L’intervento del creditore ammesso al passivo nel giudizio di opposizione proposto da altri
07 Ottobre 2025
Di seguito la descrizione del caso sottoposto all'attenzione della prima sezione della Corte di cassazione. Diversi creditori di una s.p.a. in amministrazione straordinaria sono intervenutinel giudizio di opposizione ex art. 98 l. fall. instaurato dal Ministero dell'Ambiente per sostenere l'esclusione del relativo credito (di natura risarcitoria per danno ambientale) dallo stato passivo della procedura. Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibili tali interventi segnalando che la mera condizione di creditore già ammesso al passivo non sia condizione sufficiente per intervenire nel giudizio di opposizione allo stato passivo introdotto da altro creditore. Uno dei creditori ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia di merito, affidandolo ad otto motivi, sostenendo, tra l'altro, che «pur essendo pacifica la natura endofallimentare della pronuncia resa in giudizio di opposizione allo stato passivo, non può negarsi che il suo contenuto possa comunque riflettersi in via indiretta su soggetti estranei al giudizio». In particolare, nel caso di specie, non potrebbe negarsi, a suo dire, che l'accoglimento della domanda del Ministero dell'ambiente «comporterebbe l'ammissione in prededuzione di un credito di oltre tre milioni di euro, con gravissimo pregiudizio di tutti i creditori di ****, che perderebbero ogni speranza di riparto a loro a favore». La Corte, richiamate alcune considerazioni svolte in precedenti pronunce rese in tema di capacità o meno del creditore ammesso allo stato passivo a rendere testimonianza (Cass. 8239/2012; Cass. n. 6802/2012), enuncia il seguente principio di diritto: «Il creditore ammesso allo stato passivo non è, in quanto tale, legittimato ad intervenire nel giudizio di opposizione allo stato passivo proposto da altri, ma solo se portatore di un interesse giuridico qualificato “aggiuntivo”, che deve essere personale, concreto ed attuale, e va valutato caso per caso. Ne consegue che, all'atto dell'intervento, tale creditore è onerato di rappresentare e precisare, avuto riguardo alle concrete prospettive di soddisfazione del proprio credito, al cospetto dei crediti concorrenti, il reale ed immediato pregiudizio aggiuntivo, secondo un giudizio prognostico, che l'eventuale accoglimento dell'opposizione ex art. 98 L.F. può determinare sulla sua sfera giuridica, pregiudizio che quindi non coincide con la sola posizione di creditore ammesso allo stato passivo». La ricorrente ha sostenuto anche che, essendo stata convenuta dalle Pubbliche Amministrazioni in un'analoga domanda risarcitoria per danni ambientali quale coobbligata della s.p.a. in amministrazione straordinaria, essa avrebbe un interesse qualificato ad intervenire nel giudizio di opposizione, al fine di evitare che venga accertata la responsabilità della coobbligata. Nonostante la sua efficacia endoconcorsuale, è innegabile, a suo dire, che la decisione resa all'esito del giudizio di opposizione «avrà comunque efficacia persuasiva, quantomeno ex art. 116 c.p.c., per autorevolezza del giudicante». La Corte ha ritenuto prive di fondamento anche tali deduzioni, segnalando che, come ammesso dalla stessa ricorrente, la decisione resa all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo ha un'efficacia meramente endoconcorsuale, dal che deriva la totale mancanza di rilievo giuridico dell'esito del giudizio di opposizione sul giudizio ordinario instaurato nei suoi confronti dalle Amministrazioni Pubbliche. |