Nullità della sentenza per erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso per acquiescenza e rimessione al primo giudice
30 Settembre 2025
Una società ricorreva dinanzi al T.A.R. Campania per l'annullamento dell'ordinanza sindacale con cui un Comune aveva imposto misure di contenimento delle emissioni sonore del suo opificio, ordinato la produzione di una relazione fonometrica di conformità e irrogato una sanzione pecuniaria di 1.000 euro. Il T.A.R. dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di interesse, osservando che la società aveva già ottemperato alle prescrizioni, così mostrando acquiescenza al provvedimento impugnato e rendendo inutile l'eventuale annullamento. Proponeva appello, sostenendo di non aver prestato acquiescenza, ma di aver eseguito l'ordinanza solo per evitare la chiusura forzata dello stabilimento; ribadiva di avere interesse a una pronuncia sul merito per accertare l'illegittimità del provvedimento, evitare il pagamento della sanzione e ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'installazione della barriera. Al riguardo la Sezione ha chiarito che affinché si possa configurare acquiescenza ad un provvedimento sfavorevole è necessario che il destinatario tenga un comportamento chiaro, univoco e inequivocabile, espressivo di una volontà certa e definitiva di accettare l'atto, incompatibile con l'intenzione di contestarlo. Non integra acquiescenza, invece, l'esecuzione di prescrizioni contenute in un provvedimento obbligatorio, quando essa sia dettata soltanto da esigenze difensive volte a limitare il pregiudizio derivante dall'inosservanza, come nel caso in cui l'adempimento sia volto ad evitare conseguenze più gravi (nella specie, la chiusura coattiva dell'impianto). La Sezione ha precisato che il rigore richiesto nell'accertare l'acquiescenza trova fondamento nella tutela costituzionale del diritto di difesa (artt. 24 e 113 Cost.), poiché riconoscere valore di acquiescenza alla semplice ottemperanza ad un comando obbligatorio significherebbe restringere ingiustamente la possibilità di impugnazione solo a chi si sottrae all'atto, in contrasto con i principi di effettività della tutela giurisdizionale. La Sezione ha affermato che l'accoglimento dell'appello comporta la rimessione della causa al giudice di primo grado per nullità della sentenza ex art. 105, comma 1, c.p.a., poiché questa si fondava su una motivazione apparente. A tal proposito la Sezione ha richiamato l'orientamento dell'Adunanza Plenaria, secondo il quale la nullità ricorre non solo in presenza di motivazione mancante, ma anche quando questa sia tautologica, superficiale o basata su elementi non pertinenti, specialmente se ha condotto a dichiarare inammissibile o improcedibile il ricorso in assenza di un effettivo esame del merito (Cons. Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2018, nn. 10 e 11; Ad. Plen., 20 novembre 2024, n. 16; Ad. Plen., 15 luglio 2025, n. 10). Pertanto, la Sezione ha ritenuto che l'erroneità della declaratoria di inammissibilità perché priva di un'adeguata motivazione che tenga conto dei fatti di causa e delle censure dedotte rispetto alla lesione prospettata, e la valutazione sulla reale volontà della società di prestare acquiescenza all'ordinanza comunale, apoditticamente desunta dalla mera esecuzione del comando dell'autorità, senza un'indagine coerente con i principi processuali e con i fatti di causa. Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e per l'effetto, ha rimesso la causa al giudice di primo grado ex art. 105, comma 1, c.p.a. |