Modifica delle condizioni di divorzio: il ruolo dei fatti sopravvenuti e il rigetto delle nuove richieste

La Redazione
09 Ottobre 2025

È necessario che ci siano fatti nuovi per modificare le condizioni di divorzio: respinte le richieste della ricorrente per assenza di sopravvenienze rilevanti e confermata l’autosufficienza della figlia maggiorenne.

Il Tribunale è stato chiamato a decidere su una richiesta di revisione delle condizioni di divorzio già modificate in passato, con domande relative all’assegno divorzile, all’aumento del contributo per il mantenimento della figlia e alla diversa ripartizione delle spese straordinarie. Il giudizio si è basato sul principio che le condizioni di divorzio possono essere modificate solo in presenza di fatti nuovi e sopravvenuti rispetto alle precedenti decisioni ("rebus sic stantibus"). In particolare, la valutazione del giudice è stata limitata ai soli fatti sopravvenuti dopo le precedenti decisioni e non ai fatti già esaminati o deducibili nei giudizi anteriori.

Per l’assegno divorzile, il Tribunale ha ribadito che la rinuncia precedente non preclude una nuova richiesta, ma il diritto può essere riconosciuto solo se emergono circostanze sopravvenute che modificano l’assetto economico tra gli ex coniugi. È necessario accertare rigorosamente i cambiamenti effettivi e il nesso causale tra questi e la nuova situazione economica.

Nel caso specifico, le domande della ricorrente sono state respinte: non sono stati provati fatti nuovi sopravvenuti dopo le precedenti decisioni, né un ulteriore miglioramento della situazione reddituale dell’ex marito. Non sussisteva inoltre il requisito dell’inadeguatezza dei mezzi per la ricorrente, la quale godeva di un lavoro stabile e di un patrimonio rilevante. Anche la componente compensativa-perequativa dell’assegno è stata esclusa, poiché la sproporzione reddituale già esisteva nei precedenti giudizi.

Quanto al contributo per la figlia maggiorenne, il Tribunale ha accertato che la stessa aveva raggiunto l’indipendenza economica, facendo così cessare l’obbligo di mantenimento.

Infine, il giudice ha confermato il contributo indiretto per la figlia minore e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie, essendo assenti nuovi elementi che giustificassero una modifica.

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