Mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza nella concessioni di servizi

10 Ottobre 2025

In una gara pubblica avente ad oggetto l'affidamento di una concessione di servizi, l'omessa indicazione in sede di offerta economica dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza non costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara.

La fattispecie. Al termine di una gara pubblica avente ad oggetto l'affidamento di una concessione di servizi, la seconda classificata ne impugnava l'aggiudicazione lamentando, in particolare, che l'aggiudicatario doveva essere escluso dalla gara in quanto non aveva indicato nella propria offerta economica i costi della manodopera e degli oneri della sicurezza, così come previsto dall'art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023, anche se tale obbligo non era indicato nella lex specialis.

Secondo la ricorrente, infatti, il citato art. 108, comma 9, troverebbe applicazione tanto in materia di appalti pubblici quanto in materia di concessioni.

La soluzione del T.A.R. Firenze. Il T.A.R. Firenze, in primo luogo, ricorda che il d.lgs. n. 36/2023, nella parte dedicata ai contratti di concessione (artt. 176 e ss.) e in particolare alla loro aggiudicazione (artt. 182 e ss.), «non opera alcun rinvio alle disposizioni relative ai criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture» nelle quali rientra il richiamato art. 108.

L'art. 108, quindi, costituisce una «regola espressamente operante in materia di appalti» e che «non trova dunque nessuna necessaria applicazione anche in materia di concessioni, potendo l'ente concedente discrezionalmente decidere, entro i margini consentiti dagli artt. 182 e ss., se farvi ricorso o meno».

Nel caso di specie, trattandosi di una gara pubblica avente ad oggetto l'affidamento di una concessione di servizi, l'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 non può trovare applicazione.

Pertanto, l'omessa indicazione da parte dell'aggiudicatario dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza in sede di offerta «non avrebbe potuto costituire causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, pena altrimenti la violazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione compendiati nell'art. 10 del d.lgs. n. 36/2023».

Anche alla luce di tali motivazioni, il T.A.R. Firenze respingeva il ricorso.

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