L’esame della questione di giurisdizione precede quelli sulla legittimazione e l’interesse a ricorrere
09 Ottobre 2025
Il caso riguarda l'impugnazione, da parte di una dipendente del Patronato interessato, del decreto direttoriale con cui il Ministero del lavoro ha disposto il recupero di somme relative alle annualità 2014-2015 e ha negato l'anticipazione per il 2022. La ricorrente contestava al Ministero di aver agito in violazione della normativa sui patronati e dei principi di leale collaborazione e buona fede, per aver bloccato i fondi senza prima definire l'istanza del piano di rientro presentato, che era stato respinto, con gravi ripercussioni economiche e sociali (sospensione degli stipendi a 250 dipendenti). Il Collegio ha ricordato che il giudice deve preliminarmente accertare con priorità rispetto a ogni altra questione processuale la spettanza della giurisdizione, che precede ogni valutazione su legittimazione e interesse a ricorrere. In particolare, in applicazione degli artt. 76, co. 4, c.p.a. e 276, co. 2, c.p.c., l'ordine logico di esame delle questioni processuali impone di accertare prima i presupposti del processo (giurisdizione, competenza, capacità delle parti, ius postulandi, ricevibilità, rimessione in termini, contraddittorio, estinzione del giudizio) e solo successivamente le condizioni dell'azione (interesse ad agire, titolo o legittimazione al ricorso, legitimatio ad causam). A fondamento di tale conclusione ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza e i principi fissati dall'Adunanza Plenaria n. 5/2015, che ha ribadito altresì che il criterio di riparto si fonda non sulla prospettazione della parte, ma sulla reale natura della posizione giuridica azionata, per cui ciò che rileva è il petitum sostanziale, ossia la qualificazione della situazione soggettiva dedotta in giudizio come diritto soggettivo o interesse legittimo, secondo il costante orientamento della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione e del Consiglio di Stato. Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato che la cognizione della controversia non spetta al giudice amministrativo, ma al giudice ordinario. Il recupero di somme indebitamente erogate è configurabile quale atto vincolato e non autoritativo della Pubblica Amministrazione, che esercita un vero e proprio diritto soggettivo di credito ex art. 2033 c.c., in un rapporto paritetico di dare-avere, nel quale il destinatario può soltanto contestare eventuali errori di calcolo o l'insussistenza dell'indebito. Pertanto, le censure della ricorrente non riguardano la legittimità di un potere autoritativo, ma solo le modalità con cui il Ministero-creditore ha esercitato il proprio diritto di recupero, trattenendo in un'unica soluzione una somma ingente e non aderendo a un piano di rientro rateale, per cui il petitum sostanziale del ricorso non riguarda un interesse legittimo ma un diritto soggettivo, con la giurisdizione del giudice ordinario. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, dinnanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto- entro il termine previsto dall'art. 11 c.p.a. |