Giusta causa di revoca dell’amministratore solo con prova rigorosa

La Redazione
09 Ottobre 2025

Il Tribunale di Brescia fornisce chiarimenti sulla nozione di "giusta causa" di revoca degli amministratori, per tale dovendosi intendere quella circostanza o fatto sopravvenuto, non necessariamente integrante un inadempimento, tale da influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto, ad esempio facendo venir meno il rapporto di fiducia tra soci e amministratore.

La ricorrenza di una giusta causa di revoca dell'amministratore, quand'anche riconducibile alla compromissione del pactum fiduciae, deve essere verificata assumendo ad oggetto della valutazione esclusivamente le contestazioni formulate nella delibera: le ragioni che integrano la giusta causa, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c. devono insomma essere specificamente enunciate nella delibera assembleare, senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori. Spetta alla società l'onere di dimostrare la sussistenza di una giusta causa di revoca, trattandosi di un fatto costitutivo della facoltà di recedere senza conseguenze risarcitorie.

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