Appello cautelare del pubblico ministero e mancato interrogatorio “preventivo”
14 Ottobre 2025
Massima L'ordinanza del Tribunale del riesame che accoglie l'appello del Pubblico ministero e applica una misura coercitiva non richiede, in forza dell'art. 291, comma 1‑quater, c.p.p., l'espletamento preventivo dell'interrogatorio dell'indagato: l'esercizio del diritto di difesa e il contraddittorio anticipato sono garantiti dalla facoltà difensive esperibili nella fase procedimentale. Il caso La vicenda trae origine da un'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari con cui è stata rigettata la richiesta di applicazione di misure cautelari coercitive nei confronti di due indagati. A seguito dell'appello presentato dal Pubblico ministero, il Tribunale del riesame ha applicato all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere e alla coindagata la misura dell'obbligo di dimora nel luogo di residenza. Tale provvedimento è stato poi oggetto di due distinti ricorsi dinanzi alla Corte di cassazione da parte degli indagati, i quali, tra gli altri motivi di ricorso, hanno dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 292, comma 3-bis, c.p.p., in ragione della mancata declaratoria di nullità dell'ordinanza del G.i.p. in quanto, escludendo la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio (art. 274, comma 1, lett. a, c.p.p.) e il pericolo di fuga (art. 274, comma 1, lett. b, c.p.p.), avrebbe dovuto disporre previamente l'interrogatorio dell'indagato ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, c.p.p. La questione La questione sottoposta alla Corte concerne il perimetro applicativo dell'interrogatorio preventivo introdotto con la legge 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. “riforma Nordio”). Precisamente, se in caso di applicazione di una misura cautelare coercitiva da parte del Tribunale del riesame in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero, la mancata sottoposizione dell'indagato all'interrogatorio secondo le forme e le garanzie previste dall'art. 291, comma 1-quater, c.p.p., determini la nullità dell'ordinanza ai sensi del nuovo comma 3-bis dell'art. 292 c.p.p. Per comprenderne la portata, la S.C. ha ripercorso il nuovo impianto normativo delineato dalla citata riforma, interrogandosi sulle modifiche apportate alla struttura del procedimento applicativo delle misure cautelari. In particolare, il comma 1-quater dell'art. 291 c.p.p. prevede l'obbligo per il giudice, prima di disporre la misura, di procedere all'interrogatorio dell'indagato con le modalità indicate agli articoli 64 e 65 c.p.p., salvo che ricorrano specifiche esigenze cautelari, quali il pericolo di inquinamento probatorio (art. 274, comma 1, lett. a, c.p.p.), il pericolo di fuga (art. 274, comma 1, lett. b, c.p.p.), ovvero, per i reati di maggiore gravità, il pericolo di reiterazione del reato (art. 274, comma 1, lett. c, c.p.p.), limitatamente però a quelli indicati all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., all'art. 362, comma 1-ter, c.p.p., ovvero ai gravi delitti commessi con armi o violenza personale. In tale cornice si inseriscono anche gli ulteriori commi introdotti dal legislatore, tra cui il comma 1-octies recante l'avviso - all'interno dell'invito notificato almeno cinque giorni prima rispetto al giorno di comparizione - della facoltà di visionare gli atti depositati dal Pubblico ministero ai sensi del primo comma del medesimo articolo. Il disegno normativo trova poi completamento nell'introduzione del comma 3-bis dell'art. 292 c.p.p., dedicato ai requisiti dell'ordinanza del giudice, ai sensi del quale «l'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies del medesimo articolo». La nullità è dunque espressamente prevista sia in caso di omissione tout court dell'interrogatorio laddove obbligatorio, sia quando lo stesso sia stato eseguito ma in violazione delle garanzie informative previste a tutela dell'indagato. Il contraddittorio anticipato, in tale prospettiva, non è una novità assoluta, ma l'estensione di una garanzia già conosciuta in altri settori dell'ordinamento: basti pensare all'art. 47 del d.lgs. n. 231/2001 in tema di misure cautelati a carico degli enti, o all'art. 289, comma 2, c.p.p., in tema di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio. Appare evidente il filo rosso che lega tali ipotesi, ovvero garantire l'instaurazione preventiva del contraddittorio in situazioni in cui è necessario procedere con estrema prudenza in quanto l'applicazione di una misura cautelare - dunque, per sua natura, temporanea - potrebbe determinare effetti dirompenti - talvolta irreversibili - nella vita dell'ente o della persona fisica. Invero, dalla lettura della relazione illustrativa del disegno di legge, il nuovo comma 1-quater dell'art. 291 c.p.p. si pone in continuità con tali disposizioni, garantendo l'espletamento preventivo di facoltà difensive anche al di fuori delle misure interdittive, salvo che vi sia la necessità di intervenire “a sorpresa” per rispondere alle esigenze cautelari sussistenti. Le soluzioni giuridiche La S.C., con la sentenza in commento, ha dunque fornito una puntuale ricostruzione del nuovo quadro normativo, pervenendo a una interpretazione coerente con la ratio delle disposizioni introdotte, nonché appoggiandosi alla giurisprudenza già formatasi sul punto. Ebbene, l'art. 292, comma 3-bis, c.p.p. prevede espressamente la nullità dell'ordinanza emessa in assenza dell'interrogatorio. Pertanto, in ossequio al principio di tassatività delle ipotesi di nullità previsto dall'art. 177 c.p.p., la Corte ha ribadito l'impossibilità di estenderne in via analogica il perimetro applicativo: risulta dunque imprescindibile delineare con precisione il raggio d'azione della norma. Ciò assume ancor più rilievo se si considera che il legislatore, nel dettare la nuova formulazione dell'art. 291 c.p.p., ha fatto uso di una terminologia non sovrapponibile a quella impiegata nel secondo comma dell'art. 289 c.p.p., in cui si dispone che l'interrogatorio debba svolgersi «prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero». Il nuovo comma 1-quater dell'art. 291 c.p.p., al contrario, impone che l'atto sia espletato «prima di disporre la misura». Una distinzione, osserva la S.C., che non è meramente lessicale, ma rinvia a fasi diverse del procedimento decisionale. A conferma di ciò, secondo il dettato del nuovo comma 2-ter dell'art. 292 c.p.p., l'ordinanza dovrà contenere a pena di nullità una «specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio», imponendo al giudice un onere motivazionale che si sviluppa a partire dal confronto dialettico avvenuto con l'indagato. In altri termini, l'interrogatorio, in tale dinamica, non costituisce un mero atto formale ma fase sostanziale del procedimento, in grado di incidere sul contenuto stesso del provvedimento cautelare. A conferma di ciò, dalla descritta discrasia semantica la Corte fa discendere rilevanti conseguenze interpretative. Richiamando il precedente arresto di legittimità (Cass. pen., sez. II, 9 gennaio 2025, n. 5548, Rv. 287575), la S.C. ha ribadito che l'obbligo dell'interrogatorio preventivo non sussiste nei casi in cui il giudice intenda rigettare la richiesta di misura cautelare. Il dettato normativo, infatti, condiziona l'espletamento dell'interrogatorio alla fase in cui il giudice intende disporre la misura, non a quella in cui ne valuta la richiesta. Secondo snodo decisivo affrontato dalla Corte è se tale obbligo trovi applicazione anche nel caso in cui, successivamente a un rigetto dell'istanza da parte del G.i.p., l'appello cautelare proposto dal Pubblico ministero sia accolto dal Tribunale del riesame. Sul punto, la S.C. ha negato che l'interrogatorio preventivo debba rinnovarsi in sede di appello. Ciò in ragione del fatto che la fase procedimentale garantisce già, nella sua struttura, il contraddittorio tra le parti: l'indagato ha la possibilità di presentarsi, di prendere visione degli atti depositati, di articolare le proprie difese in udienza e – aspetto dirimente – di chiedere espressamente di essere sottoposto ad interrogatorio. Del resto, osserva la Corte, la ratio dell'intervento normativo è estendere alle misure coercitive un modello già sperimentato per le misure interdittive. Tuttavia, come già riconosciuto in relazione all'art. 289, comma 2, c.p.p., l'obbligo di svolgere l'interrogatorio non trova applicazione nella fase dell'appello cautelare, proprio perché tale fase contempla già nel suo iter l'esercizio delle facoltà difensive. In conclusione, la Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi proposti dagli indagati, chiarendo che il mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo non determina la nullità dell'ordinanza cautelare adottata dal Tribunale del riesame, qualora questa sia intervenuta in sede di gravame proposto dal pubblico ministero. La previsione di cui all'art. 291, comma 1-quater, c.p.p., infatti, opera nel solo caso in cui il giudice intenda disporre ex novo la misura, e non quando questa sia adottata in esito a una fase procedimentale che prevede in sé il necessario contraddittorio. Osservazioni L'impostazione della S.C. non costituisce in alcun modo una deroga delle garanzie costituzionali riconosciute all'indagato, in quanto quest'ultime assumono una diversa declinazione in ragione delle specificità del contesto procedurale. Invero, il diritto di difesa può assumere una differente morfologia a seconda delle peculiarità dei diversi segmenti del procedimento penale. In tal senso, lo stesso art. 294 c.p.p., relativo all'interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a misura cautelare personale, prevede l'obbligo per il giudice di provvedervi «fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento», dal momento che, in tale fase, l'imputato ha facoltà di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio, nel pieno contraddittorio fra le parti. Il principio è stato peraltro oggetto di pronuncia anche da parte delle Sezioni Unite in un contesto similare a quella oggetto della pronuncia in commento. Invero, sempre con riferimento all'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p., si è riconosciuto che in caso di applicazione di una misura cautelare coercitiva da parte del Tribunale del riesame in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia (Cass. pen., sez. un., 26 marzo 2020, n. 17274, Rv. 279281; si veda anche Cass. pen., sez. II, 25 maggio 2017, n. 38828, Rv. 271135). Parimenti si rinvengono pronunce perfettamente allineate anche in ordine all'interrogatorio previsto dall'art. 289 c.p.p. in tema di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (Cass. pen., sez. VI, 5 marzo 2019, n. 14958, Rv. 275538). Quanto alla natura del vizio previsto dal nuovo comma 3-bis dell'art. 292 c.p.p., trattasi di una nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa, riconducibile al regime c.d. intermedio ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p. (cfr. Cass. pen., sez. II, 9 gennaio 2025, n. 5548). In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come, anche in assenza di una sanzione espressa, l'inosservanza dell'obbligo di interrogatorio – laddove imposto – vulneri in modo sostanziale il principio del contraddittorio e, dunque, il concreto esercizio del diritto di difesa, in quanto «priva l'imputato del diritto di essere interrogato dal giudice sui fatti che formano oggetto d'imputazione, di conoscere gli elementi di prova a suo carico e, ove possibile, le relative fonti, di esporre le proprie difese prima di essere attinto dalla misura cautelare» (Cass. pen., sez. VI, 24 maggio 2000, n. 2412). In conclusione, la sentenza in commento si pone nel solco della giurisprudenza di legittimità che misura l'effettività del diritto di difesa non solo sullo svolgimento dell'interrogatorio, ma sulla possibilità concreta per l'indagato di partecipare, interloquire e difendersi nella fase procedimentale in cui si trova. Un principio che non sacrifica in alcun modo garanzie difensive ma che, al contrario, ne riafferma il contenuto sostanziale. |