Indipendenza di giudizio del sindaco, attività di consulenza e cause di ineleggibilità

La Redazione
03 Marzo 2025

Il Tribunale di Bari fornisce chiarimenti in merito alle cause di ineleggibilità del sindaco e in particolare a quella prevista dall'art. 2399, comma 1, lett. c) c.c., specificando in cosa debbano concretizzarsi le situazioni che possono compromettere l'indipendenza del sindaco.

L'ineleggibilità alla carica di sindaco prevista dall'art. 2399, comma 1, lett. c), c.c. è configurabile non solo quando il controllore sia direttamente implicato nell'attività sulla quale dovrebbe esercitare il controllo, ma anche quando tale attività sia prestata da un socio o da un collaboratore dello studio di cui faccia parte il sindaco, ove quest'ultimo si trovi in una situazione che ne comprometta l'indipendenza (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto insussistente qualsivoglia causa di ineleggibilità, incompatibilità e impossibilità ad assumere la carica di presidente del collegio sindacale, sindaco e revisore contabile da parte del soggetto che ha prestato per la società un'attività di consulenza legale, tributaria e contrattuale sporadica).

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