Modifiche al Testo Unico Ambientale
La legge n. 147/2025 interviene sull'articolo 212 (Albo Gestori Ambientali), introducendo il comma 19-ter. La nuova disposizione prevede la sospensione dall'Albo per un periodo compreso tra quindici giorni e due mesi nei confronti di chi trasporta rifiuti senza la prescritta iscrizione.
In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 ottobre 1981, n. 689, o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del Codice penale, si applica inoltre la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.
Tra le novità più rilevanti vi è quella riguardante l'art. 255 del Testo Unico Ambientale, ora rubricato «Abbandono di rifiuti non pericolosi».
La disposizione, che torna a disciplinare una fattispecie contravvenzionale, sanziona chiunque abbandoni o depositi rifiuti, ovvero li immetta nelle acque superficiali o sotterranee, con un'ammenda compresa fra millecinquecento e diciotto mila e non più fra mille e diecimila. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi.
Nei confronti di chi abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori presenti lungo le strade, il nuovo comma 1.2 prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 e 3.000 euro. Qualora la violazione sia commessa mediante l'uso di veicoli a motore, si applica inoltre la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese, ai sensi dell'articolo 214 del Codice della Strada.
Il comma 1-bis, invece, prevede che fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (ovvero il divieto di deposizione di rifiuti sulla strada e sulle sue pertinenze e il divieto di insudiciare o imbrattare la strada), quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis ( rifiuti di prodotti da fumo) e 232-ter ( divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro. Rientrano in tale previsione comportamenti come l'abbandono di mozziconi di sigaretta, cartacce, gomme da masticare e, più in generale, di rifiuti urbani di piccole dimensioni.
Vengono, inoltre, sanzionate a titolo di illecito amministrativo la fattispecie di abbandono o deposito di rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade (introdotta al Senato).
Il nuovo comma 1-ter prevede inoltre che l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1.2 e 1-bis possa avvenire anche senza contestazione immediata, tramite l'utilizzo di immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti all'interno o all'esterno dei centri abitati.
Particolare attenzione merita la nuova fattispecie delittuosa introdotta dall'art. 255-bis del d.lgs. n. 152/2006, rubricato «Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari». La norma prevede una specifica ipotesi di reato finalizzata a contrastare condotte che incidono negativamente sul decoro urbano e sulla salute pubblica.
In base alla disposizione, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque abbandoni o depositi rifiuti non pericolosi oppure li immette nelle acque superficiali o sotterranee, se il fatto comporta un rischio per la vita o per l'incolumità delle persone, oppure un pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
La pena è altresì applicabile se il fatto è commesso all'interno di siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240, nonché sulle relative strade di accesso e pertinenze.
Per i titolari di impresa è previsto un inasprimento sanzionatorio: la reclusione varia da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi. Infine, qualora l'abbandono o il deposito siano realizzati mediante l'impiego di veicoli a motore, al conducente si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, da un minimo di due a un massimo di sei mesi.
Il successivo art. 255-ter introduce il reato di «Abbandono di rifiuti pericolosi», prevedendo un ulteriore irrigidimento della disciplina in materia ambientale.
Nella specie, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni nei confronti di chi abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee. La sanzione è aggravata, con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, nei casi in cui la condotta determini un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, oppure arrechi un pregiudizio all'ambiente, compromettendo acqua, aria, suolo, sottosuolo, ecosistemi, biodiversità, flora o fauna. L'aumento di pena opera anche quando l'abbandono avviene all'interno di siti contaminati o potenzialmente contaminati, o nelle aree di accesso a tali siti.
La legge di conversione prevede, altresì, un'ulteriore ipotesi delittuosa concernente i titolari di imprese e i responsabili di enti che pongano in essere condotte di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, ovvero ne determinino l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione del divieto stabilito dall'art. 192, commi 1 e 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Per tali condotte è stabilita la pena della reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. La cornice edittale risulta ulteriormente elevata – con previsione della reclusione da due a sei anni e sei mesi – allorché ricorra una delle circostanze aggravanti già individuate, ossia nei casi in cui la condotta determini un concreto pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, nonché per l'ambiente, gli ecosistemi o la biodiversità.
Anche la fattispecie relativa all'attività di gestione illecita di rifiuti non autorizzata, prevista e disciplinata dall'art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è stata oggetto di revisione normativa.
Il testo originario del presente provvedimento qualificava come delitti le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione od iscrizione, aventi ad oggetto sia i rifiuti non pericolosi che pericolosi. Tuttavia, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, le fattispecie aventi ad oggetto rifiuti non pericolosi integrano un reato contravvenzionale.
Il nuovo comma 1-bis prevede, invece, la pena della reclusione da uno a cinque anni qualora dal fatto derivi un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, nonché per il deterioramento o compromissione di acque, aria, suolo o sottosuolo, di ecosistemi, biodiversità, flora o fauna, oppure qualora il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240, o sulle strade di accesso a tali siti. Se ricorrono tali condizioni e i rifiuti sono pericolosi, la pena è elevata da due anni a sei anni e sei mesi.
Il comma 1 ter stabilisce la sospensione della patente di guida come sanzione accessoria qualora le violazioni di cui ai commi 1 e 1 bis siano commesse mediante veicoli a motore, mentre il comma 1-quater introduce, in caso di condanna o patteggiamento, la confisca del mezzo utilizzato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
Il comma 2 dell'art. 256 è stato abrogato, mentre il comma 3 è stato sostituito prevedendo la reclusione da uno a cinque anni per chi realizza o gestisce una discarica non autorizzata (c.d. discarica abusiva), in luogo della pena dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 2.600 a 26.000 euro. Se la discarica è destinata anche in parte a rifiuti pericolosi, la reclusione è elevata da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi.
Il nuovo comma 3 bis prevede la reclusione da due a sei anni quando il fatto comporti pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, o per compromissione/deterioramento di acque, aria, suolo o sottosuolo, ecosistemi, biodiversità, flora o fauna, o sia commesso in siti contaminati o sulle strade di accesso agli stessi. Se ricorrono tali circostanze e la discarica è destinata anche in parte a rifiuti pericolosi, la pena è elevata da due anni e sei mesi a sette anni. In caso di condanna o patteggiamento, è prevista la confisca dell'area della discarica abusiva, salvo appartenenza a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, chiunque, pur essendo titolare delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni previste dagli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non rispetti le prescrizioni in esse contenute o richiamate, oppure operi in assenza dei requisiti o delle condizioni necessarie per le iscrizioni o comunicazioni, è punito, se il fatto riguarda rifiuti non pericolosi e non ricorrono le condizioni indicate al comma 1-bis, lettere a), numeri 1) e 2), e b), con l'ammenda da 6.000 a 52.000 euro o con l'arresto fino a tre anni (nuovo comma 4).
Il comma 5 stabilisce, invece, che chiunque effettui attività di miscelazione di rifiuti non consentite, in violazione del divieto previsto dall'articolo 187, può essere punito con l'arresto da sei mesi a due anni oppure con un'ammenda compresa tra 2.600 e 26.000 euro.
L'art. 256-bis del Testo Unico Ambientale, dedicato alla «Combustione illecita di rifiuti», è stato modificato prevedendo che le pene stabilite al comma 1 si applichino anche a chi realizza le condotte di cui all'art. 255, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 152/2006 (abbandono di rifiuti non pericolosi), quando tali condotte sono finalizzate alla successiva combustione illecita degli stessi. Inoltre, se i reati previsti dagli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259 del medesimo decreto legislativo vengono commessi con lo scopo di procedere alla successiva combustione illecita dei rifiuti, le pene applicabili non possono essere inferiori a quelle previste dal comma 1.
Il nuovo comma 3-bis punisce con la reclusione da tre a sei anni la combustione di rifiuti non pericolosi in condizioni di pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, ovvero per il rischio di compromissione o deterioramento di acque, aria, suolo o sottosuolo, di ecosistemi, biodiversità, flora o fauna, o se il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240 del d.lgs. n. 152/2006, o sulle strade di accesso a tali siti e relative pertinenze. Se i rifiuti combusti sono pericolosi, la pena è elevata da tre anni e sei mesi a sette anni.
Il nuovo comma 3-ter prevede che, qualora dalla combustione derivi un incendio, le pene indicate al comma 3-bis siano aumentate fino alla metà.
Per quanto riguarda l'art. 258, relativo alla «Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari», la sanzione amministrativa prevista nel comma 2, che punisce chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, passa «da duemila a diecimila euro» a «da quattromila a ventimila euro».
In base al nuovo comma 2-bis, all'accertamento della violazione di cui al comma 2 fa seguito, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della violazione della patente di guida, oltre che la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212.
Alla fattispecie delittuosa prevista nel secondo periodo del comma 4, ossia il trasporto di rifiuti senza il formulario o senza i documenti sostitutivi previsti, ovvero con un formulario contenente dati incompleti o inesatti, non si applica più «la pena dell'articolo 483 del codice penale», bensì «la pena della reclusione da uno a tre anni».
Infine, il testo inserisce il comma 4-bis che stabilisce la confisca del mezzo usato, salvo terzi estranei.
L'art. 259 del Testo Unico Ambientale, oggi rubricato «Spedizione illegale di rifiuti» in luogo della precedente denominazione «Traffico illecito di rifiuti», stabilisce al comma 1 la pena della reclusione da uno a cinque anni per chiunque effettui una spedizione di rifiuti qualificata come “spedizione illegale” ai sensi dell'art. 2, punto 35, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, nonché dell'art. 3, punto 26, del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024. Qualora la spedizione riguardi rifiuti pericolosi, la pena è aumentata.
Un'ulteriore e significativa innovazione riguarda l'introduzione degli artt. 259-bis e 259-ter TUA.
In particolare, l'art. 259-bis prevede un'aggravante specifica per l'attività d'impresa, stabilendo l'aumento fino a un terzo delle pene previste dagli artt. 256, 256-bis e 259 qualora i fatti siano commessi nell'ambito di un'attività d'impresa o, comunque, di un'attività organizzata. A seguito delle modifiche intervenute al Senato, è venuta meno la previsione della responsabilità dei titolari di impresa anche per omessa vigilanza.
Il nuovo art. 259-ter, rubricato «Delitti colposi in materia di rifiuti», espressamente prevede che «se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi».