Proroga dei contratti pubblici: giurisdizione e differenza tra proroga “contrattuale” e “tecnica”

Redazione Scientifica Processo amministrativo
06 Ottobre 2025

La proroga ex art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016 (oggi art. 120, comma 11, d.lgs. 36/2023) è esercizio di potere autoritativo e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo; si distingue tra proroga “contrattuale”, già prevista nella lex specialis o nel contratto, e proroga “tecnica”, disposta eccezionalmente dall'amministrazione, senza previsione a monte, per garantire la continuità di un servizio essenziale nelle more della nuova gara.

La proroga ex art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 (oggi art. 120, comma 11, d.lgs. n. 36/2023) è esercizio del potere autoritativo per cui ogni contestazione sulla sua legittimità appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

Si distingue la proroga “contrattuale” che trova la sua fonte nella lex specialis di gara e/o nel contratto ed è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, dalla proroga tecnica, che ricorre quando, pur non essendo stato previsto nulla nei documenti di gara, la durata del contratto è modificata  dall'Amministrazione, per cause ad essa non imputabili, solo allo scopo di garantire la continuità di un servizio essenziale, nelle more della conclusione della procedura di gara per scegliere il nuovo contraente, che deve essere bandita prima dell'originaria scadenza contrattuale. La proroga tecnica ha carattere di temporaneità e di imprevedibilità  e rappresenta uno strumento  per assicurare il passaggio da un operatore economico ad un altro.

L'istituto della proroga è disciplinato dall' art. 120 del d.lgs. n. 36/2023 che al comma 10 si riferisce alla proroga contrattuale e al successivo comma 11 disciplina la proroga tecnica del contratto.

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