Voci variabili dello stipendio: si computano nell’attivo distribuibile?

La Redazione
09 Ottobre 2025

La Corte d’appello di Bari chiarisce se le poste variabili dello stipendio, come le indennità di trasferta, siano da considerare ai fini dell’attivo da distribuire ai creditori nell’ambito di un procedimento di liquidazione controllata.

La pronuncia giunge all'esito di un reclamo proposto da un debitore-persona fisica avverso il decreto del Tribunale di Trani di rigetto della domanda di apertura della liquidazione controllata (e, in subordine, di esdebitazione ex art. 283 c.c.i.i.), per ritenuta carenza dei presupposti oggettivi per l'ammissione alla procedura. Nella specie, il Tribunale aveva ritenuto che la ricorrente non disponesse di «concrete ed effettive risorse da mettere a disposizione per l'intera durata della procedura», non essendo costui titolare di beni immobili o beni mobili registrati e non essendo la sua retribuzione neppure sufficiente a garantire il sostentamento dignitoso del nucleo familiare del ricorrente.

Il reclamante censurava la pronuncia del giudice di prime cure, tra l'altro, nella parte in cui aveva omesso di considerare le voci variabili della retribuzione – nella specie indennità di trasferta – presenti in busta paga, ai fini della ricostruzione reddituale della famiglia. Evidenziava infatti che «le voci variabili della retribuzione, che comportavano un incremento netto di € 500,00 mensili, erano riscontrabili in tutte le buste paga allegate e ciò, come riferito anche dall'OCC avrebbe garantito ai creditori un attivo distribuibile di circa € 17.000,00».

La Corte d'appello non ha condiviso le conclusioni di parte ricorrente.

In particolare, a giudizio dei giudici del gravame, non può tenersi conto, ai fini dell'attivo distribuibile, di indennità variabili come quelle segnalate dal reclamante.

A giudizio della Corte, infatti, le indennità di trasferta, intese come il compenso economico che le aziende erogano ai dipendenti temporaneamente inviati a lavorare al di fuori della loro sede individuale al fine di coprire le spese aggiuntive sostenute durante la missione, come vitto, alloggio e trasporto, costituiscono delle poste variabili aventi una destinazione specifica e di esse non può pertanto tenersi conto ai fini del computo dell'attivo distribuibile ai creditori.

Letto l'art. 268, comma 4, lett. b) c.c.i.i. la Corte rileva che, nel caso di specie, non essendo il ricorrente titolare di beni immobili o beni mobili registrati, e non potendo come visto considerarsi le indennità di trasferta allegate dal ricorrente, il solo stipendio percepito a titolo di stipendio è (tenuto conto dei dati ISTAT) a mala pena sufficiente da solo a garantire il sostentamento dignitoso del nucleo familiare. Pertanto, non sussistono le condizioni oggettive per l'accesso alla procedura.

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