Diniego del permesso di costruire e restituzione del contributo di costruzione: rimedi a disposizione del privato
01 Ottobre 2025
È inammissibile l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione sulla richiesta di restituzione del contributo di costruzione versato prima del diniego del permesso di costruire perché trattandosi di una posizione di diritto soggettivo è esclusa l'azione avverso il silenzio. Invece, è ammissibile la distinta e autonoma azione di accertamento e condanna, quale unico rimedio utile per tutelare il diritto di credito alla restituzione del contributo nei confronti dell'amministrazione, che rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. E' errata la qualificazione della domanda restituzione del contributo di costruzione alla stregua di una azione c.d. di condanna pubblicistica ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a avente ad oggetto la condanna dell'amministrazione al rilascio del provvedimento amministrativo (art. 34 c.p.a.). L'azione per la declaratoria della insussistenza o dell' entità del debito contributivo correlato al rilascio del permesso di costruire può essere intentata senza onere d'impugnazione o di esistenza dell'atto di richiesta del pagamento, trattandosi di un giudizio d'accertamento di un rapporto obbligatorio pecuniario paritetico e bilaterale, proponibile nel termine prescrizionale di dieci anni avanti al giudice amministrativo, munito di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., nel medesimo termine, anche con un'azione di mero accertamento. |