Settembre 2025: compenso del curatore, liquidazione giudiziale, fallimento del fideiussore
La Redazione
08 Ottobre 2025
Questo mese si segnalano le pronunce della Corte di cassazione in tema, tra l'altro, di ricorso contro il decreto che liquida il compenso del curatore, sequestro conservativo finalizzato alla confisca in pendenza di una procedura di composizione negoziata della crisi, differenze tra bancarotta documentale semplice e bancarotta fraudolenta documentale, criteri di calcolo del compenso del curatore, reclamo contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale, calcolo del compenso del professionista che assiste la curatela fallimentare, fallimento del fideiussore, rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e impugnabilità per cassazione della pronuncia di accoglimento in appello, valutazione incidentale del credito del creditore ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Interesse ad agire del creditore nel ricorso contro il decreto che liquida il compenso del curatore
Cass. civ., sez. I, 2 settembre 2025, n. 24366
L'interesse ad agire in giudizio per impugnare il decreto di liquidazione del compenso del curatore fallimentare deve essere attuale e non meramente potenziale e non può fondarsi su mere ipotesi o possibilità future. La mera (e indimostrata) possibilità che una diversa liquidazione del compenso del curatore liberi risorse sufficienti a permettere un qualche riparto ai creditori privilegiati di cui all'art. 2751-bis, n. 2, c.c. non basta a sorreggere l'interesse del ricorrente ad impugnare il decreto.
L'accesso alla composizione negoziata della crisi non giustifica il sequestro conservativo finalizzato alla confisca
Cass. pen., sez. III, 2 settembre 2025 (ud. 9 luglio 2025), n. 30109
La pendenza di una procedura di composizione negoziata della crisi, con concessione di misure di protezione da parte del tribunale, non è elemento che giustifica la sussistenza del periculum in mora – inteso come necessità di preservare il profitto del reato per evitare il rischio che i beni non possano più trovarsi al termine del processo – in relazione al provvedimento di sequestro conservativo finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, c.p.p.
Criteri di calcolo del compenso del curatore: l'attivo realizzato
Cass. civ. sez. I, 5 settembre 2025, n. 24587
Ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex articolo 39 della legge fallimentare, non può ricomprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal Dm n. 30 del 2012, il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell'esecuzione svolgendo un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita.
L'elemento soggettivo nella bancarotta fraudolenta documentale e nella bancarotta semplice
Cass. pen., sez. V, 9 settembre 2025 (ud. 5 settembre 2025), n. 30469
L'amministratore della società fallita che, anche solo per negligenza, abbia omesso, sotto il profilo formale, di tenere o abbia tenuto in modo irregolare o incompleto le scritture contabili obbligatorie per legge ma che, sotto il profilo sostanziale, abbia lasciato comunque traccia di tutte le sue operazioni gestorie, traibile da documenti contabili pur non regolarmente tenuti, in modo tale che a posteriori sia possibile ricostruire sia il patrimonio sia il movimento degli affari, non risponde del reato di bancarotta fraudolenta, ma di quello meno grave di bancarotta semplice. Per contro, l'amministratore di società che non solo non tenga o tenga irregolarmente i libri contabili, ma che non dia evidenza documentale delle operazioni gestorie compiute o conservi, comunque, documentazione contabile inidonea a ricostruire il patrimonio ed i movimenti contabili dell'impresa, risponde, ricorrendo l'elemento soggettivo del dolo generico, del delitto di bancarotta fraudolenta documentale (nel caso di specie, l'omessa esibizione del registro degli inventari e l'omessa esibizione del registro dei cespiti (o beni strumentali) ammortizzabili viene ritenuta idonea ad integrare il reato di bancarotta fraudolenta documentale esclusivamente nella forma c.d. a dolo specifico; mentre la ostensione, alla curatela del fallimento, del registro degli inventari sprovvisto della descrizione analitica delle singole attività e passività, viene ritenuta astrattamente compatibile con il reato di bancarotta fraudolenta documentale nella forma c.d. a dolo generico).
Reclamo contro la sentenza che apre la l.g. e responsabilità del legale rappresentante per aver conferito la procura: attenzione al giudicato interno
Cass. civ., sez. I, 16 settembre 2025, n. 25402
In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto, da parte della corte d'appello, del reclamo avverso la pronuncia con cui è disposta l'apertura della liquidazione giudiziale, l'affermazione del presupposto della responsabilità del legale rappresentante di cui all'art. 51, comma 15, c.c.i.i. non discende dall'avere la società o l'ente dato causa a un giudizio infondato, bensì, secondo la formulazione della norma – applicabile alla fattispecie ratione temporis e precedente la novella del d.lgs. n. 136/2024 – dall'avere egli agito senza la normale prudenza (colpa grave) ovvero con mala fede, conferendo la procura per l'impugnazione; la conseguente condanna in solido al pagamento delle spese del giudizio e al raddoppio del contributo unificato (ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002), può essere censurata, mediante il ricorso per cassazione, unicamente dalla parte da essa incisa, così che, in assenza della relativa autonoma impugnazione, individualmente o anche congiuntamente alla società proposta, si forma il giudicato interno in relazione a tale capo della decisione; ne deriva che il relativo ricorso per cassazione proposto su tale capo della sentenza dalla sola società è inammissibile. (Principio di diritto)
Il calcolo del compenso del professionista che assiste la curatela fallimentare
Cass. civ., sez. I, 16 settembre 2025, n. 25285
Il commercialista che, su incarico del curatore fallimentare, ha assistito e rappresentato la procedura nel richiedere l'inefficacia e/o l'estinzione del sequestro conservativo emesso da una CTP svolge una vera e propria prestazione d'opera professionale ed ha quindi diritto a un compenso da determinare non a vacazione, ma secondo i criteri previsti dal D.M. n. 140/2012.
Fallimento del fideiussore e insinuazione allo stato passivo del credito garantito
Cass. civ., sez. I, 16 settembre 2025, n. 25268
Il credito concorsuale vantato dall'istituto bancario garantito nei confronti del fallimento del fideiussore deve essere fatto valere con le forme ed il procedimento per l'accertamento dei crediti di cui agli artt. 52 e 93 e ss. l. fall. Diversa, e non assimilabile all'obbligazione fideiussoria, la fattispecie del fallimento del terzo datore di ipoteca, che preclude al creditore ipotecario l'insinuazione allo stato passivo e ne consente, a determinate condizioni, la sola partecipazione alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita del bene sottoposto a garanzia ipotecaria.
Rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e impugnabilità per cassazione della pronuncia di accoglimento in appello: un nuovo orientamento di legittimità
Cass. civ., sez. I, 17 settembre 2025, n. 25491
L'art. 50, comma 5, c.c.i.i. si pone in discontinuità con il precedente regime normativo di cui all'art. 22, quarto comma, l. fall., secondo la quale il provvedimento con cui la Corte d'appello accoglieva il reclamo avverso il decreto di rigetto della domanda di fallimento e rimetteva gli atti al Tribunale ex art. 22, quarto comma, l. fall. non aveva carattere decisorio, né definitivo, né era ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., neanche in relazione agli eventuali vizi in procedendo attinenti al procedimento di reclamo. L'attuale regime normativo prevede, invece, l'impugnabilità per Cassazione della decisione della Corte di Appello, per la quale è prevista la forma della sentenza anziché del decreto. Deve, pertanto, ritenersi superato il principio secondo cui «nessun giudicato sostanziale può formarsi» in relazione al provvedimento di accoglimento del reclamo ex art. 50 c.c.i.i., stante la produzione degli effetti propri della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale, con la sola eccezione dei provvedimenti ordinatori indicati dall'art. 49, comma 3, c.c.i.i.
Legittimazione del creditore ricorrente per l’apertura della liquidazione giudiziale e valutazione incidentale del credito
Cass. civ., sez. I, 29 settembre 2025, n. 26370
Ai fini della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, la legittimazione del creditore ricorrente può essere valutata in via incidentale dal giudice, non rilevando al riguardo che il credito azionato dal ricorrente sia stato definitivamente accertato in sede giudiziale né che sia portato da un titolo esecutivo, essendo invero sufficiente anche un credito contestato ovvero illiquido o sottoposto a termine non ancora scaduto, ovvero a condizione sospensiva non ancora verificatasi; di conseguenza, se il soggetto contro il quale l’istanza è proposta contesti l’an e/o il quantum del credito ad essa sottostante (e manchi un titolo giudiziale che, in via definitiva, ne abbia accertato l’esistenza tra il ricorrente e il resistente nonché la misura), il tribunale non può negare ex se la legittimazione attiva del ricorrente dovendo invece – con riguardo ai fatti costitutivi dedotti e dimostrati dal ricorrente nonché alle difese e ai fatti modificativi, impeditivi ed estintivi eventualmente articolati e provati dal resistente ovvero rilevati d’ufficio – esercitare il potere-dovere di accertarne, in via incidentale l’effettiva esistenza.
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Sommario
L'accesso alla composizione negoziata della crisi non giustifica il sequestro conservativo finalizzato alla confisca
Criteri di calcolo del compenso del curatore: l'attivo realizzato
L'elemento soggettivo nella bancarotta fraudolenta documentale e nella bancarotta semplice
Reclamo contro la sentenza che apre la l.g. e responsabilità del legale rappresentante per aver conferito la procura: attenzione al giudicato interno
Rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e impugnabilità per cassazione della pronuncia di accoglimento in appello: un nuovo orientamento di legittimità
Legittimazione del creditore ricorrente per l’apertura della liquidazione giudiziale e valutazione incidentale del credito