Inesistenza della servitù di passaggio e tutela della proprietà: condanna per turbative e danni

La Redazione
02 Ottobre 2025

L’attore ottiene dal Tribunale il riconoscimento dell’inesistenza di servitù di passaggio sul proprio fondo, la cessazione delle turbative e il risarcimento dei danni causati dal convenuto, che aveva aperto un varco e danneggiato colture e alberi.

Il Tribunale di Bari ha dichiarato l’inesistenza della servitù di passaggio vantata dal convenuto sul fondo dell’attore, accertando la mancanza di titolo e la presenza di turbative illecite (apertura di varco, brecciamento e danneggiamento di alberi). Il convenuto è stato condannato a cessare ogni turbativa, recidere i rami sporgenti, risarcire i danni e sostenere le spese processuali.

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