L’affitto d’azienda nella CNC escluso dal regime autorizzativo del tribunale ex art. 22 c.c.i.i.: è “solamente” un atto di straordinaria amministrazione
13 Ottobre 2025
Massima All'interno della composizione negoziata della crisi, laddove esistono atti – esplicitamente previsti – assoggettati a regime autorizzativo ex art.22 c.c.i.i., tra cui il trasferimento d'azienda “in qualunque forma” come previsto alla relativa lett. d), si ritiene da escludersi da tale regime la fattispecie dell'affitto d'azienda, che – pertanto – viene ritenuto assoggettabile al più ampio insieme degli atti straordinari assoggettati alle disposizioni previste dall'art.21 c.c.i.i. Il caso La vicenda sottostante alla decisione del tribunale di Terni si svolge all'interno di un percorso di composizione negoziata della crisi, introdotta dalla società debitrice con richiesta di nomina dell'espertoex art.12 e 17 c.c.i.i., con richiesta di conferma delle misure protettive ex art.18 c.c.i.i. – con specificazione di loro applicazione erga omnes per la durata massima di centoventi giorni – depositata il giorno seguente, confermate – circa un mese dopo – con successivo decreto del giudice designato. In corso di trattative, poco oltre due mesi dopo il deposito della richiesta di nomina dell'esperto, la debitrice ha depositato istanza in cui chiede di essere autorizzata, ai sensi dell'art.22 c.c.i.i., a stipulare un contratto di affitto d'azienda, segnalando le seguenti peculiarità:
Il Giudice ternano ritiene e decide il non luogo a provvedere in ordine all'istanza autorizzativa depositata dalla debitrice, fondando la propria decisione su motivazioni afferenti alla struttura dello strumento della composizione negoziata e poi, in particolare, al regime autorizzativo ex art. 22 lett. d). La questione La questione giuridica su cui il Giudice ternano si è pronunciato è l'esclusione dell'affitto d'azienda dalle fattispecie previste dal regime autorizzativo ex art. 22 lett. d) c.c.i.i., ossia il trasferimento dell'azienda, in qualunque forma, con esclusione degli effetti ex art. 1560, comma 2, c.c.. Si noti come, nella pronuncia in esame, sia stato emesso un decreto di non luogo a provvedere che prescinde in maniera pressoché totale dal contenuto dell'istanza. La soluzione giuridica Il Giudice ternano ritiene che la fattispecie dell'affitto d'azienda non rientri nell'ambito applicativo dell'art. 22 c.c.i.i. basandosi su motivazioni afferenti a due rami concatenati. In particolare, il Giudice osserva, in merito alla struttura della composizione negoziata della crisi, che:
Con riferimento all'ultimo punto, ossia l'esclusione dell'affitto d'azienda dal regime autorizzativo ex art. 22 lett. d), il Giudice specifica che:
Inoltre, il Giudice riflette su come, anche qualora il regime di solidarietà ex art. 2560, comma 2, c.c. fosse ritenuto applicabile all'affitto d'azienda, tale disposizione è norma inderogabile posta dal legislatore a tutela del ceto creditorio, e pertanto – in assenza di un'altra disposizione che vi deroghi espressamente – è precluso al giudicante eliderne gli effetti mediante un proprio provvedimento autorizzativo in applicazione analogica dell'art. 22, lett. d), c.c.i.i.; infine, il Giudice ritiene la fattispecie semplicemente afferente agli atti di straordinaria amministrazione assoggettati alla disciplina prevista dall'art. 21, in presenza dei quali è pertanto previsto l'onere in capo al debitore di informare preventivamente l'esperto. La decisione del tribunale di Terni si basa innanzitutto sul fatto che l'art. 22 sia un elenco tassativo di casistiche, e pertanto non soggetto ad ampliamento arbitrario in sede interpretativa, prendendo ad esempio altre specifiche discipline incluse nel c.c.i.i. (concordato preventivo e liquidazione giudiziale) dove affitto d'azienda e cessione d'azienda sono casi ben distinti. Le motivazioni del Giudice esordiscono quindi con un'analisi semantica sul significato di “trasferimento” e di “in qualunque forma”, focalizzata sulla distinzione delle fattispecie di diritto che generano o meno effetti traslativi. Ulteriore diramazione motivazionale viene offerta attraverso l'analisi della non applicabilità dell'art. 2560, comma 2, c.c. all'affitto d'azienda, muovendo da considerazioni di diritto comune (applicazione del codice civile) declinate nel contesto concorsuale (sull'argomento e dello stesso avviso, si veda anche G. D'Attorre, Il trasferimento dell'azienda nella composizione negoziata, in dirittodellacrisi.it, 2021). Per quanto concerne la giurisprudenza recente, pertanto non quella consolidatasi nella vigenza della legge fallimentare (come le sentenze di Cassazione precedentemente citate), si rileva sul medesimo argomento la pronuncia del tribunale di Piacenza del 1° giugno 2023, il quale già tracciava la linea secondo la quale l'art. 22 lett. d) riguarda solamente le casistiche di cessione, escludendo pertanto l'affitto anche funzionale ad una potenziale futura cessione (il cd. affitto-ponte); in tale provvedimento, la soluzione giuridica proposta era stata la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza, poiché – anche in presenza, come in quel caso, di una proposta irrevocabile d'acquisto da parte dell'affittuario – il trasferimento d'azienda sarebbe stato eventuale e non immediato (v. su questo Portale, La Redazione, CNC: il trasferimento d'azienda deve essere immediato e non meramente eventuale, 16 giugno 2023). A tal proposito, si ricorda come, nel caso di specie illustrato in precedenza, sia specificato come lo stipulando contratto (non allegato all'istanza) non avrebbe contemplato alcun obbligo di acquisto o diritto di prelazione sull'acquisizione dell'azienda a titolo definitivo in capo alla società conduttrice. Osservazioni La ricomprensione dell'affitto d'azienda nell'alveo dell'art. 22 lett. d) diventerebbe funzionale solo all'applicazione della deroga alla responsabilità solidale ex art. 2560, comma 2, c.c., che non avrebbe senso in quanto già non applicabile per gli affitti d'azienda stessi, creando un cortocircuito di ridondanza: l'unico motivo per comprendere l'affitto d'azienda nell'art. 22 lett. d) è già di per sé in essere (v. anche S. Bonfatti, P.G. Cecchini, La cessione competitiva dell'azienda nella Composizione negoziata, in IUS Crisi d'impresa (ius.giuffrefl.it) – ilfallimentarista,19 novembre 2024). L'intera decisione del tribunale di Terni (nel solco tracciato dal tribunale di Piacenza) si fonda sull'esclusione dell'affitto d'azienda dalle fattispecie previste dall'art. 22, riconducendolo al più ampio spettro degli atti di straordinaria amministrazione ex art. 21: in pendenza di trattative, la gestione dell'impresa, ordinaria e straordinaria, permane totalmente in capo all'imprenditore (comma 1), e nei casi – appunto – in cui vengano posti in essere atti straordinari o pagamenti non coerenti con il risanamento esistono obblighi di segnalazione all'esperto (comma 2), il quale segnala il proprio eventuale dissenso all'imprenditore e all'eventuale organo di controllo (comma 3), ed iscrivendolo al registro delle imprese nel caso l'atto venga ugualmente posto in essere (comma 4), nonché segnalandolo al tribunale in presenza di misure protettive già confermate (comma 5). Pertanto, offrendo il c.c.i.i. dei percorsi già ben definiti, la decisione oggetto di analisi appare coerente con lo stato del diritto attualmente in vigore. |