Utilizzo nel processo amministrativo delle prove acquisite in un procedimento penale
29 Settembre 2025
La documentazione inerente a un procedimento penale, incluse le risultanze delle intercettazioni telefoniche, può essere utilizzata nel processo amministrativo, sulla base del principio di atipicità dei mezzi istruttori (art. 64 c.p.a.), con il solo limite di pertinenza e credibilità, non sussistendo preclusioni al loro impiego ai fini istruttori. Ai fini della formazione del proprio convincimento il giudice amministrativo può valutare non sono solo delle prove acquisite in sede dibattimentale, ma anche quelle connesse alle emergenze processuali relative agli atti delle indagini preliminari, nonché ai dati istruttori ricavabili dall'ordinanza di custodia cautelare, dall'avviso di conclusione indagini, dalla richiesta di rinvio a giudizio e dal decreto di rinvio a giudizio, stante l'ammissibilità nel giudizio amministrativo della prova atipica originantesi da altro procedimento giudiziale, dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio amministrativo con la conseguente possibilità per la parte di contestare i fatti acquisiti nel procedimento penale. |