Decreto giustizia convertito in legge: le principali novità
09 Ottobre 2025
La legge n. 148/2025, di conversione del d.l. n. 117/2025 conferma, nella sostanza, le previsioni del decreto legge recante «Misure urgenti in materia di giustizia». Le modifiche più rilevanti riguardano, anzitutto, l'art. 2 «Incentivi al trasferimento presso le corti d'appello» ove, dopo il comma 4, è stato aggiunto comma 4-bis che prevede che «Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti di spesa stabiliti dal comma 6, il Consiglio superiore della magistratura bandisce una nuova procedura di interpello, avente a oggetto i posti rimasti scoperti all'esito della procedura di cui al comma 2 presso le sedi di corte d'appello individuate a norma del comma 1, e delibera il trasferimento dei magistrati che ne fanno richiesta». Inoltre, sempre all'art. 2, dopo il comma 5, è inserito il comma 5-bis, secondo cui le disposizioni dell'art. 3, comma 1, della legge n. 133/1998, si interpretano nel senso che a decorrere dal 9 ottobre 2010 al coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad una sede disagiata si applica l'art. 17 della legge n. 266/1999. Tale ultima disposizione garantisce ai pubblici dipendenti il diritto al ricongiungimento familiare con il coniuge appartenente alle Forze armate, di Polizia o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che sia stato trasferito d'autorità. L'art. 4 rubricato «Poteri straordinari dei capi degli uffici» viene modificato, tra l'altro, con l'aggiunta di due nuovi commi. Il primo, comma 4-bis prevede che al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l'anno 2026 conserva efficacia, quanto all'individuazione del carico esigibile, il programma per la gestione dei procedimenti civili e penali pendenti di cui all'art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, redatto dal capo dell'ufficio giudiziario per l'anno 2025. Inoltre, il termine previsto dall'art. 37, comma 1, del medesimo d.l. n. 98/2011 è differito al 31 gennaio 2027. Il secondo, comma 4-ter dispone che i termini previsti dall'art. 7-bis, comma 2.5, dell'ordinamento giudiziario, di cui al r.d. n. 12/1941, per l'approvazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dei progetti tabellari degli uffici giudicanti nonche' i termini previsti dall'art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 106/2006, per l'approvazione dei progetti organizzativi per le procure della Repubblica per il quadriennio 2026-2029 sono prorogati di sessanta giorni. Ancora, all'art. 6 «Differimento di termini in materia di giustizia e di professioni pedagogiche» si prevede la sostituzione del secondo comma. Il nuovo comma 2 prevede le seguenti modifiche al d.lgs. n. 116/2017: a) l'art. 28 e' abrogato; b) all'art. 32: 1) al comma 3, le parole: "31 ottobre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2026"; 2) il comma 4 e' abrogato. Infine, merita di essere segnalato l'inserimento, dopo l'art. 7, dell'art. 7-bis «Modifiche al codice del processo amministrativo in materia di giurisdizione esclusiva sui provvedimenti dell'Agenzia perla cybersicurezza nazionale e altre disposizioni per agevolare l'adempimento spontaneo dei provvedimenti medesimi». Tale nuovo articolo prevede «al fine di agevolare il raggiungimento, entro il 30 giugno 2026, degli obiettivi previsti in materia di processo civile dal Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la devoluzione del contenzioso relativo alle controversie riguardanti i provvedimenti di competenza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» alcune modifiche al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al d.lgs. n. 104/2010. In particolare: a) all'art. 119, comma 1, dopo la lett. b) e' inserita la seguente: "b-bis) i provvedimenti adottati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale"; b) all'art. 133, comma 1, lett. l), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale". |