La “revoca della revoca” di una proposta contrattuale a seguito di erronea rinuncia dell’aggiudicatario
03 Ottobre 2025
L'oggetto di causa. Nell'ambito di una procedura di gara aperta, suddivisa in 318 lotti, “per la fornitura triennale in somministrazione, di dispositivi medici di uso routinario”, un operatore economico ha contestato l'aggiudicazione del lotto n. 90, relativo a lenzuolini medici e federe monouso, da assegnarsi con il criterio del prezzo più basso. In sede di apertura delle offerte economiche un operatore – che ha poi instaurato il giudizio – si era collocato al secondo posto, mentre il primo graduato aveva inizialmente comunicato la rinuncia a più lotti, tra cui il n. 90. Pochi giorni dopo, tuttavia, lo stesso aveva precisato che l'inclusione del lotto 90 nella rinuncia costituiva un mero errore materiale. La Commissione di gara aveva accolto la richiesta di rettifica e confermato il concorrente al primo posto della graduatoria. Con successivo provvedimento l'Amministrazione aveva aggiudicato il lotto al secondo classificato, salvo poi rettificare l'atto con successiva delibera riportando l'aggiudicazione in favore del primo graduato erroneamente “rinunciatario”. Il giudice amministrativo di primo grado (T.A.R. Catania, n. 1720/2025) respingeva il ricorso proposto dall'operatore collocatosi al secondo posto, ritenendo legittima la rettifica dell'aggiudicazione. Contro tale decisione è stato proposto appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con richiesta di sospensione cautelare della sentenza di primo grado. Il giudizio di primo grado: Preliminarmente va osservato che nel giudizio di primo grado, i Giudici amministrativi rilevavano che la presenza di un mero errore materiale, e non di un ripensamento, risultava essere avallata, da un lato, dal fatto che la società controinteressata, con la sua comunicazione originaria, avesse rinunciato all'offerta in precedenza presentata per più lotti, e non per uno soltanto e, dall'altro lato, dalla tempestività con cui, solo quattro giorni dopo, la medesima ditta ha comunicato alla p.a. l'errore materiale commesso. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, inoltre, i principi di fiducia e di risultato che ammantano la disciplina dei contratti pubblici dopo l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, non si porrebbero in antitesi con l'operato dell'Amministrazione, rappresentando, per converso, fertile sostrato per giustificare la scelta effettuata di tenere in non cale la rinuncia all'offerta presentata dall'aggiudicataria. Del resto, sempre secondo quanto sostenuto dal giudice di prime cure, la rettifica era giunta quattro giorni dopo la comunicazione di rinuncia, non avendo inficiato alcun atto endoprocedimentale e non avendo fatto maturare neppure alcun affidamento nei confronti degli altri operatori economici, deponendo anche il principio del favor partecipationis. |