correttivo al d.lgs. n. 19/2023

01 Ottobre 2025

L'introduzione dell'art. 2506.1 c.c., ad opera del d.lgs. n. 19/2023, ha tipizzato la scissione mediante scorporo come autonomo strumento di riorganizzazione societaria, consentendo il trasferimento di attività e passività a una o più società preesistenti o di nuova costituzione, con assegnazione delle partecipazioni alla società scissa. Il decreto correttivo al d.lgs. n. 19/2023 (d.lgs. n. 88/2025) ha chiarito punti essenziali quali: l'assenza di limiti all'assegnazione patrimoniale; l'ammissibilità della scissione per scorporo a favore di beneficiarie preesistenti; la non necessarietà della continuazione dell'attività precedente esercitata da parte della scissa, al contempo definendo meglio l'ambito delle semplificazioni procedurali. Rimangono tuttavia, alcuni profili che richiedono particolare attenzione interpretativa.

Con questo Focus, prosegue la pubblicazione di approfondimenti dedicati al d.lgs. n. 88/2025: dopo il precedente: Lo Nigro, Operazioni straordinarie transfrontaliere e nuovi soggetti: società di persone, enti non societari, società in crisi.

La scissione mediante scorporo: elementi tipologici della fattispecie

La scissione rappresenta un metodo di riorganizzazione societaria fondato sulla suddivisione del patrimonio di un ente. L'introduzione dell'art. 2506.1 c.c., ad opera del d.lgs. n. 19/2023, rubricato “scissione mediante scorporo”, varato per recepire la direttiva (UE) 2019/2121, ha ampliato l'ambito applicativo dell'istituto della scissione, sancendo espressamente l'ammissibilità dell'operazione con cui una società assegna l'intero suo patrimonio o parte di esso a una o più società preesistenti o di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote.

Si osserva come le disposizioni presenti nella direttiva (Ue) 2019/2121 che regolano l'operazione citata, e segnatamente l'art. 160-ter n. 4 lett. c) che ne tratteggia la definizione e l'art. 160-vicies relativo alle semplificazioni applicabili alla scissione mediante scorporo, sono dettate con riferimento alla regolamentazione delle operazioni transfrontaliere. Nonostante ciò, il legislatore delegato, anche al fine di omogeneizzare la disciplina applicabile alle operazioni nazionali con quella prevista per le scissioni transfrontaliere, ha esteso la portata normativa della direttiva a tutte le operazioni di scissione anche nell'ambito del solo diritto interno.

L'elemento distintivo dell'istituto della scissione per scorporo è così rappresentato dall'assegnazione della partecipazione nella beneficiaria a fronte dell'assegnazione patrimoniale della scissa, non ai soci di quest'ultima, bensì alla società scissa medesima. L'operazione in esame determina, così, per la società scissa un fenomeno di tipo “surrogatorio”, vedendosi quest'ultima, nel proprio patrimonio, sostituire degli elementi patrimoniali oggetto di assegnazione, con partecipazioni sociali della beneficiaria, al contempo mantenendo immutato il valore del patrimonio netto e conseguentemente delle partecipazioni dei soci.

Al fine di comprendere appieno la portata della novità normativa in esame è in ultimo opportuno analizzare i rapporti e le differenze della scissione mediante scorporo rispetto all'operazione di conferimento effettuato da parte di una società a favore di un'altra.

Sotto quest'ultimo profilo la scissione si differenziava dal conferimento proprio perché la società scissa, a differenza della società conferente, pur effettuando anch'essa un'attribuzione patrimoniale a favore della società beneficiaria, o delle società beneficiarie, non ne acquisiva la qualità di socia; qualità che invece era attribuita ai suoi soci, a cui, pertanto era imputato il relativo apporto.

In tale contesto, il termine scorporo, all'epoca non positivizzato, veniva impiegato quale sinonimo di conferimento e, pertanto, in contrapposizione all'operazione di scissione.

A seguito dell'introduzione dell'art. 2506.1 c.c., anche un'operazione tradizionalmente ascritta al genus conferimento, quale lo scorporo, viene attratta nell'ambito della scissione; e coerentemente il termine scorporo, vale a connotare una specie del genere scissione.

La distinzione tra le operazioni in esame rimane in ogni caso sotto il profilo causale e procedurale fornendo l'ordinamento due mezzi per raggiungere un risultato analogo. Dal punto di vista procedurale nell'operazione di conferimento tradizionale, escludendo le ipotesi di cui al primo comma di cui all'art. 2343-ter c.c. o nell'ipotesi in cui il conferimento sia effettuato direttamente a patrimonio, è necessaria la valutazione del bene conferito da parte di un esperto indipendente, a garanzia della corretta formazione del capitale sociale. Diversamente, nell'ipotesi di scissione mediante scorporo è il diritto di opposizione di cui all'art. 2503 c.c. a garantire i creditori delle società coinvolte nell'operazione.

La distinzione tra i due istituti è rilevante anche in termini di competenza rispetto all'operazione, in ragione del fatto che la tradizionale operazione di conferimento

realizzato da parte di una società a favore di un'altra, a differenza della scissione, ha carattere meramente gestorio, e come tale è di competenza dell'organo amministrativo, salvo l'ipotesi in cui determini l'assunzione della responsabilità illimitata nella società conferitaria ex art. 2361, comma 2, c.c. e in cui per la misura e per l'oggetto della partecipazione risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale ex art. 2361, comma 1, c.c. ed ex art. 2479, comma 2, n. 5 c.c.. Di contro l'operazione di scissione mediante scorporo è caratterizzata da norme e principi dipendenti dalla propria natura di modifica organizzativa dei rapporti sociali, con la conseguenza che la competenza all'assunzione della decisione di scissione mediante scorporo è rimessa all'organo assembleare.

Attraverso la novella di cui al d.lgs. n. 19/2023, dunque, viene così rimodellato l'istituto della scissione, regolato dagli artt. 2506 ss. c.c. Inoltre, affermandosi espressamente la possibilità che l'assegnazione della partecipazione nella beneficiaria, emessa in cambio dell'assegnazione patrimoniale compiuta, non sia effettuata a favore dei soci della scissa, si deve così ritenere definitivamente superato l'orientamento per il quale l'assegnazione delle partecipazioni della beneficiaria ai soci della scissa rappresenti un elemento indefettibile della scissione.

L'intervento correttivo al d.lgs. n. 19/2023

Il d.lgs. n. 88/2025 è già intervenuto sul d.lgs. n. 19/2023, varato appena un anno fa per recepire la direttiva (UE) 2019/2121, la cui applicazione aveva sollevato alcune criticità, tra le quali alcune in ordine all'ambito applicativo della scissione mediante scorporo. In particolare, tali questioni riguardavano i) la sussistenza di limiti all'assegnazione patrimoniale; ii) l'ammissibilità della scissione per scorporo a favore di beneficiarie preesistenti; iii) la necessità della continuazione dell'attività precedente esercitata da parte della scissa.

L'art. 2506.1  c.c., come riformulato dall'art. 2, comma 1, lett.  a) del decreto correttivo, consente ora espressamente che una società assegni «l'intero suo patrimonio o parte di esso a una o più società preesistenti o di nuova costituzione». Si ritiene pertanto possibile che all'esito dell'operazione di scissione mediante scorporo, la scissa assegnando l'intero proprio patrimonio a favore di altra società beneficiaria, ne diventi socia per effetto dell'acquisizione delle partecipazioni di quest'ultima. A seguito di tale operazione la società scissa assumerebbe, quindi, il ruolo di holding, rimanendo titolare solo di partecipazioni nella società beneficiaria, con l'eventuale necessità di modificare o integrarne l'oggetto sociale. Può sostenersi che, in tale ipotesi, la caratteristica tipologica della scissione consistente nella suddivisione del patrimonio di un ente in almeno due enti, debba ritenersi integrata anche dall'assegnazione alla scissa delle partecipazioni nell'unica beneficiaria, con sopravvivenza degli enti coinvolti.

Ne discende il superamento definitivo dell'argomento letterale mirato a negare l'ammissibilità di quest'ultima operazione, incentrato sulla precedente formulazione dell'art.  2506.1  c.c. che si limitava a contemplare l'ipotesi in cui la scissa assegni «parte» del proprio patrimonio, senza alcun riferimento alla possibilità di quest'ultima di trasferirne l'intero patrimonio a favore della beneficiaria.

A maggior ragione non deve dubitarsi dell'ammissibilità anche della scissione per scorporo in favore di più beneficiarie, realizzata in modo che la scissa possa trasferire solo parte del patrimonio a ciascuna di esse, come consentito dalla lettera della norma, fino a diventare esclusivamente una holding di partecipazione nelle varie beneficiarie.

Il decreto correttivo con la nuova formulazione dell'art. 2506.1 c.c. consente anche lo scorporo a favore di una beneficiaria preesistente e non solo di nuova costituzione. Prima del decreto correttivo, dato che l'art. 51, comma 3, d.lgs. n. 19/2023, contemplava espressamente solo la scissione mediante scorporo a favore di beneficiaria di nuova costituzione parte della dottrina riteneva insuperabile il dato letterale, pur evidenziando la particolarità della previsione considerato che tale requisito non era stato richiesto dal legislatore comunitario.

In ogni caso, anche nello scorporo a favore di beneficiaria già esistente, l'istituto oltre a rispondere ad un principio di economia dei mezzi giuridici, si propone di salvaguardare interessi meritevoli di tutela, quale ad esempio, quello di evitare che i conflitti all'interno della società scissa si riflettano nella beneficiaria o più semplicemente nell'impedire che nella compagine sociale di quest'ultima entrino soci che per quantità o caratteristiche potrebbero influire sugli equilibri in essere.

Quanto alla disciplina applicabile, come di seguito meglio approfondito, ove la beneficiaria sia una società preesistente, non si potranno estendere, quelle semplificazioni previste per lo scorporo «totalitario».

Nonostante l'intervento del decreto correttivo, variante che non trova ancora una espressa disciplina è l'ipotesi di scissione mediante scorporo di più scisse in favore di un'unica beneficiaria. In virtù del principio di atipicità delle operazioni straordinarie l'operazione in esame appare anch'essa ammissibile sia nell'ipotesi in cui la beneficiaria sia preesistente che di nuova costituzione.

Il decreto correttivo ha altresì sostituito il primo comma dell'art. 2506.1 c.c., eliminando l'inciso «continuando la propria attività», che secondo la dottrina prevalente aveva carattere meramente descrittivo. La modifica, di natura chiarificatrice, supera definitivamente l'orientamento dottrinale, pur minoritario, che riteneva necessaria la permanenza, in capo alla scissa, di un patrimonio operativo residuo. Ne consegue che, a seguito dello scorporo, la scissa può anche trasformarsi in holding, limitando la propria attività alla gestione delle partecipazioni ricevute, senza che ciò comporti alcuna preclusione normativa. In tali casi resta fermo il diritto di recesso dei soci dissenzienti ex art. 2437, comma 1, lett. a), c.c. per le S.p.A. e art. 2473 c.c. per le S.r.l. Si osserva che l'eliminazione dell'inciso, non implica necessariamente un mutamento dell'oggetto sociale, pur rendendolo frequentemente opportuno in funzione degli effetti dell'operazione.

Inquadramento dell'istituto e aspetti di disciplina

La scissione mediante scorporo trova il proprio inquadramento sistematico nell'ambito della disciplina generale della scissione, come confermato dalla collocazione dell'art. 2506.1 c.c. nella sezione III del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, rubricata “Della scissione delle società”. Tuttavia, la comprensione della natura giuridica dell'operazione richiede un'analisi sostanziale e funzionale, inserendosi nel più ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa la qualificazione della scissione rispetto ai negozi traslativi.

In tale prospettiva, si deve ritenere che nonostante le peculiarità dell'operazione in esame, alla luce delle recenti Sezioni Unite (Cass. n. 21970/2021 -  in questo portale, con nota di Piccione, La fusione come fenomeno estintivo-successorio) sulla natura della fusione, e le diverse tesi formulate dalla dottrina in merito alla natura giuridica di fusione e scissione, è da ritenersi che l'operazione non sia assimilabile ad un negozio traslativo non condividendone né la causa né la disciplina. Il legislatore stesso, anche per la scissione mediante scorporo, adotta il termine “assegnare” e non “trasferire”, ribadendo la scelta già compiuta con la riforma societaria di cui al d.lgs. n. 6/2003. Lo scorporo viene infatti considerato come una modificazione statutaria, in contrapposizione con la disciplina del conferimento, confermando così che la finalità riorganizzativa determina una significativa differenza sul piano della disciplina giuridica.

Da ciò derivano rilevanti conseguenze pratiche relativamente alle assegnazioni patrimoniali effettuate per mezzo dell'istituto in esame: i) assenza di garanzia per evizione relativamente ai beni assegnati; ii) inapplicabilità delle prelazioni legali (agraria, urbana, storico-artistica); iii) esclusione della necessità di curare la trascrizione nei registri immobiliari, essendo sufficiente la voltura catastale; iv) inapplicabilità delle norme urbanistiche di cui alla l. n. 47/1985 e successive modifiche, delle norme sull'attestato di prestazione energetica e della c.d. conformità catastale.

Quanto agli aspetti di disciplina, sulla base di quanto precedentemente affermato, è opportuno distinguere l'ipotesi in cui la scissione per scorporo avvenga a favore di una beneficiaria di nuova costituzione, dove non viene in questione un problema di congruità tra la parte di patrimonio assegnata alla beneficiaria e la partecipazione nella beneficiaria assegnata alla scissa, dall'ipotesi, positivizzata dal decreto correttivo, in cui la beneficiaria sia una società preesistente.

Infatti, solo nell'ipotesi in cui la scissione mediante scorporo avvenga mediante la costituzione di una o più nuove società e il progetto preveda l'assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa, al fine di semplificare la disciplina rispetto all'operazione ordinaria di scissione, all'art. 51, comma 3, d.lgs. n. 19/2023, è previsto che il progetto non debba contenere i dati di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell'articolo 2501-ter, comma 1, c.c. né altro contenuto incompatibile con l'assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie alla società stessa, anziché ai suoi soci.

Pertanto, dato che nell'operazione di scissione mediante scorporo mediante la costituzione di una o più nuove società, le partecipazioni della beneficiaria sono assegnate alla scissa, il relativo progetto non dovrà indicare né il rapporto di cambio delle azioni o quote (n. 3 dell'art. 2501-ter, comma 1, c.c.), né le modalità di assegnazione delle stesse della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante (n. 4 dell'art. 2501-ter, comma 1, c.c.), e neppure il trattamento eventualmente riservato alle particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni (n. 7 dell'art. 2501-ter, comma 1, c.c.). Inoltre, quando la beneficiaria è società di nuova costituzione le cui partecipazioni sono interamente assegnate alla scissa, non occorre, che dal progetto risulti la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili (n. 5 dell'art. 2501-ter, comma 1, c.c.).

Alla luce dell'art. 2506-bis , comma 4, c.c. devono altresì considerarsi incompatibili con il progetto di scissione per scorporo a favore di una o più beneficiarie di nuova costituzione, sia la previsione che impone al progetto di scissione di indicare della data da cui le operazioni delle società partecipanti all'operazione sono imputate al bilancio delle beneficiarie di nuova costituzione poiché, salva una diversa specifica indicazione, tale data coincide con quella di decorrenza degli effetti civilistici della scissione, sia la norma che impone di attribuire ai soci che non hanno approvato la scissione il diritto di fare acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso ai sensi dell'art. 2506-bis, comma 4, c.c.

Alla scissione mediante scorporo, in favore di beneficiaria di nuova costituzione, si applicano anche le esenzioni contemplate dall'art. 2506-ter, comma 3, c.c., per i casi di scissione mediante costituzione di una o più nuove società con attribuzione proporzionale di partecipazioni. Per l'operazione di scissione in favore di beneficiaria di nuova costituzione non sono nemmeno richieste: i) la situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c., ii) la relazione dell'organo amministrativo ex art. 2501-quinquies c.c., iii) la relazione degli esperti ex art. 2501-sexies c.c.

La perizia di stima di cui all'art. 2501-sexies, comma 7, c.c., rimarrà in ogni caso necessaria nell'ipotesi in cui la scissa sia una società di persone e la beneficiaria una società di capitali o che si versi in una delle altre situazioni che rendono necessaria tale perizia nelle ipotesi di fusione e scissione, a tutela del principio di effettività del capitale sociale.

Nell'ipotesi in cui la società beneficiaria o le beneficiarie siano preesistenti e non siano possedute interamente dalla società scissa ovvero non sussistano altre ipotesi di inesistenza o irrilevanza del rapporto di cambio, non potranno invece applicarsi le semplificazioni di cui all'art. 2506.1 c.c., relative alla scissione mediante scorporo a favore di beneficiaria di nuova costituzione, in forza dell'art. 2506-ter, comma 3, c.c. In tal senso l'art. 2 del d.lgs. n. 88/2025, limita espressamente le semplificazioni di cui all'art. 2506-bis, comma 4, c.c. all'ipotesi in cui la scissione mediante scorporo avvenga mediante la costituzione di una o più nuove società e il progetto prevede l'assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa.

In ultimo, quanto alle deroghe rispetto alla disciplina ordinaria della scissione, limitatamente le sole società a responsabilità limitata - in quanto nelle società per azioni la scissione, non è fonte di recesso legale - nell'ipotesi di scissione mediante scorporo, all'art. 2506 ter, comma 6, c.c. si prevede che il socio della società scissa che non abbia consentito all'operazione non possa esercitare il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502 c.c.. Tuttavia, si deve ritenere che rimanga fermo il diritto di recesso nell'ipotesi in cui per effetto dello scorporo si realizzi un mutamento dell'oggetto sociale o altra modifica statutaria di per sé idonea ad integrarlo, ed in quest'ultimo caso sia nell'ipotesi in cui la scissa sia una società per azioni che nel caso sia una responsabilità limitata. Ci si è interrogati altresì se l'esclusione della causa di recesso considerata, rimanga ferma anche qualora la scissione avvenga a favore di una beneficiaria preesistente.

Infatti, qualora la beneficiaria sia preesistente, per i soci della scissa, ove non consenzienti, si verifica una situazione assimilabile a qualsiasi altra ipotesi di scissione, dovendosi lasciar spazio all'entrata di nuovi soci per effetto di una vicenda modificativa del loro rapporto sociale. Il legislatore con il decreto correttivo intervenendo sul precedente dettato normativo, ha chiarito che il diritto di recesso spetta esclusivamente al socio della società scissa che non abbia approvato l'operazione di scissione. Ne consegue che rimane ferma la disciplina generale per i soci della beneficiaria che non abbiano concorso alla delibera di approvazione del progetto di scissione e gli stessi potranno esercitare il diritto di recesso, in conformità alla ratio di cui all'art. 2473 c.c.

Considerazioni conclusive

La disciplina della scissione mediante scorporo, così come ridisegnata dal d.lgs. n. 19/2023 e dal successivo d.lgs. n. 88/2025, segna una novità importante nel panorama delle operazioni straordinarie. L'intervento correttivo ha definitivamente chiarito i profili più controversi dell'istituto: l'assenza di limiti all'assegnazione patrimoniale, la piena ammissibilità delle beneficiarie preesistenti e la non necessarietà della prosecuzione dell'attività originaria da parte della scissa.

Ne emerge un modello operativo estremamente flessibile, che consente di perseguire strategie di riorganizzazione complesse, quali il passaggio della scissa da operativa in holding pura, sino alla creazione gruppi societari attraverso l'assegnazione del patrimonio a più beneficiarie. Al contempo, la collocazione sistematica dell'art. 2506.1 c.c. nell'ambito della disciplina della scissione, e non dei conferimenti, conferma che lo scorporo resta un'operazione di natura modificativa e non traslativa, caratterizzata da regole proprie in tema di tutela dei creditori, competenze decisionali e semplificazioni procedurali.

In definitiva, la novella avvicina il diritto interno a modelli già consolidati in altri ordinamenti europei, rafforzando la coerenza sistemica e l'armonizzazione con il contesto normativo europeo.

Guida all'approfondimento

Per altre ricostruzioni in dottrina sulla scissione per scorporo, anche se precedenti all'intervento correttivo, vedasi in particolare:  

G. Guerrieri, La scissione mediante scorporo, in Rivista ODC, 1, 2024, 2 ss.;

F. Magliulo, L'attuazione della Direttiva (Ue) 2019/2121 Nell'ordinamento italiano, in Riv. Not., fasc.3, 2023, 481 ss.;

G. Rescio, La scissione mediante scorporo come operazione transfrontaliera, in RCG, 2, 2024, 423;

R. Santagata, «Scissione mediante scorporo» e riorganizzazione dell'impresa, in Riv. Soc., 2, 2024, 274.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario