La negoziazione assistita è condizione di procedibilità anche nelle ipotesi di difesa personale dell’avvocato

La Redazione
06 Ottobre 2025

La Corte di cassazione, nella sentenza del 30 settembre 2025, n. 26431, ha chiarito che nelle ipotesi di difesa personale, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., il tentativo di negoziazione assistita rimane condizione di procedibilità, poiché l’esenzione del comma 7, ovvero la possibilità di stare in giudizio personalmente, riguarda esclusivamente le controversie disciplinate dagli art. 82, comma 1, c.p.c. e dall’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011.

La Corte di cassazione si è pronunciata in relazione in una domanda promossa da un avvocato, difeso da sé stesso, per ottenere il pagamento del proprio compenso professionale, quantificato in euro 37.355, 32, per la difesa prestata a favore di una società in una controversia amministrativa, ritenuta improcedibile in primo e secondo grado per difetto della condizione di procedibilità rappresentata dall'instaurazione del procedimento di negoziazione assistita.

La Suprema Corte, nella sentenza del 30 settembre 2025, n. 26431, ha evidenziato preliminarmente che l'art. 3, comma 3, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, esclude l'obbligatorietà della negoziazione in riferimento “alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori”, nonché, al comma 7, in relazione alle ipotesi in cui “la parte può stare in giudizio personalmente”.

Proprio riguardo a quest'ultima ipotesi, si è posto un problema interpretativo nella giurisprudenza di merito – che ha riguardato soprattutto le controversie concernenti i crediti professionali dell'avvocato –, che è pervenuta ad orientamenti contrastanti. Da un lato, una parte minoritaria della giurisprudenza di merito e della dottrina, interpreta in senso estensivo le ipotesi di esclusione dell'obbligo di procedere alla negoziazione assistita. Si osserva che l'avvocato che difende sé stesso, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., dovrebbe invitare l'altra parte “tramite il suo avvocato” a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Posto che l’istituto si caratterizza per l'attività di assistenza e mediazione svolta dai difensori, laddove uno dei litiganti sia altresì l'avvocato di sé stesso, essa perderebbe, in parte, di significato. 

Dall'altro, la dottrina ed una parte maggioritaria della giurisprudenza di merito ha escluso l'applicazione dell'esenzione dell'art. 3, comma 7, d.l. n. 132/2014 alla fattispecie di cui all'art. 86 c.p.c., ritenendo che, in tale ipotesi, diversamente da quella prevista dall'art. 82 c.p.c., non viene riconosciuto alla parte il diritto di agire o resistere in giudizio personalmente, ma di difendersi da sé medesima, allorché abbia la competenza tecnica necessaria. La non esclusione della negoziazione assistita alle ipotesi in cui la parte sia altresì avvocato non impedisce infatti che ad invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione vi provveda la stessa parte–avvocato, dal momento che se questa può, in ragione delle sue qualità personali, assistersi da sé nel procedimento giudiziario, a maggior ragione lo può fare in quello stragiudiziale.

Del resto, l'esclusione dell'obbligo di procedere alla negoziazione assistita nei casi previsti dall'art. 82 c.p.c. evita l'incongruenza di rendere obbligatoria l'assistenza di almeno un avvocato nel corso della negoziazione, a fronte dell'assenza dell'obbligo di difesa tecnica nel giudizio; una tale ragione non può, però, ravvisarsi nella disposizione di cui all'art. 86 c.p.c., che riconosce all'avvocato il potere di stare in giudizio senza il ministero di altro difensore, dal momento che in tale ipotesi l'avvocato, essendo “contemporaneamente parte e difensore, a differenza della parte che sta in giudizio personalmente”, ha pieni poteri anche in relazione alla fase stragiudiziale della negoziazione assistita.

L'orientamento maggioritario è ritenuto persuasivo dal Collegio nella sentenza in esame che, conseguentemente, stabilisce che nelle ipotesi di difesa personale, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., il tentativo di negoziazione assistita rimane condizione di procedibilità, poiché l'esenzione del comma 7, ovvero la possibilità di stare in giudizio personalmente, riguarda esclusivamente le controversie disciplinate dagli art. 82, comma 1, c.p.c. e dall'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011.

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