I requisiti di capacità tecnica della consorziata di un consorzio di cooperative
14 Ottobre 2025
Il caso. Il TAR. è chiamato ad accertare se una concorrente, in qualità di consorziata possa validamente far valere l'esperienza maturata nell'esecuzione di servizi affidati al consorzio, ai fini del possesso del requisito di capacità tecnico-professionale richiesto dal disciplinare (i.e. lo svolgimento, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, di almeno un unico servizio). In particolare, il Tribunale è tenuto a verificare se l'avvenuta esecuzione dello specifico servizio richiesto dalla Stazione Appaltante ad opera della singola impresa sia idonea a dimostrarne la capacità tecnica di gestione, a prescindere dall'eventualità che il relativo espletamento sia stato occasionato dall'affidamento da parte di un consorzio di appartenenza. La soluzione. Il Tribunale, preliminarmente, osserva che la giurisprudenza (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 25 agosto 2023, n. 13441; Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2024, n. 3144) riconosce che il servizio svolto dalla consorziata può essere qualificante per il consorzio, il quale può avvalersene in successive procedure di gara. Tuttavia, tale circostanza non esclude che il medesimo requisito possa essere contemporaneamente maturato anche in capo alla cooperativa che abbia concretamente ed effettivamente eseguito il servizio. Infatti, continua il TAR, la funzione dei requisiti di idoneità tecnica indicati nella lex specialis deve rinvenirsi nella relativa attitudine a dimostrare la capacità tecnico-professionale del soggetto partecipante di eseguire le prestazioni oggetto di affidamento, essendo del tutto evidente che l'avvenuta esecuzione dello specifico servizio richiesto dalla stazione appaltante ad opera della singola impresa è idonea a dimostrarne la capacità tecnica di gestione, a prescindere dall'eventualità che il relativo espletamento sia stato occasionato dall'affidamento da parte di un consorzio di appartenenza. Tale impostazione, osserva il Collegio, è stata da ultimo confermata dal Consiglio di Stato che, nel respingere definitivamente una doglianza del tutto identica a quella formulata dall'odierna ricorrente (secondo la quale non sarebbe possibile per il soggetto consorziato designato per l'esecuzione far valere per commesse future il requisito di capacità tecnica e professionale derivante da tale designazione, essendo la prestazione riferibile solo al consorzio di cooperative), ha rilevato che, laddove la legge di gara – così come il disciplinare della procedura di cui qui si controverte – associ il requisito di capacità tecnica richiesto non già alla titolarità di un contratto pubblico, bensì all'esecuzione di un determinato servizio, ciò che deve essere dimostrato non è l'imputazione giuridica del contratto di appalto di servizi, bensì l'esecuzione di questi ultimi. E dunque, sebbene il consorzio di cooperative sia un soggetto giuridico autonomo distinto dai consorziati e munito di personalità giuridica, con autonomia giuridica e patrimoniale, che diventa l'unico contraente, portatore di un interesse proprio, anche se finalisticamente collegato allo scopo mutualistico delle consorziate che operano quali interna corporis e agiscono in virtù di un rapporto di immedesimazione organica (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2024, n. 3144; Id., 2 settembre 2019, n. 6024), le consorziate che ne fanno parte possono partecipare distintamente e autonomamente alle procedure ad evidenza pubblica (cfr. Corte giust. UE, sez. IV, 19 maggio 2009, in causa C-538/07, Assitur; Corte giust. UE, sez. X, 22 ottobre 2015, in causa C-425/14, Impresa Edilux e Sicef), con la necessaria conseguenza che le consorziate possono spendere i requisiti delle attività dalle stesse svolte (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 luglio 2025, n. 6604). In conclusione. Il Tribunale, facendo applicazione dei suddetti principi, nel rigettare il ricorso, ritiene che il requisito tecnico-professionale possa essere validamente maturato dalla consorziata che ha effettivamente svolto il servizio, anche se il contratto è intestato al consorzio. Tale conclusione, osserva il TAR, è confermata dalla progressiva equiparazione operata dalla giurisprudenza amministrativa, sotto il profilo in esame, dei consorzi di cooperative ai consorzi stabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2024 n. 3144). |