Settembre 2025: elemento soggettivo nella bancarotta, fraudolenta e semplice, distribuzione utili nelle s.p.a. a ristretta base azionaria, società estinte

La Redazione
13 Ottobre 2025

Nel mese di Settembre la Cassazione si è occupata con due pronunce delle della cancellazione di una società di capitali, in un caso con riferimento alla notifica dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, nell'altro alla notifica dell'avviso di accertamento per debiti tributari; altre pronunce hanno esaminato fattispecie relative alle società di comodo, alle società a ristretta base azionaria e, in sede penale, all'elemento soggettivo nella bancarotta.

Liquidazione giudiziale: valida la notifica alla società cancellata

Cass. Civ. – Sez. I – 29 settembre 2025, n. 26370

In materia di notificazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., delle norme previste, rispettivamente, dall'art. 15, comma 3, L.Fall. e dall'art. 40, commi 6 e 8, c.c.i.i. nella parte in cui dispongono che la notificazione del ricorso ad una società sia eseguita (anche se la resistente è stata cancellata dal registro delle imprese) tramite posta elettronica certificata e non (alla società ovvero liquidatore o, addirittura, ai soci) nelle forme ordinarie di cui agli artt. 145 e 137 ss c.p.c.

La prova contraria della presunzione di non operatività delle società di comodo

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 7 settembre 2025, n. 24731

In tema di società di comodo, la presunzione relativa di non operatività, di cui all'art. 30 l n. 724/1994, può essere superata dal contribuente attraverso la prova dell'esistenza di situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà e da valutarsi in relazione alle effettive condizioni del mercato.

Bancarotta (fraudolenta documentale e semplice): l'elemento soggettivo

Cass. Pen. - Sez. V - (5 settembre) 9 settembre 2025, n. 30469

L'amministratore della società fallita che, anche solo per negligenza, abbia omesso, sotto il profilo formale, di tenere o abbia tenuto in modo irregolare o incompleto le scritture contabili obbligatorie per legge ma che, sotto il profilo sostanziale, abbia lasciato comunque traccia di tutte le sue operazioni gestorie, traibile da documenti contabili pur non regolarmente tenuti, in modo tale che a posteriori sia possibile ricostruire sia il patrimonio sia il movimento degli affari, non risponde del reato di bancarotta fraudolenta, ma di quello meno grave di bancarotta semplice. Per contro, l'amministratore di società che non solo non tenga o tenga irregolarmente i libri contabili, ma che non dia evidenza documentale delle operazioni gestorie compiute o conservi, comunque, documentazione contabile inidonea a ricostruire il patrimonio ed i movimenti contabili dell'impresa, risponde, ricorrendo l'elemento soggettivo del dolo generico, del delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

Sì alla presunzione di distribuzione utili pro quota nelle s.p.a. a ristretta base azionaria

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 4 settembre 2025, n. 24536

In tema di società a ristretta base azionaria, per applicare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili fra i soci, di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, non è necessario che tra i soci sussista un legame di parentela, né è ostativo che la società rivesta la natura di società per azioni, essendo sufficiente la ristrettezza della base sociale, che di norma implica in sé un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utile extrabilancio; la previsione di cui all'art. 39, comma 1cit. legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con la conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, ma deve dimostrare - eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva - che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società e che quest'ultima non li ha distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne è appropriato altro soggetto.

Debiti tributari di società estinta, valido l'avviso notificato al socio

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 4 settembre 2025, n. 24486

In tema di riscossione, l'atto impositivo intestato a società di persone o di capitali estinta è valido ed efficace, anche se notificato agli ex soci collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio della società (analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 in caso di morte del debitore) o singolarmente a taluno di essi, non essendo necessaria l'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché l'estinzione determina un peculiare fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società, rispondendone illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, a seconda che, pendente societate, fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti sociali.

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