La disciplina del patrocinio a spese dello Stato per i redditi prodotti all’estero
02 Ottobre 2025
gLa Corte costituzionale ha dichiarato infondata la q.l costituzionale dell'art. 79, comma 2, del d.P.R. 115/2002, t.u. spese di giustizia, nella parte in cui per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato impone ai cittadini extracomunitari l'obbligo di corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare dello Stato di appartenenza che attesta la veridicità dei redditi prodotti all'estero, diversamente dai cittadini italiani e degli Stati membri dell'Unione europea, per i quali è, di regola, sufficiente la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 79, comma 1, del T.U. Il regime differenziato è giustificato dalla maggiore difficoltà di verifica dei redditi prodotti all'estero dai cittadini extra-UE perché la nozione di reddito ai fini della verifica della “non abbienza” non coincide con quella di reddito fiscale, ma comprende i redditi non imponibili o esenti, proventi da attività illecite, redditi sottratti a imposizione e, in generale, tutte le risorse a disposizione del richiedente, inclusi aiuti economici da familiari o terzi. Il reddito realizzato in Italia dal cittadino extracomunitario è verificabile con gli stessi strumenti per il cittadino italiano o di Stato dell'Unione, ma non il reddito prodotto all'estero rispetto al quale solo le amministrazioni dello Stato di provenienza possono accertare tempestivamente l'esistenza e l'entità delle risorse economiche, anche se il richiedente non risiede in loco. La residenza protratta in Italia non recide il legame del cittadino extracomunitario con lo Stato d'origine e poiché la garanzia del patrocinio deve essere assicurata in tempi brevi sarebbe incompatibile con controlli di lunga durata sulla “non abbienza” del richiedente. La certificazione consolare garantisce rapidamente la veridicità delle dichiarazioni dell'istante, che non deve procurarsi più certificazioni da più amministrazioni dello Stato di provenienza, assicurando il bilanciamento tra il diritto di difesa e l'interesse pubblico a un corretto impiego delle risorse statali destinate al gratuito patrocinio. È irrilevante l'acquisto della cittadinanza italiana del cittadino extracomunitario residente in Italia perché il requisito della “non abbienza” non può essere presunto ma deve essere verificato riguardo alla condizione economica complessiva della persona, comprendente qualsiasi risorsa, non solo i redditi da lavoro, di regola prodotti nel luogo in cui si vive. |