Lex specialis atto unitario: il Consiglio di Stato afferma il primato dell’interpretazione sistematica e tutela l’affidamento dei concorrenti

02 Ottobre 2025

Nelle gare pubbliche, le clausole della lex specialis non possono essere interpretate isolatamente ma devono essere lette in modo unitario secondo il criterio sistematico di cui all'art. 1363 c.c., applicabile anche agli atti amministrativi. In un appalto integrato comprendente progettazione esecutiva e realizzazione delle opere, il Consiglio di Stato ha affermato che la fase progettuale è parte integrante della prestazione contrattuale complessiva. È quindi illegittimo escluderla dal computo del termine minimo per l'offerta temporale. L'interpretazione sistematica garantisce la tutela dell'affidamento dei concorrenti e l'equilibrio della procedura di gara.

La questione oggetto del giudizio. La controversia concerne l'aggiudicazione di un appalto integrato ad elevato valore economico, comprensivo sia della progettazione esecutiva che dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione. La lex specialis fissava in 842 giorni il termine massimo e richiedeva di presentare l'offerta temporale in forma di ribasso percentuale, con l'indicazione di un limite minimo di 500 giorni. Il secondo classificato aveva impugnato l'aggiudicazione sostenendo che il ribasso del 40,61% offerto dal primo classificato determinasse un termine finale inferiore al minimo previsto, se calcolato sulla sola esecuzione dei lavori. Il T.A.R. aveva accolto il ricorso, annullando l'aggiudicazione.

Il ragionamento del Collegio. Il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del T.A.R., sottolineando che la lex specialis deve essere interpretata come atto unitario. La scomposizione tra progettazione e realizzazione introdotta dal giudice di primo grado è priva di fondamento testuale e contraria alla logica del bando. Il riferimento all'esecuzione contenuto nell'art. 17.2 del disciplinare è da intendersi come indicazione generale dell'intera prestazione contrattuale, non come base per isolare una parte dell'appalto.
L'interpretazione del T.A.R. avrebbe prodotto un doppio effetto distorsivo: da un lato, una discontinuità logica tra termine massimo e minimo; dall'altro, una lesione del legittimo affidamento dei concorrenti, che avevano formulato l'offerta in base a una lettura coerente e sistematica della lex specialis.
Il Collegio ha chiarito che l'appalto integrato è un rapporto unitario sotto il profilo funzionale e causale. La progettazione esecutiva è parte integrante dell'affidamento e non può esserne esclusa nel calcolo del termine minimo. Il ribasso temporale va pertanto riferito all'intero arco delle prestazioni richieste.
Inoltre, l'interpretazione della lex specialis deve fondarsi non solo sul dato testuale ma anche sulla ricostruzione della volontà della stazione appaltante e sulla coerenza sistematica dell'intera procedura. Anche un'espressione apparentemente chiara può assumere un significato diverso se letta nel contesto complessivo. Il T.A.R., arrestando l'analisi a un livello letterale, ha attribuito all'espressione “esecuzione dei lavori” un significato disallineato rispetto alla struttura dell'appalto.
Il Consiglio di Stato si è espresso anche su ulteriori profili: ha ritenuto legittimo il subappalto dichiarato dal raggruppamento aggiudicatario per sopperire alla carenza di qualificazione in una categoria scorporabile, rilevando che l'onere dichiarativo può essere assolto in termini sostanziali, senza formule sacramentali. Ha inoltre escluso la sussistenza di un mendacio rilevante nelle dichiarazioni rese ai fini del punteggio tecnico, in quanto la documentazione fornita dimostrava l'effettiva esperienza nella progettazione. Infine, ha ritenuto legittimo il soccorso istruttorio attivato per chiarire il contratto collettivo applicato, trattandosi di una dichiarazione non chiara ma non omessa, correttamente sanata nei limiti previsti.

Conclusioni. La decisione si inserisce in una linea giurisprudenziale che valorizza l'interpretazione sistematica e funzionale della lex specialis. L'ermeneutica delle regole di gara deve tenere insieme testo, contesto e finalità concorsuali, evitando letture frammentarie che compromettano la parità tra i concorrenti.

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