Polizze contraffatte: illegittimo l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione in assenza di un interesse pubblico sostanziale

06 Ottobre 2025

È da ritenersi illegittimo l'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione per la presentazione (in buona fede) di una polizza fideiussoria contraffatta, a corredo dell'offerta, in assenza di una valutazione (e conseguente motivazione) in ordine all'interesse pubblico alla rimozione del provvedimento, in ossequio al principio di risultato.

Il caso. Una società, risultata aggiudicataria della procedura aperta per l'affidamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, impugna dinanzi al Giudice amministrativo la sua successiva esclusione, disposta per aver prodotto, a corredo dell'offerta, una polizza fideiussoria contraffatta in quanto emessa da soggetto non abilitato a rilasciare cauzioni nei confronti della P.A.

Per quanto di interesse, il profilo dirimente riguarda la legittimità dell'esercitato annullamento in autotutela dell'aggiudicazione. Ad avviso della ricorrente, la Stazione appaltante avrebbe, infatti, mancato di motivare in ordine ad un attuale e concreto interesse pubblico alla rimozione dell'atto, distinto dalla mera esigenza di ripristinare la legittimità e la regolarità procedimentale.

Secondo la ricorrente, ciò contrasta anche con il principio di risultato di cui all'art. 1 d.lgs. n. 36/2023, poiché la stessa società aveva, da un lato, formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, dall'altro lato, attivato una nuova polizza fideiussoria in vista della conclusione del contratto, idonea ad assicurare la continuità della copertura assicurativa rispetto al rischio (gravante sulla S.A.) di successivi ripensamenti o inadempimenti dell'aggiudicataria., assicurando la finalità sostanziale della garanzia.

La decisione. Ricondotti gli atti impugnati allo schema dell'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies della l. n. 241/1990, il T.A.R. ricorda che, in tale ipotesi, l'interesse pubblico è un requisito ulteriore rispetto alla illegittimità originaria e deve essere specificamente esternato, «tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati» e richiama l'orientamento secondo cui, anche per l'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione, occorre una motivazione effettiva diversa dal mero ripristino della legalità violata (Cons. Stato, n. 5555/17).

Nel caso di specie, dai provvedimenti impugnati non emergono le ragioni concrete di pubblico interesse a sostegno della rimozione dell'aggiudicazione; in particolare, l'amministrazione non ha soppesato il fatto che la ricorrente aveva presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo e che aveva attivato una polizza sostitutiva con effetto dalla data di scadenza offerte, garantendo la continuità della copertura fino alla stipula.

In conclusione, osserva il T.A.R., l'esclusione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a favore di soluzioni peggiorative, «risulta lesiva dell'interesse pubblico sostanziale, riletto alla luce del principio del risultato (art. 1 d.lgs. n. 36/2023) che consiste nel celere affidamento della commessa al soggetto che offre il migliore rapporto tra qualità e prezzo».

Per tali ragioni, il ricorso viene accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati.

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