Revoca cautelare dell’amministratore e rapporti con la tutela ex art. 2409 c.c.

La Redazione
30 Aprile 2025

Il Tribunale di Venezia compie un'approfondita analisi dei presupposti della domanda di revoca dell'amministratore nelle s.r.l., ai sensi dell'art. 2476 c.c. e dei suoi rapporti con i rimedi previsi dall'art. 2409 c.c., alla luce dell'estensione alle s.r.l. del controllo giudiziario ad opera del codice della crisi d'impresa.

La revoca dell'amministratore prevista dall'art. 2476, comma 3, c.c., deve ritenersi ammissibile non solo se proposta in via cautelare, quale tutela strumentale ad una domanda risarcitoria, ma anche in relazione ad un'azione di merito tesa ad ottenere la revoca dell'amministratore. Nel primo caso la domanda cautelare di revoca assume una natura latu sensu conservativa, poiché non tutela il vero e proprio diritto al risarcimento del danno – per il quale è esercitabile il sequestro conservativo – ma mira a prevenirne l'aggravamento, nel secondo caso, invece, l'istanza cautelare assume una natura anticipatoria degli effetti di una pronuncia costitutiva di merito di revoca.

L'art. 2476 c.c., dunque, nel prevedere il potere del socio di chiedere la revoca cautelare dell'amministratore, necessariamente contempla anche il potere di proporre una domanda di revoca di merito, anche perché non è concepibile una misura cautelare non strumentale ad una decisione a cognizione piena.

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