Valore probatorio delle risultanze del P.R.A. e legittimazione passiva della Regione e della concessionaria
Patrizia Nicolai
09 Ottobre 2025
Il lavoro affronta questioni attuali ricorrenti in tema di valore probatorio delle risultanze del Pubblico registro automobilistico anche ai fini delle notifiche dei verbali di violazioni amministrative connesse alla circolazione stradale.
Oggetto di disamina è la legittimazione processuale della Regione e della concessionaria e il relativo litisconsorzio, alla luce della novella relativa al giudizio tributario.
Valore probatorio delle risultanze del P.R.A.
Ai sensi dell'art. 17, co. 10, della L.n. 449/1997, è stata attribuita dallo Stato alle Regioni l'accertamento, la riscossione, il recupero, i rimborsi e il contenzioso amministrativo in materia di tassa automobilistica.
La Regione, pertanto, ingiunge il pagamento della tassa automobilistica a coloro che, secondo le risultanze al Pubblico Registro Automobilistico, (“PRA”), risultano proprietari di un veicolo (artt. 38 e seguenti della l.r. n. 10/2003 e art. 5 del D.L. 953/1982 convertito in L. n. 53/1983).
Il PRA è un registro pubblico istituito con R.D.L. n. 436 del 15 marzo 1927 e affidato in gestione all'Automobile Club d'Italia; presso i suoi uffici devono essere registrati,in particolare i contratti di compravendita di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi con portata superiore a 3,5 tonnellate, i diritti di garanzia inerenti ai veicoli registrati (ipoteche).
Ai sensi dell'art. 815 C.C. i beni iscritti nei pubblici registri sono soggetti a specifiche disposizioni normative e l'art. 2684 C.C. prevede per i veicoli il sistema della trascrizione al PRA: 1.degli atti di vendita e comunque di tutti i negozi giuridici e i provvedimenti che a qualunque titolo producono effetti sulla proprietà di un veicolo; 2. dei contratti che riguardano i diritti di usufrutto di un veicolo; 3. delle domande giudiziali relative agli atti soggetti a trascrizione o che abbiano il fine di impugnare la validità della trascrizione; 4. Dei pignoramento e sequestro conservativo del veicolo e demolizione.
L'iscrizione nel pubblico registro automobilistico (p.r.a.) del trasferimento di proprietà di un'autovettura non solo è volta a dirimere i conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore, ma costituisce prova presuntiva in ordine all'individuazione del soggetto obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale quale proprietario del veicolo.
I dati del Pubblico Registro Automobilistico hanno natura presuntiva e possano essere superati con ogni mezzo di prova, inclusa la testimonianza (Cass. 7771/2016; Cass. 8415/2016).
La trascrizione dell'atto di vendita del veicolo nel P.R.A. costituisce una forma di pubblicità notizia finalizzata a regolare conflitti fra aventi causa di un unico autore concernenti lo stesso mezzo di trasporto e, pertanto, la mancanza di tale annotazione determina una mera presunzione del fatto che la vettura sia rimasta nella disponibilità dell'alienante, presunzione recessiva rispetto alla prova fondata sul certificato di proprietà che, ancorché non trascritto, dimostra l'avvenuto trasferimento del bene in capo all'acquirente.
La prova presuntiva in ordine al proprietario dell'autovettura obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale può essere vinta da prova contraria, ma non dal mero generico riferimento al rapporto dei Carabinieri, senza la specificazione della documentazione da essi presa in visione al fine di rilevare un diverso proprietario del veicolo (Cass. 11/03/2016 n. 4755).
Il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso del venditore ed acquirente validamente manifestato (art. 1376 c.c.). L'eventuale forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al PRA, la quale non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere vari contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore anche ai fini dell'imputabilità fiscale del bollo di circolazione e di altri adempimenti quali la revisione del veicolo (Cass. 6 marzo 2020, n. 6385).
Nel caso di vendita di autoveicolo non seguita da annotazione nel pubblico registro automobilistico, l'intestatario non è esonerato dal pagamento in via solidale del tributo, anche se il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è, da un punto di vista sostanziale, colui che, a prescindere dalle risultanze di detto registro, abbia la disponibilità reale ed effettiva del veicolo in base a documenti di data certa e verso il quale il primo, ove provveda al pagamento della tassa, ha diritto di rivalsa.
In tal caso entrambi sono responsabili dell'imposta in via solidale, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'effettivo proprietario o la possibilità di disvelare il suo nominativo, poiché il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è, dal punto di vista sostanziale, colui che, a prescindere dalle risultanze di tale registro, abbia la disponibilità reale ed effettiva del veicolo (Cass. 02/08/2023 n. 23516.
Quindi ai fini della individuazione dell'effettivo proprietario del veicolo i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale (Cass. 20/04/2016, n. 7771;Cass. 11/04/2016, n. 8415).
Il fatto che l'originario acquirente non abbia provveduto alla trascrizione al PRA del trapasso di proprietà è irrilevante in quanto la trascrizione al PRA non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma solo un mezzo di pubblicità che può essere vinto da una prova contraria (cfr. Apicella Ennio Antonio, Perdita di possesso di autoveicolo e pagamento della tassa automobilistica, in Giustizia civile, 1994, fasc. 10 (ottobre), pt. 1, pagg. 2660- 2669).
Nel caso, quindi, di vendita di autoveicolo non seguita da annotazione nel pubblico registro automobilistico, l'intestatario non è esonerato dal pagamento in via solidale del tributo, anche se il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è, da un punto di vista sostanziale, colui che, a prescindere dalle risultanze di detto registro, abbia la disponibilità reale ed effettiva del veicolo in base a documenti di data certa e verso il quale il primo, ove provveda al pagamento della tassa, ha diritto di rivalsa (Cass. 10/04/2018 n. 8737).
Ai fini della prova documentale è sufficiente, per di individuare il soggetto tenuto al pagamento del bollo, che gli uffici regionali acquisiscano l' atto di compravendita, la cui efficacia probatoria può essere superata soltanto a seguito di presentazione di querela di falso.
L' esenzione dal pagamento della tassa automobilistica può avvenire solo a seguito di trascrizione al PRA dell'acquisizione del veicolo da parte di altro acquirente.
La richiesta al P.R.A. degli adempimenti previsti dall'art. 94 del d.lgs. n. 285 del 1992, in caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, costituisce un obbligo a carico esclusivo dell'acquirente, la cui inosservanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per cui nessun inadempimento è configurabile a carico del venditore che non provveda a tale richiesta.
L'obbligo di comunicazione, nel termine di legge, presso l'uffici del pubblico registro automobilistico (P.R.A.), della definitiva esportazione all'estero del veicolo da parte dell'intestatario o, comunque, da parte di chi ne abbia la disponibilità anche senza risultarne intestatario, previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice della strada (la cui violazione è sanzionata dal successivo comma 5), sussiste anche nel caso in cui l'interessato non abbia provveduto in precedenza a richiedere al P.R.A. il rilascio del certificato di proprietà dell'autoveicolo, incorrendo, così nella violazione disciplinata dall'art. 93 commi 5 e 9, del Codice della strada. Infatti, la finalità dell'obbligo previsto dal citato art. 103 è quella di consentire la radiazione del veicolo mediante la restituzione non solo del certificato di proprietà, ma anche della carta di circolazione e delle targhe, rilasciate a seguito dell'immatricolazione del veicolo presso il dipartimento dei trasporti terrestri.
Invece, nel caso di vendita di autoveicolo non seguita da annotazione nel pubblico registro automobilistico, l'intestatario non è esonerato dal pagamento in via solidale del tributo, anche se il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è, da un punto di vista sostanziale, colui che, a prescindere dalle risultanze di detto registro, abbia la disponibilità reale ed effettiva del veicolo in base a documenti di data certa e verso il quale il primo, ove provveda al pagamento della tassa, ha diritto di rivalsa (Cass. del 10/04/2018 n. 8737 ).
Ai fini dell'opponibilità, nei confronti del fallimento del venditore, dell'acquisto di un bene mobile iscritto nel pubblico registro automobilistico, non è sufficiente che la trascrizione della vendita sia stata richiesta prima della dichiarazione di fallimento, essendo invece necessario che l'atto di vendita sia stato trascritto nel pubblico registro prima della data di dichiarazione del fallimento, trovando applicazione il principio fissato dall'art. 45 della legge fallimentare (Cass. 15/11/2018 n. 29459)
Valore delle risultanze del P.R.A. ai fini delle notifiche di verbali di violazioni amministrative
la trascrizione dell'atto di vendita del veicolo nel P.R.A. costituisce una forma di pubblicità notizia finalizzata a regolare conflitti fra aventi causa di un unico autore concernenti lo stesso mezzo di trasporto e, pertanto, la mancanza di tale annotazione determina una mera presunzione del fatto che la vettura sia rimasta nella disponibilità dell'alienante, presunzione recessiva rispetto alla prova fondata sul certificato di proprietà che, ancorché non trascritto, dimostra l'avvenuto trasferimento del bene in capo all'acquirente (Cass. 02/08/2018,20436).
Le risultanze del P.R.A. hanno valenza anche ai fini della individuazione del domicilio del trasgressore per violazione di norme del codice della strada, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata.
Il termine per la notifica dell'infrazione stradale, in Italia, è di 90 giorni dalla data di accertamento della violazione. Questo termine si applica quando la contestazione immediata non è possibile, ad esempio, in caso di rilevazioni effettuate tramite autovelox o se il trasgressore non è stato fermato sul posto.
Se il trasgressore risiede all'estero, il termine per la notifica è di 360 giorni.
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 201 del codice della strada (Corte cost. n. 198 del 1996), nella parte in cui, in caso di identificazione del trasgressore successiva alla violazione, stabiliva che il termine di (allora) centocinquanta giorni per la notificazione della contestazione decorresse dalla data dell'avvenuta identificazione, anziché da quella in cui risultava dai pubblici registri l'intestazione del veicolo o le altre qualifiche del soggetto responsabile, o comunque dalla data in cui la P.A. era posta in grado di provvedere all'identificazione, il termine per la notificazione degli estremi della violazione può decorrere da un momento successivo all'accertamento nei soli casi in cui l'identificazione del trasgressore sia possibile esclusivamente dopo l'espletamento delle formalità di iscrizione o di annotazione del trasferimento di proprietà del veicolo nei pubblici registri automobilistici, per gli effetti di cui all'art. 386 del regolamento di esecuzione del codice della strada.
Pertanto, nel caso in cui la prima notificazione della contestazione non sia andata a buon fine per "indirizzo insufficiente" grava sull'Amministrazione l'onere di provare che l'identificazione del trasgressore sia stata possibile solo dopo l'espletamento delle ricerche anagrafiche a causa dell'omessa o tardiva comunicazione al P.R.A. del trasferimento di residenza da parte del trasgressore.
Quindi il dies a quo del termine per la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, decorre dalla data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile, a nulla rilevando che l'interessato non abbia provveduto a far annotare la variazione anche nel Pubblico Registro Automobilistico. Ne consegue che deve ritenersi intempestiva la notifica del predetto verbale quando siano trascorsi più di 90 giorni dalla annotazione all'anagrafe del cambio di residenza del trasgressore (corredata dell'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza), ma meno di 90 dalla relativa annotazione nel P.R.A.
Tale termine, fissato dall'art. 201 cod. strada, può essere superato nel caso previsto dall'ultima parte del citato articolo cioè se non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita, per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell'Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile; in tale ipotesi residuale, invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore, il termine per la notifica decorre, infatti, dal momento - da valutare in base a criteri oggettivi, senza che possano assumere rilievo vicende di carattere meramente soggettivo - in cui l'Amministrazione è posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza (Cass. 26/11/2021 n. 36969 ).
Il termine per la notifica decorre, infatti, dal momento - da valutare in base a criteri oggettivi, senza che possano assumere rilievo vicende di carattere meramente soggettivo - in cui l'Amministrazione è posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza.
Sia nell'ipotesi in cui il verbale di accertamento non contenga l'indicazione della data di identificazione e dei motivi dell'eventuale ritardo con il quale la P.A. abbia ad essa proceduto, sia nel caso in cui tali dati risultino, invece, dal verbale, il giudice di merito è, comunque, tenuto a valutare la congruità del tempo impiegato per l'identificazione, ovvero ad essa oggettivamente necessario, proprio perché, per effetto del ricordato intervento manipolativo della Corte costituzionale, la norma di cui all'art. 201 va oggi interpretata nel senso che la decorrenza del termine per la notificazione va valutata avuto riferimento a criteri oggettivi, senza che possano assumere rilievo vicende di carattere soggettivo, quale il carico di lavoro gravante sull'amministrazione.
È validamente effettuata, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della l. n. 27 del 1978, la notifica dell'avviso di accertamento alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma dell'articolo 5 della l. n. 50 del 1971 e dell'articolo 146 del codice della navigazione o dalla patente di guida, anche ove tale indirizzo non coincida con quello della sede sociale della società destinataria dell'atto impositivo, atteso che la norma speciale deroga all'art. 145 c.p.c. (Cass. 13/01/2017 n. 739).
In ogni caso il mancato reperimento del destinatario nel luogo di residenza risultante dal Pubblico Registro Automobilistico ne impone, ai fini del completamento del procedimento notificatorio, la ricerca, cui deve seguire, ove all'esito di essa rimangono sconosciuti la nuova residenza, il domicilio o la dimora, l'esecuzione della notificazione con le formalità previste per il caso di irreperibilità del destinatario medesimo, senza che possa ritenersi sufficiente l'attestazione della mancata consegna dell'atto per avvenuto trasferimento del destinatario dalla residenza risultante dal suddetto registro, atteso che tale residenza non assume valore di domicilio legale per la notifica delle contravvenzioni ascrivibili al proprietario dell'autoveicolo fino a che questi non abbia ottemperato all'onere di comunicazione del trasferimento medesimo, imposto dall'art. 59 del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393.
L'art. 7, comma 2, della legge 28 febbraio 2009, ha esteso la soggettività passiva tributaria anche agli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, mentre, in precedenza, l'art. 5, comma trentaduesimo, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, prevedeva che fossero tenuti al pagamento del tributo tutti coloro i quali risultassero, dal pubblico registro automobilistico, proprietari del veicolo, sicché, in caso di veicolo concesso in locazione finanziaria, soggetto passivo era il concedente e non l'utilizzatore.
Legittimazione passiva della Regione e della concessionaria
La riforma del contenzioso tributario prevede che «Nel caso di litisconsorzio, i vizi di notificazione che sono stati eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti» (Art. 2 c.4 D.Lgs. n. 519/23, con inserimento del comma 6 dell'art. 14 D.lgs. 546/92).
Generalmente le Regioni si avvalgono di un concessionario (es: Agenzia Entrate Riscossione) ai fini del recupero delle somme ancora dovute, con conseguente litisconsorzio necessario ove si controverta sulla debenza dell'imposta e delle questioni inerenti alla notifica dell'atto impositivo.
La Regione è, quindi, responsabile esclusivamente della correttezza degli addebiti contenuti nel ruolo e della tempestiva notifica dell'avviso di accertamento, mentre è carente di legittimazione passiva. in merito alle censure relative alla notifica dell'atto impositivo ed alla relativa prescrizione o decadenza maturate.
Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, dal 4.1.2024.
Sovente nei giudizi tributari viene eccepita l'omessa notifica nei confronti, in particolare di società; al riguardo la S.C. ha rilevato che è validamente effettuata, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della l. n. 27 del 1978, la notifica dell'avviso di accertamento alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma dell'articolo 5 della l. n. 50 del 1971 e dell'art. 146 c.n. o dalla patente di guida, anche ove tale indirizzo non coincida con quello della sede sociale della società destinataria dell'atto impositivo, atteso che la norma speciale deroga all'art. 145 c.p.c. (Cass. 17/11/2022 n. 33857).
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