Rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie: esclusi i dubbi di legittimità costituzionale

La Redazione
13 Ottobre 2025

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 473-bis.17 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Genova, sezione quarta civile. 

La Corte costituzionale ha affermato che il termine concesso all'attore per reagire alle eccezioni e alle domande del convenuto, previsto dall’art. 473-bis.17 c.p.c., non viola il diritto di difesa, né il principio della parità delle armi e non introduce un’irragionevole disparità di trattamento.

I giudici hanno precisato che, secondo un costante indirizzo della giurisprudenza costituzionale, nell’ambito della materia processuale, il legislatore gode di un’ampia discrezionalità, che incontra il limite della manifesta irragionevolezza e sproporzione (ex plurimis, sentt. n. 76, n. 39 e n. 36 del 2025, n. 189 e n. 96 del 2024, n. 67 del 2023).

Tale limite non è superato da una disciplina che – nella prospettiva di un processo improntato, in generale, a concentrazione e speditezza – prevede un termine che non può essere inferiore a dieci giorni per reagire alla domanda riconvenzionale del convenuto; termine che, in ogni caso, comporta decadenza, solo ove il processo abbia a oggetto diritti disponibili.

Parimenti, non violato risulta il principio della parità delle armi, poiché da un lato a entrambe le parti sono attribuiti gli stessi strumenti di tutela nonché i medesimi poteri istruttori e, da un altro lato, il diverso termine assegnato all’attore e al convenuto per difendersi dalle eccezioni e dalle domande della controparte dipende dalla loro diversa posizione processuale. Infatti, «mentre … il convenuto è tendenzialmente còlto di sorpresa dall’iniziativa di chi introduce il giudizio, l’attore... gode di ben altra capacità di previsione delle possibili reazioni della controparte, dalle quali sia chiamato a difendersi», e questo tanto più nell’ambito di un rito che ha un perimetro contenutistico alquanto limitato.

Da ultimo, la Corte ha ritenuto non omogenei gli altri riti del processo civile messi a confronto con il nuovo rito speciale, dichiarando, di conseguenza, non fondata anche la questione di legittimità costituzionale concernente l’irragionevole disparità di trattamento.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.