Elementi favorevoli all’indagato e riesame cautelare: qualcosa si muove
13 Ottobre 2025
Al quesito secondo la recente decisione della Cassazione penale, sez. VI, 3 ottobre 2025 (ud. 23 settembre 2025), n. 32786 va data una soluzione di segno positivo, ogniqualvolta nel caso in cui abbia un contenuto oggettivamente favorevole all'indagato e non si sostanzi in una mera contestazione delle accuse, posto che, per la ratio di garanzia sottesa all'obbligo di cui all'art. 309, comma 5, c.p.p., risulta priva di fondamento la distinzione tra lo stesso e quello previsto dall'art. 294 c.p.p. Nel caso di specie «risulta che il Tribunale, con l'ordinanza impugnata, ha dichiarato la perdita di efficacia della misure coercitive applicate dal Giudice per le indagini preliminari con l'ordinanza del 15 aprile 2025 nei riguardi del ricorrente per effetto della mancata trasmissione del verbale di interrogatorio reso dal ricorrente al Pubblico Ministero in data 25 marzo 2025, considerato un elemento sopravvenuto favorevole all'indagato». Secondo la giurisprudenza di legittimità, «l'obbligo di trasmissione al giudice, unitamente alla richiesta di misura cautelare, oltre che degli elementi posti a base della richiesta, di tutti gli elementi favorevoli all'imputato ha riguardo soltanto a quelli che hanno un'oggettiva natura favorevole e non anche a quelli che possano apparire favorevoli in forza di argomentazioni o ricostruzioni logiche». Secondo il giudice di legittimità per elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato – per i quali sussiste l'obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame – secondo la Corte «sono, tuttavia, quelli che, entrati nella disponibilità del Pubblico Ministero in tempo utile rispetto alla data di proposizione dell'impugnazione, si presentano anche solo “astrattamente” favorevoli, essendo, invece, rimessa al Tribunale la successiva valutazione, in concreto, della qualificazione del dato e della incidenza dello stesso sul quadro valutativo». Com'è noto, la questione si è posta finora in ordine al rilievo da assegnare alle dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatorio di garanzie e, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, «tra gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini non rientra necessariamente il verbale dell'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 c.p.p., che, pertanto, va trasmesso al tribunale del riesame, a norma dell'art. 309, comma 5, ultima parte, c.p.p., solo se in concreto li contenga». L'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p. – si legge nella pronuncia – «deve, infatti, ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l'art. 309, comma 5, c.p.p. impone l'obbligo di trasmissione da parte dell'autorità procedente al tribunale del riesame, soltanto quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all'indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse». In tal senso si pone la parte maggioritaria della Corte: così, Cassazione penale, sez. III, sentenza n. 47593/2024, 15 ottobre/30 dicembre 2024, ha ribadito che, in tema di misure cautelari, nella nozione di “elementi a favore” che devono essere valutati dal giudice a pena di nullità dell'ordinanza, rientrano soltanto elementi di natura oggettiva e concludente, rimanendo escluse le mere posizioni difensive negatorie, le semplici prospettazioni di tesi alternative e gli assunti chiaramente defatigatori, così come non vi rientrano le interpretazioni alternative degli elementi indiziari, che restano assorbite nel complessivo apprezzamento operato dal giudice della libertà (Cass. pen., sez. V, 13 maggio 2019, n. 44341, Rv. 277127 – 01, e Cass. pen., sez. VI, 9 marzo 2011, n. 12442, Rv. 249641 – 01). L'obbligo motivazionale è infatti circoscritto alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori: invero, nella nozione di “elementi di favore” rientrano solo i dati di natura oggettiva aventi rilievo concludente, mentre restano escluse le mere posizioni difensive negatorie o le prospettazioni di tesi interpretative alternative, le quali sono assorbite nell'apprezzamento complessivo cui procede il giudice de libertate (cfr., per tutte, Cass. pen., sez. II, 13 marzo 2008, n. 13500, Rv. 239760 – 01, e Cass. pen., sez. IV, 10 giugno 2003, n. 34911, 226289 – 01). La Corte ha, invece, di recente affrontato la questione se, stante la ratio di garanzia sottesa all'obbligo di cui all'art. 309, comma 5, c.p.p., «la distinzione tra interrogatorio di garanzia e interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero dopo l'esecuzione della misura cautelare, proposta dalla parte ricorrente, si riveli o meno priva di fondamento legale. La Corte afferma, in tal caso, che l'obbligo del pubblico ministero di trasmettere al tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309 comma 5, c.p.p., gli atti già presentati al giudice per le indagini preliminari e quelli successivamente assunti a favore dell'indagato è posto dal legislatore al fine di consentire al tribunale del riesame il diretto apprezzamento della loro idoneità ad influire positivamente nella valutazione della posizione dell'indagato che ha impugnato la misura cautelare personale emessa nei suoi confronti». Ciò che rileva nel disegno sistematico del codice di rito è, dunque, «la valenza astrattamente favorevole dell'atto al fine di modificare il quadro cautelare delineato nell'ordinanza genetica e non la connotazione funzionale dell'atto nella scansione degli atti processuali delineata dal codice di rito». Sulla scorta di tale argomentazione «anche l'interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero previsto dall'art. 375, comma 2, c.p.p. deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l'art. 309, comma 5, c.p.p. impone l'obbligo di trasmissione da parte dell'autorità procedente al tribunale del riesame, quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all'indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse». L'approdo appare indubbiamente significativo e muove da un'ottica “sostanziale” del tutto condivisibile e apprezzabile anche in un'ottica di effettiva valutazione degli elementi di cui dispone l'autorità nel momento in cui il giudice del controllo è chiamato a verificare “al momento della decisione”. Più in generale, ma sempre nella medesima prospettiva, si è affermato che l'art. 292, comma 2-ter, c.p.p. non impone al giudice del riesame l'indicazione di qualsiasi elemento ritenuto favorevole dal difensore, né la confutazione di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, essendo gli ulteriori elementi assorbiti nella valutazione complessiva del giudice che, rilevati i gravi indizi, applica la misura cautelare (così, tra le tante, Cass. pen., sez. I, 16 novembre 2018, n. 8236, dep. 2019, Rv. 275053 – 01, e Cass. pen., sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 3742, Rv. 254216 – 01, la quale ha escluso l'obbligo di motivazione con riguardo alle deduzioni dirette a proporre ricostruzioni alternative della vicenda). L'obbligo di trasmissione al giudice, unitamente alla richiesta di misura cautelare, oltre che degli elementi posti a base della richiesta, di tutti gli elementi favorevoli all'imputato, ha riguardo soltanto a quegli elementi che hanno un'oggettiva natura favorevole e non anche a quelli che possano apparire favorevoli in forza di argomentazioni o ricostruzioni logiche (si confrontino, in particolare, Cass. pen., sez. I, 4 ottobre 2017, n. 57839, Rv. 271919 – 01, e Cass. pen., sez. IV, 22 aprile 2010, n. 27379, Rv. 247854 – 01). La soluzione adattata all'interrogatorio del P.M. appare apprezzabile e si colloca in piena coerenza con l'ambito decisorio spettante al tribunale della libertà chiamato a vagliare l'intero plafond probatorio (anche se parziale) esistente al momento in cui è chiamata a deliberare. D'altro canto, a rafforzare l'interpretazione della Sez. soccorre quel richiamo agli “elementi sopravvenuti” contenuto proprio all'art. 309, c.p.p. con ciò intendendo gli atti e gli elementi che il pubblico ministero è tenuto a trasmettere al tribunale del riesame, entro il giorno successivo all'avviso di ricezione della richiesta, affinché possano essere valutati insieme agli atti originari della misura cautelare. Questi elementi sopravvenuti sono cruciali perché, insieme agli atti di indagine, costituiscono la base di valutazione per il giudice del riesame, che decide sulla legittimità e sul merito dell'ordinanza che ha disposto una misura coercitiva. |