Dal Senato stop all’azione di restituzione verso i terzi acquirenti di immobili donati

La Redazione
10 Ottobre 2025

Il Senato della Repubblica l'8 ottobre 2025 ha approvato il disegno di legge n. 1184 che prevede, tra l'altro, la riforma dell'attuale disciplina dell'azione di restituzione nei confronti dell'avente causa dal donatario.

Il Senato della Repubblica, in data 8 ottobre 2025, ha approvato il disegno di legge n. 1184, recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”, che introduce la tanto attesa modifica degli artt. 561, 562 e 563 c.c., eliminando, nei confronti dei terzi acquirenti a titolo oneroso, l'azione di restituzione dei beni donati in caso di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione da parte dei legittimari.

La riforma mira ad agevolare la circolazione giuridica dei beni di provenienza donativa - anche alla luce della ben nota riluttanza degli operatori bancari a concedere finanziamenti garantiti da ipoteca sui beni immobili per i quali non siano ancora decorsi vent'anni dalla trascrizione della donazione - sopprimendo l'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti e introducendo, in luogo della tutela reale, un meccanismo di compensazione economica.

In particolare:

  • l'art. 561 c.c. stabilisce che i pesi e le ipoteche costituite dal donatario sui beni ricevuti in donazione restano efficaci anche in caso di riduzione, imponendo al donatario l'obbligo di compensare in denaro i legittimari in misura corrispondente al minor valore del bene;
  • l'art. 563 c.c. dispone che la riduzione della donazione non pregiudica i diritti reali dei terzi acquirenti, fermo l'obbligo del donatario e, in caso di sua insolvenza, dell'avente causa a titolo gratuito, di corrispondere ai legittimari la somma necessaria a integrare la quota di riserva.

Ne risulta una trasformazione della tutela del legittimario, che da reale diviene obbligatoria, nella forma di un diritto di credito per equivalente pecuniario, coerentemente con le soluzioni adottate in altri ordinamenti europei.

La riforma prevede inoltre il seguente regime transitorio:

  • per le successioni già aperte alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad applicarsi le regole previgenti se la domanda di riduzione è già stata notificata e trascritta, o se lo sarà entro sei mesi dall'entrata in vigore, ovvero se entro lo stesso termine i legittimari notificano e trascrivono un atto di opposizione;
  • in assenza di tali atti, trova applicazione il nuovo regime anche alle successioni apertesi in data anteriore.

La riforma, attesa e sollecitata da anni dal Notariato, consente di conciliare la stabilità dei traffici giuridici con la garanzia dei diritti dei legittimari, offrendo una soluzione equilibrata a un problema che per oltre vent'anni ha condizionato la circolazione immobiliare e l'accesso al credito. Il disegno di legge S.1184 passa ora alla Camera dei Deputati per l'esame in Commissione e la successiva votazione in Aula.

Fonte (Notarius)

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