Le misure urgenti in materia di giustizia, tra CSM ed obiettivi di PNRR

08 Ottobre 2025

Il Focus approfondisce le misure in materia di giustizia introdotte dal d.l. n. 117/2025, convertito, con modificazioni, in legge, dalla l. n. 148/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 233, del 7 ottobre 2025. 

I. Nell'intento di agevolare “il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza, entro il termine del 30 giugno 2026” (come si legge nel “Preambolo” del d.l. n. 117/2025), su impulso del CSM in forza di delibera di plenum in data 17 luglio 2025 (“Interventi strutturali ed attività di supporto agli uffici giudiziari per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR”), il Governo ha approvato il d.l. n. 117/2025 recante “Misure urgenti in materia di giustizia” (Nelle more della pubblicazione, il d.l. n. 117/2025 è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n. 148/2025 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 233 del 7 ottobre 2025), Il d.l. detta talune misure emergenziali in tema di giustizia civile, nell'intento di scongiurare il rischio di non conseguire, alla data del 30 giugno 2026, gli obiettivi previsti dal PNRR, ponendo così a rischio i finanziamenti eurocentrici. Dato che la riduzione del 40% del c.d. disposition time ottenuto come somma dei tre gradi di giudizio, che era stata concordata con l'Europa, ancora non è stata conseguita.

Con questo obiettivo ed in quest'ottica sono state dettate talune misure di natura organizzativa, pure incidenti su disposizioni di rito processuale.

Con la richiamata delibera di plenum in data 17 luglio 2025 (“Interventi strutturali ed attività di supporto agli uffici giudiziari per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR”), il CSM ha indicato taluni interventi deflattivi del contenzioso, in grado di contribuire in modo decisivo al raggiungimento degli obiettivi europei e dotati di sicuro impatto sui tempi di definizione, posto che due dei tre obiettivi fissati dal Piano, riduzione dell'arretrato civile e del D.T. (c.d. disposition time) penale, sono stati raggiunti; non ancora, invece, quello relativo al D.T. civile (che dovrebbe essere ridotto di un ulteriore 19%).

Il CSM ha indicato, quindi, non solo “interventi di natura provvisoria ed emergenziale”,  poi trasfusi nel d.l. approvato dal Governo, ma pure taluni interventi “di natura strutturale”, tra i quali spicca la stabilizzazione di almeno 6000 AUPP (organi ausiliari del giudice ex art. 58-bis c.p.c.), che, nel corso di questo triennio, collaborando con i magistrati, come la delibera riconosce espressamente, hanno fornito “buona prova di sé”; un'esperienza virtuosa per la cui prosecuzione, richiederebbe “una politica di stabilizzazione”, onde evitare il loro transito presso altre amministrazioni pubbliche, come di fatto si è constatato.

II. Attuando i suggerimenti dell'organo di autogoverno della magistratura, nell'intento di reperire risorse giudiziarie da destinare allo smaltimento dell'arretrato e rispettare il termine di ragionevole durata processuale attesa (c.d. disposition time), il d.l. n. 117/2025 ha previsto un intervento ad ampio spettro.


In particolare, con previsione, fino alla data del 30 giugno 2026, dell'applicazione dei magistrati del massimario alla sezione della Corte (di cassazione) per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali (art. 1); l'applicazione a distanza dei magistrati ordinari fino ad un contingente massimo di 500 unità, destinati presso gli uffici di primo grado individuati per la gravità dello scostamento rispetto a raggiungimento degli obiettivi di riduzione della durata attesa dei processi civili (art. 3, d.l. cit.: su cui infra), magistrati applicati che, per questo loro impegno, beneficeranno di facilitazioni economiche e di carriera.

Dando immediata attuazione ai termini del d.l. n. 117/2025, con delibera in data 3 settembre u.s., il CSM ha individuato gli uffici giudiziari di primo grado destinatari delle applicazioni a distanza. In particolare, indicando 48 tribunali, che presentano criticità nel rispetto del disposition time: Agrigento, Avellino, Avezzano, Bari, Belluno, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Cassino, Catanzaro, Civitavecchia, Enna, Firenze, Foggia, Forlì, Gela, Genova, Isernia, Lagonegro, Lamezia Terme, Lanusei, L'Aquila, Latina, Lecce, Locri, Massa, Matera, Napoli, Nola, Nuoro, Oristano, Paola, Perugia, Pisa, Potenza, Salerno, Sciacca, Siracusa, Teramo, Termini Imerese, Trento, Trieste, Urbino, Vallo della Lucania, Velletri, Venezia.

I magistrati applicati in questi uffici possono definire da remoto i procedimenti loro assegnati valendosi delle tipologie di udienze ammesse dal processo civile telematico; mediante fissazione di udienze da remoto (art. 127-bis c.p.c.), ovvero con udienze che sono sostituite dal deposito delle note scritte (art 127-ter c.p.c.). L'obiettivo dell'applicazione consiste nell'esaurire almeno 50 controversie per ciascuno applicato entro la data del 30 giugno 2026 (art. 3, comma 7, d.l. cit.).

E' pure previsto che “il magistrato applicato a distanza partecipa alle camera di consiglio mediante i medesimi collegamenti audiovisivi previsti dal primo periodo” (art. 3, comma 7, ultimo periodo).

La richiamata delibera di CSM precisa che “il magistrato applicato a distanza rimane in servizio presso l'ufficio di appartenenza, nel quale, peraltro, dovrà continuare ad assicurare un'adeguata produttività, comunque non inferiore a quella media della sezione alla quale è assegnato.”.

Il d.l. n. 117/2025 conferisce ai capi degli uffici giudiziari poteri straordinari onde raggiungere gli obiettivi del PNRR (art. 4).

Sempre il d.l. cit. dispone che i magistrati in tirocinio (MOT) dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con d.m. 9 ottobre 2023 e nominati con d.m. 24 ottobre 2023 svolgano una sessione della durata di otto mesi presso le corti d'appello consistente nella partecipazione all'attività giurisdizionale nella materia civile, compresa la partecipazione alle camere di consiglio e poi un ulteriore periodo di tre mesi presso i tribunali ove svolgere del pari attività giurisdizionale, “in maniera che sia garantita al magistrato ordinari in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori” (art. 5).

Il decreto legge, oltre alle deroghe al regime ordinario dettato dagli artt. 127-bis e 127-ter c.p.c., semplifica la procedura e gli adempimenti procedurali previsti dall'art. 445-bis c.p.c. (“accertamento tecnico preventivo obbligatorio” in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità) (art. 7).

Ancora, il d.l. differisce di un anno l'entrata in vigore delle nuove competenze civili del giudice di pace (in materia di contenzioso condominiale) come previste dall'art. 32 d.lgs. n. 116/2017, alla data del 31 ottobre 2026, come pure, l'entrata in vigore del nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per la famiglie (di cui agli artt. 30 e segg. d.lgs. n. 149/2022) che viene ulteriormente differita alla data del 17 ottobre 2026 (art. 6 d.l. cit. che modifica il termine fissato dall'art. 49 d.lgs. n. 149/2022, termine decorrente dalla pubblicazione di quest'ultimo d.lgs. sulla Gazzetta Ufficiale).

La delibera CSM di VII° Commissione in data 15 settembre u.s. elenca gli affari devoluti ai magistrati applicati da remoto e da definire con sentenza. In particolare, sono ricompresi (in quanto rientranti nella mission del PNRR) gli “affari civili contenziosi (escluse le separazioni e i divorzi consensuali e gli oggetti in materia di famiglia riconducibili alla volontaria giurisdizione e sono pure esclusi i ruoli degli affari di volontaria giurisdizione, i procedimenti speciali sommari e le procedure esecutive concorsuali, con l'eccezione dei ricorsi per liquidazione giudiziale che sostituiscono la materia del fallimento, da considerarsi ad esaurimento), come pure le controversie agrarie e le controversie in materia di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria inclusi gli speciali e gli ATP.

III. Come emerge da una prima lettura del d.l. in materia di giustizia civile, il cantiere delle riforme, innescato dall'approvazione del PNRR nella prospettiva di conseguire i finanziamenti europei, ha comportato l'approvazione di ulteriori disposizioni normative processuali/ordinamentali, che si aggiungono alle molteplici già entrate in vigore.

Criticamente, si è notato che le proposte deliberate dal CSM (con la delibera del 17 luglio u.s.) e poi confluite nel d.l. governativo lederebbero il principio costituzionale del giudice naturale (art. 25 Cost.), vulnerando le regole di competenza del codice di procedura civile e dell'ordinamento giudiziario (CAPPONI, Il CSM dinanzi all'emergenza nella giustizia civile, in Judicium, 23 luglio 2025), avrebbero l'obiettivo di “raggiungere un anomalo picco di produttività finalizzato soltanto all'accesso ai finanziamenti”, senza risolvere alla radice i problemi che affliggono la giustizia civile, che verserebbe in uno “stato di irreversibile crisi”.

Come Gollum, alla perenne ricerca dell'anello smarrito, anche il Governo cerca di non perdere i promessi finanziamenti europei, perseguendo il D.T. non ancora raggiunto; dettando derogatorie innovative regole ordinamentali che trovano contingente giustificazione, per uno lasso temporale limitato e transeunte (fino alla data del 30 giugno 2026), onde conseguire, appunto, i finanziamenti promessi, con previsione, ad es., dell'applicazione di magistrati da remoto rispetto alla tradizionale previsione dell'applicazione in presenza (v. art. 110 r.d. n. 12/1941: applicazione ammessa “quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti”).

D'altro canto, il quadro complessivo della giustizia civile non pare essere così fosco, come taluno lo dipinge.

Come emerge dai dati statistici messi a disposizione dal Ministero della Giustizia ed allegati alla delibera del CSM in data 3 settembre u.s., a parte talune limitate e non lodevoli eccezioni (oggetto di applicazione a distanza di magistrati di primo grado per comprimere il D.T.), la maggior parte degli Uffici giudiziari ha ridotto significativamente e drasticamente la durata del processo (del 20%); mentre taluni Uffici virtuosi in questi anni hanno addirittura dimezzato questo valore, rispetto al disposition time iniziale (essendo stato indicato quale parametro di riferimento la data del 31 dicembre 2019: c.d. baseline).

Per destinare magistrati in applicazione da remoto alla definizione delle cause già istruite, la delibera ha fissato un disposition time limite degli uffici di 461 giorni (poco più di un anno).

Processo civile telematico, udienze cartolarizzate, assistenza al magistrato da parte del contingente UPP, nuovi riti semplificati maggiormente performanti, principio di sinteticità degli atti, fascicolo telematico; queste sono le novità in materia, che hanno positivamente mutato il volto e la durata del processo civile.

Le congenite lentezze, i ritmi cadenzati, oltrechè il peso (non solo materiale) del fascicolo cartaceo, costituiscono retaggio del passato, quantomeno negli uffici di primo grado. La ragionevole durata del processo (primario valore costituzionale), grazie ad innovazioni ordinamentali del recente passato, ne ha risentito positivamente, in termini di sensibile riduzione temporale, come i dati statistici ministeriali fotografano.

Non va passato sotto silenzio il positivo percorso compiuto in questi anni di riforme.

Per quanto, in meno di un anno (fino al 30 giugno 2026), pare difficile riuscire a comprimere  di un ulteriore 19 %, il D.T. dei tre gradi di giudizio, come si auspica con le misure che il Governo ha messo in campo (pure, CASTELLI, Audizione informale alla Camera dei Deputati durante l'iter di conversione, in Giust. Insieme, 18 settembre 2025, ritiene che le misure dettate dal d.l. in discorso “non consentiranno di raggiungere l'obiettivo PNRR della riduzione del d.t."), tanto più che, a termini di bando di reclutamento scaduti, solo meno della metà dei 500 posti disponibili per applicazioni da remoto è stata richiesta dalla magistratura. In sede di conversione in legge è stato riaperto il bando per i posti residui rimasti non optati. Evidentemente, gli incentivi messi in campo dal Governo (con previsione di un'indennità di disponibilità pari al triplo di quella mensile come prevista dall'art. 2 l. n. 133/1998, dichiarata non cumulabile con altre; come pure, un punteggio aggiuntivo pari allo 0,16, “ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello presso il quale presta servizio” il magistrato applicato) non sono stati ritenuti sufficientemente attrattivi. Resta l'auspicio che, in sede di conversione in legge, il Parlamento possa rivedere talune delle misure approvate dal Governo, ad es., mediante previsione di stabilizzazione del contingente UPP che positivamente ha influito sul lavoro giudiziario.

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